Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11308 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11308 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 61/2025 SIGE del Tribunale di Reggio Calabria del 49 maggio 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi Introduttivi;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ricorsi, rispettivamente del 27 maggio 2025, 30 maggio 2025 e 3 giugno 2025 COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno interposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale, il precedente 19 maggio 2025, i cui motivi sono stati depositati il successivo 20 maggio 2025 il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice RAGIONE_SOCIALE esecuzione penale, aveva rigettato le opposizioni presentate da predetti (oltre che da tale COGNOME NOME, che non risulta avere impugnato il provvedimento reso in sede esecutiva) avverso altro provvedimento, sempre emesso dal Tribunale di Napoli, in data 23 gennaio 2025 con il quale, in accoglimento del ricorso presentato dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Napoli, era stata disposta la confisca di una serie di RAGIONE_SOCIALE, in quanto ritenuti ben RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 2859/2024 emessa in data 17 dicembre 2024 dal Tribunale di Reggio Calabria dichiarativa RAGIONE_SOCIALE estinzione per prescrizione del reato allora contestato agli odierni ricorrenti sub G) del capo di imputazione elevato nel relativo procedimento penale.
Con la ordinanza impugnata il Tribunale reggino ha ricordato: a) che il 14 gennaio 2025, come accennato, la Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, rappresentando la natura di bene culturale degli oggetti implicati dalla citata sentenza, chiese, in sede di incidente d esecuzione, che fosse disposto il sequestro e la confisca dei medesimi RAGIONE_SOCIALE; b) che in data 23 gennaio 2025 il Tribunale, previa instaurazione del contraddittorio fra le parti e ritenuta la natura di bene culturale dei citati be ne ha disposto il sequestro e la confisca; c) avverso tale provvedimento sono state promosse rituali opposizioni da parte dei soggetti interessati, i qual hanno lamentato che i RAGIONE_SOCIALE in questione erano RAGIONE_SOCIALE grossolane riproduzione come sarebbe emerso ove il Tribunale, in sede appunto, di opposizione, avesse disposto un specifica perizia sugli stessi.
Con il ricordato provvedimento del 19 maggio 2025 il Tribunale di Reggio Calabria, richiamata una nota del RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE del 8 agosto 2016, che, secondo tale giudice, non aveva trovato smentita nelle opposizioni di fronte a lui presentate, dalla quale emergeva la riconducibilità dei RAGIONE_SOCIALE in questione alla categoria dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di spettanza statale, non essendo, peraltro risultata la titolarità di tali RAGIONE_SOCIALE in capo a terzi estranei al reato ogget precedente contestazione, dichiarato estinto per la maturata prescrizione, rigettava la opposizione.
Avverso tale reiezione sono ora insorti di fronte al questa Corte di legittimità tre degli originari opponenti.
Con il proprio ricorso NOME COGNOME ha contestato la ordinanza resa dal Tribunale reggino osservando che in sede di opposizione era stata prodotta una ampia relazione peritale redatta da uno storico dell’arte il quale aveva escluso che i RAGIONE_SOCIALE in questione, nella massima parte costituiti da RAGIONE_SOCIALE di produzione industriale, seriale e recente, privi di rilevante valore economico, avessero rilevanza culturale.
Di tale documento il Tribunale, che pure ne ha fatto menzione, non aveva tenuto alcun conto, affidandosi alle risultanze frettolose RAGIONE_SOCIALE relazione redatta dal funzionario dei RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE scaturita da un esame degli oggetti superficiale e eseguito solo su riproduzioni fotografiche degli stessi, senza prendere in considerazione il diverso contenuto dell’atto depositato dalla parte opponente.
A sua volta NOME NOME ha affidato a tre motivi di impugnazione il suo ricorso.
Il primo motivo attiene alla violazione dell’art. 238 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe assunto la decisione opposta avvalendosi di documentazione, la nota del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 8 agosto 2016, proveniente da un procedimento penale cui l’COGNOME non ha partecipato e nel corso del quale il funzionario che la ha redatto neppure è stato esaminato.
