Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1309 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1309 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Torre Annunziata il 16/07/1958
avverso l’ordinanza del 23/05/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 23 maggio 2024, ha rigettato l’istanza di detenzione domiciliare proposte da NOME COGNOME
NOME COGNOME è collaboratore di giustizia ed è stato condannato per i reati di rapina aggravata, omicidio aggravato ex 416 bis.1 cod. pen. e dall’avere usato sevizie, sequestro di persona, reati in materia di armi, soppressione di cadavere e reati in materia di stupefacenti con agevolazione mafiosa.
La pena, riconosciuta l’attenuante della collaborazione, è stata determinata in anni 27 e mesi quattro ed è in esecuzione dal 7 aprile 2016.
Nell’ultimo periodo gli sono stati concessi cinque permessi premio.
Il Tribunale ha respinto la richiesta di applicazione della misura alternativa evidenziando che -considerata la gravità dei reati e il comportamento tenuto anche dopo la commissione degli stessi (latitanza in Olanda per quattro anni i cui profili non sono mai stati adeguatamente chiariti)- è opportuno un
approfondimento circa il percorso di ravvedimento intrapreso per cui sono necessari tempi adeguati di osservazione della personalità, anche con una sperimentazione graduale di benefici, prosecuzione dei colloqui e monitoraggio della rivisitazione critica.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore di fiducia, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla valutazione effettuata con specifico riferimento al numero dei permessi premio già usufruiti e al percorso effettuato, ciò anche considerato il ravvedimento allo stato dimostrato e anche riconosciuto dal regolare comportamento tenuto in carcere, ampiamente attestato dalle relazioni redatte.
Il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta pervenuta il 18 settembre 2024, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione e evidenziando che la valutazione effettuata non terrebbe nel dovuto conto quanto attestato nelle relazioni e il fatto che il condannato è già usufruito di numerosi permessi premio.
La doglianza è infondata.
Il Tribunale di sorveglianza, infatti, con gli specifici riferimenti alla gravit dei fatti commessi, al comportamento tenuto anche dopo, alla genesi della collaborazione e all’assenza di indicazioni fornite sul periodo di latitanza, ha reso una motivazione adeguata e coerente che non è sindacabile in questa sede.
Nel provvedimento Impugnato, poi, il giudice di merito ha dato atto di avere anche considerato il percorso successivamente tenuto e la circostanza che il condannato ha usufruito di numerosi permessi, ritenendo però, con argomenti che non sono manifestamente illogici, che questi elementi non sono allo stato ancora sufficienti a formulare un giudizio favorevole.
Come anche recentemente evidenziato, d’altro canto, «ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del “ravvedimento” previsto dall’art. 16 nonies, comma 3, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta
collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza» (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 – 01).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il Consigli GLYPH estensore