Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34613 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata nonché i motivi nuovi depositati in data 23 maggio 2023.
Ritenuto che le censure poste da RAGIONE_SOCIALE a base dell’impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto costituite o da mere doglianze in punto di fatto o dalla denunzia di vizi motivazionali e violazioni di legge in realtà non sussistenti.
Ai fini dell’applicazione della misura alternativa della semilibertà sono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l’altra relativa all’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società’ implicanti la presa di coscienza, attraverso l’analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento; conformi Sez. 1, n. 843 del 27/02/1993, COGNOME, Rv. 193995; Sez. 1, n. 84 del 11/01/1994, NOME, Rv. 196659; Sez. 1, n. 4066 del 05/07/1995, P.G. in proc. Ortello, Rv. 202414).
Il ricorrente sollecita, ai fini del giudizio, l’apprezzamento dei medesimi elementi già valutati dal Tribunale che li ha giustificatamente ritenuti o non adeguatamente provati o comunque recessivi.
Contrariamente a quinto denunziato, l’ordinanza impugnata ha preso in considerazione tutte le risultanze emergenti dalla compiuta istruttoria, senza limitare la propria disamina ai precedenti penali ed alle vicende pregresse del condannato, ma prendendo attentamente in esame i recenti dati emersi nel corso del trattamento penitenziario: ha però ritenuto che – a fronte dell’allarmante gravità del numero dei reati in espiazione (omicidio, violazione legge stupefacenti per avere detenuto un ingente quantitativo di cocaina, rissa) nonché dei precedenti penali e di polizia, della pregressa assenza di qualsiasi impegno lavorativo e delle informazioni acquisite sull’andamento altalenante del trattamento (curriculum penitenziario negativo fino al 2021, nel periodo successivo condotta regolare sia pure caratterizzata da immaturità emotiva, recente fruizione di permessi premio). A quest’ultimo proposito ha considerato ostativa all’ammissione all’invocato beneficio l’assenza sia di un serio percorso corso di revisione critica sia di una effettiva presa di distanza dal contesto in cui si sono verificate le spinte criminal nonché la mancata resipiscenza anche rispetto al più grave dei reati in espiazione ovvero l’omicidio.
Giustificatamente ha, pertanto, considerato necessario un ulteriore periodo di osservazione, per accertare un effettivo, consolidato e tranquillizzante percorso qi
revisione critica del comportamento criminoso, un sincero mutamento di vita, di prospettive e delle relative motivazioni, e la prosecuzione nell’opera rieducativa in ambiente inframurario, al fine di verificare la affidabilità del detenuto e la sua capacità di adeguarsi alle regole ed alle prescrizioni imposte con misure alternative alla detenzione in carcere.
In particolare, nell’economia del discorso giustificativo del provvedimento in esame è stato assegnato un peso significativo, da un lato,alla carriera criminale del condannato il che ha indotto il Tribunale ad assumere una decisione prudente ed a fare ricorso al criterio di gradualità nell’accesso ai benefici penitenziari, che appare ampiamente giustificato, coerente con í dati disponibili e non smentito dalle contrarie valutazioni interessate del ricorrente. Dall’altro, l’ordinanza non ha trascurato di esaminare quanto emerso dall’osservazione in contesto carcerario, l’assenza di consapevolezza del vissuto deviante, la genesi fumosa sia delle prospettive lavorative che dell’attività di volontariato (entrambe peraltro destinate ad essere svolte con modalità non adeguate al percorso rieducativo di un condannato per reati violenti e per violazioni della disciplina degli stupefacenti perché necessariamente implicanti il contatto frequente con soggetti indeterminati in assenza di a controlli) e la necessità di stimolare una più profonda motivazione al cambiamento e l’acquisizione di abilità e conoscenze da utilizzare in funzione di un futuro impegno lavorativo.
1, Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Romat6 giugno 2024 i , k)e) (:x0 (9C 2k
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Il Consigliere estensore
Il Presidente