Il secondo motivo di impugnazione attiene al vizio di motivazione che minerebbe la legittimità RAGIONE_SOCIALE ordinanza censurata per non essere stata considerata la circostanza che, tenuto conto del valore complessivo dei RAGIONE_SOCIALE confiscati, per come valutato dai funzionari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con nota del 15 luglio 2016, il valore unitario di essi, o quanto meno di taluno di essi, non superava il valore di C 13.500,00, importo minimo al di sotto del quale, essendo consentita la libera esportazione di essi al di fuori del territorio nazionale, non ricorrono, anche in caso di esportazione in assenza di autorizzazione, gli estremi del reato di cui all’art. 174 del dlgs n. 42 del 2004.
Il ricorrente ha, altresì, osservato come il Tribunale reggino abbia provveduto sull’opposizione senza considerare i contenuti RAGIONE_SOCIALE perizia di parte
depositata dagli opponenti in base alla quale i manufatti Confiscati erano privi di interesse culturale.
Infine con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente era in esame ha contestato sotto il profilo del vizio di motivazione l’avvenuta attribuzione ai RAGIONE_SOCIALE in questione RAGIONE_SOCIALE qualifica di bene culturale, sebbene questa sia stata il frutto di una valutazione, operata da funzionari ministeriali, che è stata condotta, per loro stessa ammissione in maniera del tutto approssimativa e frettolosa e che si è svolta non tramite l’esame diretto dei reperti ma a seguito del riscontro fotografico RAGIONE_SOCIALE loro consistenza.
Il ricorso di COGNOME NOME è sviluppato attraverso un unico motivo di impugnazione con il quale si censura la motivazione RAGIONE_SOCIALE ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in quanto con essa è stata disposta la confisca del compendio di RAGIONE_SOCIALE di cui al capo di imputazione originariamente contestato nel procedimento a carico, anche, del COGNOME e definito con sentenza di proscioglimento, anche, del medesimo per effetto RAGIONE_SOCIALE intervenuta estinzione del reato in contestazione, sebbene non sia stata operata una qualche disamina RAGIONE_SOCIALE effettiva riconducibilità dei RAGIONE_SOCIALE stessi alla categoria dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la cui titolarità compete allo Stato.
CONSIDERATO IN DIRMO
Il ricorso proposto è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio.
Rileva questa Corte che, in linea di principio, anche nel caso in cui il processo penale instauratosi in relazione al reato di cui all’art. 174 del dlgs n. 42 del 2004 – oggi da intendersi trasfuso, in regime di piena continuità normativa, nella fattispecie delineata dall’art. 518-undecies cod. pen. (in tale senso si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 agosto 2023, n. 36265, rv 284907) – si sia concluso con sentenza con la quale non sia stata pronunziata la condanna del prevenuto, tuttavia deve essere disposta “in ogni caso” la confisca, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del citato decreto legislativo (ora art. 518-duedevicies cod. pen.), RAGIONE_SOCIALE cose oggetto del procedimento, salvo il caso in cui la cosa appartenga a persona estranea al reato, trattandosi di misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall’accertamento in capo ad un determinato soggetto di una responsabilità penale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 aprile 2020, n. 11269, rv 278764).
E’ stato, tuttavia precisato che, non riguardando la confisca di cui si tratta RAGIONE_SOCIALE di natura intrinsecamente criminosa, diversamente da ciò che concerne la confisca disposta ai sensi dell’art. 240, comma secondo, n. 2), cod. pen., laddove essa sia stata disposta in assenza di condanna penale, la sua previsione postula comunque l’accertamento incidentale del fatto di reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 agosto 2021, n. 30687, rv 282079).
