Banconote false: la Cassazione esclude la lieve entità se c’è recidiva
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema del possesso di banconote false, chiarendo in quali circostanze non è possibile beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione sottolinea l’importanza di due elementi chiave: il numero di banconote sequestrate e la presenza di precedenti penali (recidiva) a carico dell’imputato.
I fatti del processo
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto, emessa dalla Corte d’Appello, per il reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, previsto dall’articolo 455 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I motivi del ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato ha basato il ricorso su due argomenti principali:
1. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non applicare l’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per i reati di minima offensività.
2. Insussistenza dell’elemento soggettivo: La difesa sosteneva un vizio di motivazione riguardo alla prova dell’intenzione (dolo) di spendere le banconote. A suo dire, non era stato dimostrato che l’imputato volesse mettere in circolazione il denaro falso, ma solo conservarlo.
La decisione della Suprema Corte sulle banconote false
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Gli Ermellini hanno confermato la logicità e la correttezza della motivazione della sentenza impugnata.
L’esclusione della particolare tenuità del fatto
Sul primo punto, la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse ineccepibile. L’esclusione dell’istituto della particolare tenuità del fatto era stata logicamente fondata su due pilastri:
* La non occasionalità del fatto: Il numero “non trascurabile” di banconote false sequestrate è stato considerato un indicatore chiaro che non si trattava di un episodio isolato o di scarsa importanza.
* La recidiva: La presenza di precedenti penali a carico dell’imputato è stata un altro fattore decisivo per escludere la minima offensività della condotta.
La prova dell’elemento soggettivo
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato infondato. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse spiegato in modo esauriente e logico le ragioni del proprio convincimento riguardo all’intenzione dell’imputato. Dalla ricostruzione dei fatti, emergeva chiaramente che l’intenzione non era quella di una mera conservazione delle banconote, ma quella di spenderle successivamente, integrando così pienamente l’elemento soggettivo richiesto dalla norma penale.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si basa su principi consolidati. Per valutare la “particolare tenuità del fatto”, il giudice deve considerare la condotta nel suo complesso. Un numero significativo di banconote false e la recidiva dell’imputato sono elementi oggettivi che contrastano con la nozione di “non occasionalità” del comportamento, requisito fondamentale per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Allo stesso modo, l’intento di spendere il denaro falso non deve essere provato con una confessione, ma può essere desunto logicamente dalle circostanze concrete del fatto, come correttamente avvenuto nel caso di specie.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un importante principio: il reato legato al possesso di banconote false non può essere liquidato come di lieve entità se gli indizi fattuali, quali la quantità di denaro e la storia criminale del soggetto, suggeriscono una condotta non sporadica e una concreta pericolosità sociale. Questa decisione funge da monito, confermando che il sistema giudiziario valuta con rigore tutti gli aspetti del reato, sia oggettivi che soggettivi, prima di concedere benefici come la non punibilità per particolare tenuità.
Quando il possesso di banconote false non può essere considerato un fatto di lieve entità?
Secondo la sentenza, non può essere considerato tale quando il numero di banconote è significativo (definito ‘non trascurabile’) e quando la persona accusata è recidiva, ovvero ha già commesso altri reati in passato.
Cosa valuta il giudice per escludere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)?
Il giudice valuta la non occasionalità del comportamento, desunta da elementi come il numero considerevole di banconote contraffatte, e la recidiva dell’imputato, che insieme indicano una maggiore gravità della condotta.
Come viene provato l’intento di spendere le banconote false?
L’intento di spendere le banconote viene provato attraverso la ricostruzione logica dei fatti. Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto evidente dalle circostanze che l’imputato non intendesse semplicemente conservare il denaro, ma immetterlo nel mercato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40042 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40042 Anno 2025
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 455, 99, comma 2, cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – è manifestamente infondato atteso che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo logicamente la Corte escluso l’applicazione dell’istituto in esame in ragione della non occasionalità del fatto di reato dedotta non solo dal numero non trascurabile di banconote sequestrate, ma anche dalla recidiva contestata all’imputato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato – è manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità, essendo nel caso di specie chiaro dalla ricostruzione dei fatti che l’imputato non intendesse solo conservare e non spendere successivamente le banconote;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/11/ 2025