Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40104 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40104 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
RAGIONE_SOCIALEtore generale presso la Corte di appello di L’Aquila;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila del 24/06/2025;
nell’ambito del procedimento relativo a:
NOME nato a Cassano allo Ionio il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto RAGIONE_SOCIALEtore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila concedeva ad NOME COGNOME (detenuto nella casa circondariale di Lanciano, in esecuzione del provvedimento di cumulo emesso dalla RAGIONE_SOCIALE generale presso la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE in data 16 settembre 2024, con la fine della pena fissata al 29 settembre 2031) la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 16-nonies dl. n. 8/91 convertito nella I. n.82/91.
In sintesi, il Tribunale di sorveglianza – pur dando atto della avvenuta revoca in data 23 maggio 2015 dello speciale programma di protezione nei confronti del detenuto al quale il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del giugno 2017, aveva anche revocato la detenzione domiciliare a causa delle condotte ritenute non in linea con la scelta collaborativa – ha considerato il condannato meritevole della detenzione domiciliare nonostante i pareri contrari espressi dalla D.N.A. e dalla D.D.A. di RAGIONE_SOCIALE (che avevano dato rilievo, in particolare, alla scarsa rilevanza della collaborazione del COGNOME), ritenendo di dovere dare rilievo alla sua regolare condotta inframuraria, al processo di risocializzazione in atto, alla positiva fruizione di vari permessi premio da parte sua ed alla volontà di eseguire la misura alternativa in un luogo diverso da quello nel quale si erano consumati i reati dei quali è stato riconosciuto responsabile.
Avverso detta ordinanza il RAGIONE_SOCIALEtore generale presso la Corte di appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insisten per il suo annullamento.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 71-ter Ord. pen. in relazione all’art. 16-nonies I. n.82/91 ed il vizio di motivazione incompleta in cui sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila nel concedere la detenzione domiciliare nonostante vi fossero elementi tali da escludere il duplice presupposto della utile collaborazione con la giustizia (che dovrebbe, addirittura, essere esclusa) ed il concreto e completo ravvedimento del detenuto, come evidenziato nei pareri negativi della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE dei quali l’ordinanza impugnata non ha tenuto debito conto.
Il Sostituto RAGIONE_SOCIALEtore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
Il difensore del condannato ha chiesto (mediante atto denominato controricorso) la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, il rigetto dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Anzitutto, nel caso in esame costituisce circostanza pacifica il fatto che NOME COGNOME non è più titolare di programma di protezione ai sensi della I. n.82/91 (revocatogli nel 2015) e che, proprio in ragione delle sue condotte ritenute non in linea con la scelta collaborativa, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva revocato nel 2017 la detenzione domiciliare a suo tempo concessagli.
2.1. A quanto sopra deve aggiungersi che la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE – interpellate dal Tribunale di sorveglianza nell’ambito del presente procedimento – hanno entrambe espresso parere contrario alla concessione della detenzione domiciliare in ragione della scarsa rilevanza della collaborazione prestata dal condannato ritenuta, addirittura, anche mediocre ed apparente.
2.2. Inoltre, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il ravvedimento non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsiasi natura, tali da dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 – 01). A fronte della medesima nozione di ravvedimento, indicata dall’art. 176 cod. pen., con riferimento alla disciplina della liberazione condizionale, e dall’art. 16-nonies cit., con riferimento alla disciplina dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, aventi titolo alla stregua della ridet disposizione, non si dubita che il concetto di ravvedimento sia lo stesso, non essendovi ragione per opinare nel senso che le due norme abbiano inteso
attribuire a un termine così centrale nella verifica dell’emenda un significato differente. È stato, comunque, precisato (Sez. 1, n. 24996 del 31.05.2022, COGNOME, non mass.; v. ora anche Sez. 5, n. 637 del 23/10/2024, dep. 2025, Comito, Rv. 287407 – 01, in materia di permesso premio) che diverso si palesa il grado di certezza dell’intervenuto ravvedimento del detenuto richiesto dai distinti, citati indici normativi: con riferimento al complesso dei benefici penitenziari, rispetto ai quali la sussistenza del ravvedimento è una condizione, ciò che si richiede è la presenza di specifici elementi, di qualsivoglia natura, ulteriori rispetto alla prestazione della collaborazione, che valgano a dimostrarne in positivo, ma in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza (v. anche Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino Rv. 257671 – 01); in altri termini, la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell’emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile risocializzazione (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, COGNOME, Rv. 281360 – 01; Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, COGNOME, Rv. 277886 -01).
Ciò posto, il Collegio rileva che il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha concesso la detenzione domiciliare , valutando essenzialmente il solo comportamento inframurario senza, invece, prendere nella dovuta considerazione considerazione (anche al fine di ritenerli non ostativi) altri elementi di segno negativo quali, ad esempio, le pregresse condotte tenute da NOME COGNOME che avevano determinato, nei suoi riguardi, la revoca dello speciale programma di protezione e della detenzione domiciliare, nonché i pareri di segno contrario espressi dalla RAGIONE_SOCIALE.N.A.A. e dalla RAGIONE_SOCIALE.D.A. in ragione della scarsa importanza della sua collaborazione considerata, addirittura, apparente.
In sostanza, per la concessione della detenzione domiciliare in deroga alla normativa ordinaria (tenuto conto che, nel caso di specie, la pena residua è superiore al limite di anni quattro) ai sensi del citato art. 16-nonies, è necessario che il Tribunale di sorveglianza renda espliciti, con logiche ed adeguate argomentazioni, i motivi in base ai quali – a seguito della comparazione tra quanto evidenziato dal gruppo di osservazione del carcere ed i pregressi comportamenti che avevano portato alla revoca del programma di protezione e della detenzione domiciliare – ritiene che il condannato ha (quanto meno)
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intrapreso un serio processo di ravvedimento e ha raggiunto un grado di maturità e affidabilità sufficiente per l’ammissione alla detenzione domiciliare, nonostante la evidenziata apparenza della sua collaborazione con la giustizia.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila affinché, in piena autonomia decisione, proceda ad un nuovo esame della istanza di detenzione domiciliare colmando le lacune motivazionali sopra evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.