Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19826 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19826 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Catanzaro il 30/08/1999
avverso l ‘ ordinanza del 19/12/2024 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l ‘ordi nanza impugnata, è stata rigettata la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposta nell ‘ interesse di NOME COGNOME in relazione alla pena in esecuzione di cui alla sentenza del Tribunale di Catanzaro del 24 novembre 2021, divenuta definitiva il 22 settembre 2022.
Rilevato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME ( inosservanza ed erronea applicazione dell ‘ art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione dell ‘ affidamento in prova) è inammissibile perché costituito da doglianze di fatto e, comunque, manifestamente infondate, perché si deduce asserito difetto di motivazione che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato.
Ritenuto , che diversamente da quanto dedotto (nel senso del mancato esame di elementi positivi emergenti da relazioni di sintesi dell ‘ Istituto
penitenziario e della valutazione svolta limitatamente ai precedenti di polizia), l ‘ ordinanza, con motivazione immune da illogicità manifesta e completa, prende in esame le risultanze della due relazioni di sintesi indicate dal ricorrente, ma valorizza, in modo ineccepibile, pur a fronte del buon percorso carcerario e di un’avviata revisione critica, la gravità del reato commesso, i procedimenti penali pendenti per uno dei quali il condannato risulta sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari, nonché le conclusioni della relazione di sintesi, pur favorevoli alla sperimentazione della condotta del soggetto, ma soltanto mediante la fruizione di permessi premio.
Ritenuto , pertanto, che la motivazione svolta applica, allo stato, in modo ineccepibile il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario; e ciò vale, particolarmente, quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello (tra le altre, Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, COGNOME, Rv. 264037 -01; Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212794 – 01).
Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2025