Come, infatti, è stato osservato da questa Corte la disciplina che impone la confisca dei “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” risponde ad una logica fondata sulla esistenza di una presunzione di proprietà statale e RAGIONE_SOCIALE eccezionalità RAGIONE_SOCIALE ipotesi di dominio privato sugli stessi oggetti, con la conseguenza che essi, sulla base di una oramai ultrasecolare tradizione normativa, appartengono allo Stato italiano in virtù di disposizioni di legge rimaste sostanzialmente invariate anche a seguito RAGIONE_SOCIALE introduzione del dlgs n. 42 del 2004, e RAGIONE_SOCIALE sua successiva “codificazione” quanto agli aspetti strettamente penali operata per effetto RAGIONE_SOCIALE novella codicistica di cui alla legge n. 22 del 2022; la misur ablativa, pertanto, ha la finalità, precipuamente recuperatoria, di ripristinar materialmente la situazione di dominio che, ex lege, lo Stato vanta sui RAGIONE_SOCIALE in questione (cfr.: Corte di cassazione, Sezione IV penale 13 giugno 2023 n. 25543, non mass.).
La indiscussa validità di tali argomenti, applicabili in linea di principio sia in caso di tentata esportazione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al di fuori del confini dello Stato (Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 novembre 2020, n. 33151, rv 279844), sia, a fortiori, nel caso in cui il proscioglimento degli imputati sia stato disposto per effetto RAGIONE_SOCIALE maturata prescrizione del reato in contestazione, presuppone, tuttavia, ché i RAGIONE_SOCIALE in questione rivestano la qualifica che ne vieta la esportazione in assenza di specifica autorizzazione.
Si tratta di qualificazione, quella di “bene culturale”, avente una sua specifica definizione normativa, che, peraltro, prescinde dalla intervenuta formale dichiarazione di “interesse culturale” (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 aprile 2017, 17223, rv 269627; Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 novembre 2012, n. 45841, rv 253998); essa è fornita in via AVV_NOTAIO dall’art. 10 del dlgs n. 42 del 2004 e, con specifico riferimento alla soggezione al divieto di esportazione in assenza di autorizzazione, dall’art. 65 del dlgs n. 42 del 2004.
Prevede, infatti tale disposizione normativa che:
“1. È vietata l’uscita definitiva dal territorio RAGIONE_SOCIALE Repubblica dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mobili indicati nell’articolo 10, commi 1, 2 e 3.
È vietata altresì l’uscita: a) RAGIONE_SOCIALE cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall’articolo 12. b) dei RAGIONE_SOCIALE, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all’articolo 10, comma 3, e che il RAGIONE_SOCIALE, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall’uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all’appartenenza dei RAGIONE_SOCIALE medesimi.
Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio RAGIONE_SOCIALE Repubblica: a) RAGIONE_SOCIALE cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera dì autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500; b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale; c) RAGIONE_SOCIALE cose rientranti nelle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.
Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita: a) RAGIONE_SOCIALE cose di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d); b) RAGIONE_SOCIALE cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1.
4 bis. Nei casi di cui al comma 4, l’interessato ha l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l’autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d bis), avvia il procedimento di cui all’articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione.”
Nel caso in esame non è stato affatto chiarito da cosa il Tribunale di Reggio Calabria, nel disporre in veste di giudice RAGIONE_SOCIALE esecuzione, la confisca del RAGIONE_SOCIALE già oggetto RAGIONE_SOCIALE contestazione penale elevata a carico degli attuali ricorrenti e non disposta dal giudice del merito con la sentenza che ha definito il processo da quello trattato – competenza questa spettante al giudice RAGIONE_SOCIALE esecuzione, in caso di inerzia del giudice RAGIONE_SOCIALE cognizione, ai sensi dell’ar 676, comma 1, cod. proc. pen. successivamente al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE omissiva sentenza di merito (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 settembre 2020, n. 25602, rv 279572; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 novembre 2018, n. 52007, rv 274578), sia pure a seguito di necessaria istanza di parte (cfr. infatti: Corte di cassazione, Sezione I penale 16 giugno 2021, n. 23525, rv 281396) – abbia ricavato la attribuzione RAGIONE_SOCIALE qualifica di bene culturale al compendio di RAGIONE_SOCIALE sequestrati e contestualmente confiscati; qualifica che è presupposto RAGIONE_SOCIALE misura disposta.
