Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29616 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29616 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN PAOLO BEL SITO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito l’AVV_NOTAIO che insiste nell’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 24 novembre 2023 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condanNOME alla pena di giustizia NOME COGNOME, avendolo ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 455 cod. pen., per avere acquistato o comunque ricevuto da NOME COGNOME nove banconote da cento dollari e due banconote da venti euro, risultate contraffatte.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con un primo ordine di censure si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale posto a base della decisione il contenuto di captazioni sul quale avevano deposto testi di p.g., sebbene le bobine o il supporto digitale delle registrazioni non avessero costituito oggetto di acquisizione nel processo, secondo quanto confermato dal giudice di primo grado.
2.2. Con un secondo ordine di censure si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, deducendo: a) che illogicamente la Corte territoriale aveva attribuito all’imputato di non avere chiamato il COGNOME a rendere deposizione, dal momento che quest’ultimo era egli stesso intercettato e imputato; b) che l’imputato aveva sempre negato di avere incontrato il COGNOME nell’occasione indicata dai verbalizzanti; c) che gli operanti avevano riferito della presenza, nello studio dell’imputato, dei due testi della difesa solo dopo la discovery delle liste dei testi, mentre nelle carte processuali e nel verbale di perquisizione non se ne era mai dato atto; d) che gli operanti non avevano potuto vedere alcun incontro, come confermato dalla conformazione dei luoghi e rivelato dalle incongruenze narrative dei testi; e) che illogicamente era stata sminuita la portata della deposizione del teste COGNOME che non aveva assistito ad alcun incontro tra l’imputato e il COGNOME; f) che quanto riferito dalla teste COGNOME, a proposito del rinvenimento di una busta contenente la somma di 900 dollari nei pressi della propria autovettura, riguardava la COGNOME stessa e nasceva dal desiderio di dire la verità; g) che ben poteva il COGNOME cambiare moneta estera, richiedendo un compenso.
2.3. Con il terzo ordine di censure si lamenta violazione di legge, in relazione alla decisione di trasmettere alla Procura della Repubblica gli atti relativi alle deposizioni dei testi COGNOME, COGNOME e COGNOME, ai sensi dell’art. 207 cod. proc. pen., invece di procedere alla loro audizione.
2.4. Con un quarto ordine di censure si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al diniego della sospensione condizionale della pena.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
All’udienza del 15 aprile 2024 si è svolta la discussione orale.
Considerato in diritto
Il primo e il secondo ordine di censure, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono manifestamente infondati e aspecifici nei limiti che verranno subito indicati. La sentenza impugnata fa menzione delle intercettazioni per illustrare la premessa investigativa dalla quale sono scaturiti gli accertamenti che hanno condotto a cogliere il COGNOME in possesso delle banconote false per le quali è processo; d’altra parte, come osservato dalla Corte territoriale, il COGNOME non ha mai negato i contatti telefonici con il COGNOME, pur fornendo una spiegazione diversa, ossia quella che, nel quadro di contatti legati alla professione del primo, il secondo si era offerto di vendergli delle casse di vino per una festa privata.
In tale contesto, l’accertato incontro tra i due, senza alcuna consegna delle casse di vino, l’esito della perquisizione e l’assoluta inverosimiglianza delle spiegazioni fornite quanto alla provenienza delle banconote contraffatte rappresentano il nucleo fondante dell’affermazione di responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio.
Ne discende che non viene in questione un tema di utilizzabilità delle intercettazioni, talché i rilievi difensivi svolti nel primo motivo sono privi di conducenza.
Le doglianze sviluppate nel secondo motivo, invece, che pure investono i rilievi attorno ai quali ruota la decisione di condanna, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità e non riescono a scalfire la logicità del percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Il terzo ordine di censure concerne il provvedimento di trasmissione degli atti relativi alle dichiarazioni di alcuni testimoni ossia un provvedimento non
impugnabile, tenuto conto del principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 cod. proc. pen.) e del fatto che, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., sono impugnabili con la sentenza le sole ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimeno.
Solo per completezza, si rileva che l’avviso previsto dal comma 1 dell’art. 207 cod. proc. pen. (la cui mancanza non determina alcuna nullità: v., ad es., Sez. 2, n. 6914 del 25/01/2011, COGNOME, Rv. 249361 – O), concerne lo svolgimento dell’esame e non il provvedimento di cui al comma 2 dello stesso articolo che si colloca a valle della valutazione del contenuto della deposizione resa.
Il quarto ordine di censure è inammissibile, in quanto: a) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244); b) nessuna illogicità è ravvisabile nella prognosi negativa che sorregge il diniego della sospensione condizionale della pena, alla luce della gravità dei fatti.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 15/04/2024 Il Con igl ere estensore GLYPH
Il Presidente