Benefici Penitenziari: La Gradualità è la Chiave
La concessione di benefici penitenziari rappresenta un momento cruciale nel percorso di rieducazione del condannato, ma non è un diritto automatico. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 1290/2024) ha ribadito un principio fondamentale: la gradualità. Anche di fronte a una condotta carceraria positiva, il giudice deve valutare la progressione del trattamento in modo prudente, specialmente quando i reati commessi sono di particolare gravità. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un detenuto, condannato a una pena di otto anni di reclusione per reati gravi (maltrattamenti e violenza sessuale), aveva richiesto al Tribunale di Sorveglianza la concessione di misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare o la semilibertà.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato tutte le istanze. La motivazione si basava principalmente su due punti:
- Il percorso trattamentale era ancora in una fase iniziale, poiché al detenuto erano stati concessi solo di recente i primi permessi premio.
- Esisteva un altro procedimento penale pendente a suo carico per un ulteriore reato commesso ai danni della stessa vittima.
Secondo il Tribunale, non erano ancora maturi i tempi per la concessione di benefici più ampi, in applicazione del principio di gradualità.
Il condannato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la decisione del Tribunale fosse generica e non avesse tenuto adeguatamente conto degli elementi positivi emersi durante il periodo di detenzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato, confermando in pieno la decisione del Tribunale di Sorveglianza. La sentenza ha chiarito che il giudice non è vincolato dalle relazioni positive degli organi di osservazione, ma deve compiere una valutazione globale e autonoma. Questa valutazione deve considerare la personalità del detenuto, i progressi compiuti e, soprattutto, la pericolosità sociale residua.
Le Motivazioni: Il Principio di Gradualità nei Benefici Penitenziari
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione del ‘principio di gradualità’. La Cassazione ha spiegato che, sebbene non sia una regola scritta e assoluta, questo criterio risponde a un’esigenza di razionalità e prudenza. Il percorso verso il reinserimento sociale deve essere progressivo. L’esperienza positiva dei permessi premio è spesso considerata un passaggio necessario prima di poter accedere a misure più significative che implicano un maggiore contatto con l’esterno.
La Corte ha sottolineato che questo approccio è particolarmente valido in presenza di due condizioni:
- Gravità dei reati: Quando i reati per cui è stata inflitta la condanna sono sintomo di una notevole capacità a delinquere.
- Rischio di reiterazione: Quando elementi concreti, come un nuovo procedimento pendente per fatti analoghi, suggeriscono un rischio che il reato possa essere ripetuto.
In sintesi, la sola buona condotta in carcere non è determinante se il periodo di carcerazione sofferto è ancora inadeguato rispetto alla gravità del reato e se non vi è stata una sufficiente sperimentazione di benefici minori che possano attestare un reale cambiamento.
Le Conclusioni
La sentenza n. 1290/2024 rafforza un orientamento consolidato: l’accesso ai benefici penitenziari è il risultato di un percorso verificabile e progressivo. I giudici di sorveglianza hanno il dovere di effettuare una valutazione completa che bilanci i progressi del detenuto con le esigenze di prevenzione e sicurezza della collettività. Per i condannati per reati gravi, questa pronuncia conferma che la strada verso le misure alternative richiede tempo, prove concrete di cambiamento e il superamento graduale delle varie fasi del trattamento penitenziario, a partire dai permessi premio.
Una buona condotta in carcere è sufficiente per ottenere misure alternative alla detenzione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, una condotta positiva non è di per sé determinante, specialmente se la pena è stata inflitta per reati di grave entità. Deve essere valutata in un giudizio globale che tiene conto della gradualità del trattamento e del rischio di recidiva.
Cos’è il principio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari?
È il criterio secondo cui la concessione di benefici più ampi (come la semilibertà) deve seguire un percorso progressivo, che spesso inizia con misure meno invasive (come i permessi premio), per testare l’affidabilità del condannato e la solidità del suo percorso rieducativo.
Un altro procedimento penale pendente può influenzare la decisione sui benefici penitenziari?
Sì. La Corte ha considerato il procedimento pendente, relativo a un ulteriore reato ai danni della stessa vittima, come un elemento rilevante per valutare il rischio di reiterazione del reato, giustificando così una maggiore prudenza nella concessione di misure alternative.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1290 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1290 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ACIREALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava le richieste, proposte da NOME COGNOME, volte alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) alla detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 -ter Ord. pen., alla semilibertà ai sensi degli artt. 48-50 Ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto le istanze non concedibili, considerata la condanna ad anni 8 di reclusione perii” : rtr: — 72e609-bis cod. pen. e una pendenza in appello, 3- richiamandosi al principio di gradualità nella progressione trattamentale, ricordando che solo di recente il condannato è stato ammesso al beneficio dei permessi premio.
L’interessato ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo / affidandosi a un unico motivo.
Con tale motivo, si denuncia la violazione degli artt. 27 Cost. e 47 Ord. pen. e il relativo vizio di motivazione.
L’ordinanza impugnata avrebbe richiamato genericamente un procedimento allo stato ancora pendente a carico del condannato per rigettare l’istanza con l’usoi. una formula di stile, riportandosi in maniera generica al principio della gradualità nella progressione trattamentale, senza verificare gli elementi positivi emersi nel corso del trattamento e nell’osservazione del detenuto durante il lungo periodo di detenzione.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
-
Il ricorso è infondato.
-
In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del detenuto, non è in alcun modo vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità del medesimo, e sui progressi conseguiti nel corso del trattamento, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura alternativa invocata, ed ai profili di pericolosità residua dell’interessato, secondo la gradualità e prudenza che governano l’ammissione ai benefici penitenziari (in termini, sostanzialmente, Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Rv. 270016). Nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha espressamente preso in esame le risultanze del trattamento, pur non richiamando nel provvedimento gli aspetti favorevoli indicativi della progressiva risocializzazione del condannato, tuttavia, con motivazione non lacunosa ed esente da profili di illogicità, le ha ritenute ancora non sufficienti. Nel valutare ciò
considerato che, secondo l’interpretazione di questa Corte, anche il mantenimento di una condotta positiva non è di per sé determinante, soprattutto ove la condanna in espiazione sia stata inflitta per reati di obiettiva gravità e sia inadeguato periodo di carcerazione sofferto, ma deve essere valutato nell’ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte, che tenga anche conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento e, conseguentemente, dell’eventuale previa esperienza di permessipremio (Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Rv. 224029). Va anche precisato che il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario; ciò vale particolarmente quando i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e di un rischio di reiterazione, considerato che il procedimento pendente riguarda un ulteriore reato ai danni della medesima persona offesa (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, Rv.212794).
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/6/2023