Benefici Penitenziari: la Cassazione Conferma la Necessità di un Percorso Graduale
L’accesso ai benefici penitenziari rappresenta un momento cruciale nel percorso di rieducazione del condannato. Tuttavia, non è un diritto automatico, ma il risultato di un cammino progressivo. Con la recente ordinanza n. 3609 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza questo concetto, dichiarando inammissibile il ricorso di un detenuto e confermando che il principio di gradualità è un pilastro del sistema penitenziario italiano.
Il Caso in Esame
Un condannato presentava ricorso alla Corte di Cassazione avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che gli aveva negato l’accesso a misure alternative alla detenzione. Il ricorrente lamentava, tra le altre cose, una presunta contraddizione tra la decisione impugnata e un precedente provvedimento, più favorevole, emesso in via provvisoria da un magistrato di sorveglianza.
La Decisione della Corte: il Valore della Gradualità e della Coerenza Interna
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendolo inammissibile. La decisione si fonda su due principi giuridici di fondamentale importanza nel diritto dell’esecuzione penale.
Il Principio di Gradualità nei Benefici Penitenziari
Il primo e più importante punto toccato dalla Corte è quello della gradualità. I giudici hanno sottolineato come la giurisprudenza consolidata consideri il sistema di accesso ai benefici penitenziari come un percorso basato sulla progressività. Ciò significa che un condannato deve dimostrare, passo dopo passo, di meritare la fiducia dello Stato attraverso l’adesione al percorso rieducativo. Non è possibile ‘saltare’ le tappe; l’accesso a misure più ampie di libertà deve essere il coronamento di un processo di maturazione e responsabilizzazione dimostrato nel tempo.
L’Irrilevanza di Elementi Esterni nella Valutazione della Motivazione
Il secondo argomento, di natura più processuale, riguarda il vizio di motivazione. Il ricorrente sosteneva che l’ordinanza fosse contraddittoria rispetto a una decisione precedente. La Cassazione ha chiarito che il giudizio sulla logicità e coerenza della motivazione di un provvedimento deve basarsi esclusivamente sul testo del provvedimento stesso. Non è possibile dedurre una contraddittorietà da elementi esterni, come altre decisioni, soprattutto se prese a distanza di anni. Ogni valutazione del giudice deve essere autonoma e fondata sugli elementi attuali.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando come le argomentazioni del ricorrente si ponessero in contrasto con principi giurisprudenziali ormai solidificati. In primo luogo, il principio della gradualità nell’accesso alle misure alternative è stato ripetutamente confermato come criterio guida per i giudici della sorveglianza. Questo approccio garantisce che la concessione di benefici non sia un atto arbitrario, ma il risultato di un’attenta valutazione del percorso trattamentale del singolo detenuto. In secondo luogo, la Corte ha ribadito i limiti del proprio sindacato di legittimità: la valutazione di un’eventuale illogicità della motivazione non può estendersi al confronto con altri provvedimenti, ma deve limitarsi a un’analisi intrinseca della coerenza logico-giuridica della decisione impugnata, come stabilito dalle Sezioni Unite.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due importanti insegnamenti. Primo: chi aspira a ottenere benefici penitenziari deve intraprendere un percorso serio e progressivo di revisione critica e adesione al trattamento rieducativo. La ‘scorciatoia’ non è una via percorribile. Secondo: in sede di ricorso per cassazione, le critiche alla motivazione di un provvedimento devono concentrarsi sulle sue eventuali contraddizioni interne, senza fare appello a decisioni passate che rispondono a contesti e momenti valutativi diversi. La decisione della Corte, quindi, non solo risolve il caso specifico ma offre una guida chiara sia per i condannati sia per i loro difensori sulle corrette modalità di accesso alle misure alternative e di impugnazione dei relativi dinieghi.
È possibile ottenere benefici penitenziari senza un percorso graduale?
No. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, il sistema di accesso ai benefici penitenziari si fonda sul principio di progressività e gradualità, che richiede un percorso di rieducazione dimostrabile nel tempo.
Una decisione del Tribunale di Sorveglianza può essere contestata perché contraddice una decisione precedente?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudizio sulla manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione deve riguardare il testo del provvedimento impugnato e non può essere desunto da elementi esterni, come altre decisioni, specialmente se risalenti nel tempo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito del ricorso. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3609 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3609 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indic intestazione;
Ritenuto che il ricorso si pone in contrasto con la giurisprudenza della corte di leg quanto il principio, espresso dalla ordinanza impugnata, della gradualità dell’accesso a alternative ha superato lo scrutinio del giudice di legittimità, che ha ritenuto che accesso ai benefici penitenziari sia fondato effettivamente sulla progressività e grad per tutte, Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213), mentre la dedu contrasto con la decisione presa in passato dal magistrato di sorveglianza in via provv introduce alcun elemento di contraddittorietà nella ordinanza impugnata, atteso che, al tre anni che sono intercorsi tra le due decisioni, il giudizio di manifesta contraddittorietà della motivazione, proprio perché riguarda il testo del provv impugnato, non può essere tratto da elementi estranei alla motivazione stessa, ed in p dalla circostanza che altri provvedimenti abbiano seguito un percorso logico diverso Sentenza n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la cond ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favor Cassa delle ammende dì una somma determinata, in via equitativa, nella misura indic dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.