Invero, al riguardo, non solo non appare esaustivo il richiamo al contenuto di una nota redatta in data 8 agosto 2016 dal RAGIONE_SOCIALE, posto che, per come si legge nella ordinanza impugnata, siffatta nota conterrebbe la indicazione dei RAGIONE_SOCIALE la cui esportazione è stata poi oggetto di contestazione penale, ma esso risulta essere privo di un effettivo contenuto dimostrativo, in tale modo dotando il provvedimento impugnato di una motivazione solo apparente.
Né vale a colmare la richiamata lacuna motivazionale il riferimento al fatto che i RAGIONE_SOCIALE di interesse archeologico si presumono essere di proprietà dello Stato, non essendo stati forniti elementi atti a fornire le ragioni per quali si debba ricondurre la integralità dei RAGIONE_SOCIALE in questione alla categoria de RAGIONE_SOCIALE di interesse archeologico, né essendo stata in qualche modo argomentata la successiva affermazione secondo la quale gli opponenti in sede di incidente di esecuzione non avrebbero “fornito alcuna prova idonea a vincere la richiamata presunzione di proprietà statale”.
Ciò tanto più ove si rilevi che in sede di opposizione i predetti (oggi ricorrenti) hanno depositato una perizia di parte il cui contenuto non risulta essere stato preso in considerazione dal parte del giudice RAGIONE_SOCIALE opposizione.
Sul punto, giova ricordare, la giurisprudenza di questa Corte è stabile nell’affermare che, sebbene non vi sia in capo al giudice un obbligo, sanzionato sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE violazione di legge, di confutare integralmente la pertinenza RAGIONE_SOCIALE documentazione presentata in giudizio dalle parti, l’eventuale omissione RAGIONE_SOCIALE indicazione dei risultati di tale analisi p
ridondare, ricorrendone le condizioni, in vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione del provvedimento in tale modo reso (Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 agosto 2019, n. 36688, rv 277667).
Vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione questo che appare ricorrere nella fattispecie, posto che, essendo la valutazione in tema di qualificazione di un determinato bene in guisa di “bene culturale” una valutazione che presenta degli specifici tratti di tecnicismo – che di regola esulano dal bagaglio RAGIONE_SOCIALE competenze proprie dell’Autorità giudiziaria – l’esercizio, pur discrezionale, RAGIONE_SOCIALE scelta fra una opzione, cioè quella di ritenere che un determinato compendio di RAGIONE_SOCIALE rivesta le caratteristiche per essere definito “di interesse culturale”, e quella opposta necessita di essere argomentato in termini non di apodittica prevalenza dell’una tesi rispetto all’altra ma attraverso la esplicitazione RAGIONE_SOCIALE critica ponderazione fra le due contrapposte tesi, dovendo essere presa la decisione sulla base RAGIONE_SOCIALE argomentata prevalenza RAGIONE_SOCIALE ragioni tecniche poste a sostegno RAGIONE_SOCIALE tesi preferita.
La circostanza che, invece, nell’occasione il Tribunale di Reggio Calabria non abbia in alcun modo giustificato il fatto che i contenuti riportati nella consulenza redatta dai tecnici degli opponenti non avessero la idoneità a confutare la qualificazione di “bene di interesse culturale” attribuito ai RAGIONE_SOCIALE in esame rende – senza che ciò comporti l’espressione di un giudizio di merito sulla scelta operata, dovendosi limitare questa Corte ad esprimere esclusivamente un giudizio negativo sul metodo seguito dal Tribunale nel discriminare fra le due tesi contrapposte, tale per la sua inadeguatezza a condurre all’espressione di una motivazione meramente apparente – la motivazione del provvedimento impugnato del tutto viziata, sì da giustificare l’annullamento di quello con rinvio per nuovo esame del thema al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione personale.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025