Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31128 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31128 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME nato a CATANIA il 29/03/1991
avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo nel ricorso ed eccependo la intervenuta prescrizione per la esclusione della contestata recidiva.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 13.03.2023, che condannava COGNOME Luciano NOME alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di cui all’ art.455, in relazione all’art.453 , cod. pen., in concorso, di spendita di due banconote false o comunque contraffatte con taglio di €.50,00 , ascritti ai capi a) e b), esclusa la recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, assolveva l’imputato dal reat o di cui al capo b), rideterminava la pena per la restante imputazione, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
Contro l’anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso , affidato ad un unico motivo, che lamenta vizio di contraddittorietà e di illogicità manifesta della motivazione, riguardo alla affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo a).
Viene contestata l’identificazione della banconota , accertata come falsa, in quella spesa dal COGNOME, sulla base di alcuni passi delle dichiarazioni del testimone NOME COGNOME il cui ricordo non sarebbe stato preciso e le cui dichiarazioni sarebbero in contrasto con le s.i.t., rese in sede di indagini preliminari, richiamate dal Pubblico Ministero, per sollecitarne il ricordo, con la contestazione circa modalità e tempo della ricezione della banconota dal teste COGNOME. Si deduce che il teste avrebbe deciso di ricollegare la banconota falsa al l’imputato dopo che questi era stato arrestato per un fatto analogo, arresto che si sostiene illegittimo alla luce dell’assoluzione intervenuta per il reato di cui al capo b).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il ricorso non contesta le precedenti movimentazioni della banconota né la certezza del riconoscimento effettuato con certezza, nella immediatezza del fatto, in sede di individuazione fotografica, dal teste COGNOME, titolare di una macelleria, che per primo aveva ricevuto la banconota, e che riconosceva, nel COGNOME, il giovane, che, in prossimità dell’orario di chiusura, gli consegnava la banconota in pagamento, a fronte de ll’acquisto di carni, ricordando il particolare perché l’unica di quel taglio presente in cassa.
Si deduce contraddittorietà della motivazione riguardo alle dichiarazioni rese, in dibattimento, non precise e in contrasto con le S.I.T, dal teste COGNOME titolare di una tabaccheria, che riceve per ultimo la banconota.
La sentenza impugnata, secondo canoni di rigorosa logica interpretativa e con motivazione immune da censure e vizi di manifesta illogicità, ha ritenuto, con certezza, la riconducibilità della banconota falsa all’odierno imputato che la metteva in circolazione, mediante spendita in un esercizio commerciale (macelleria), ricostruendo, con precisione, la movimentazione della banconota, attraverso le dichiarazioni rese dai tre soggetti, cui è stata consegnata (Cefalù, COGNOME e COGNOME), esercenti attività commerciali.
Quanto alle dichiarazioni del teste COGNOME (delle quali non risulta vi sia stata ritrattazione) in merito alla identificazione della banconota, la Corte
d ‘appello , confrontandosi con il motivo di appello, ha correttamente ritenuto infondate le doglianze difensive nonché inidonee ad incrinare l’attendibilità di quanto dichiarato dal teste. Riguardo alla affermazione del teste di avere contrassegnato, ‘ con un segno di penna ‘ , la banconota ricevuta dal COGNOME (titolare del Bar ‘007’) , circostanza non riscontrata nella banconota in sequestro, la Corte d’appello ha chiarito come non vi sia contraddizione tra le dichiarazioni rese dal teste, in dibattimento, rispetto alle sit in quanto, stante il notevole lasso di tempo trascorso dal fatto (cinque anni), il ricordo poteva non essere preciso.
La Corte di merito ha sottolineato che il teste non ha escluso tale circostanza e che, comunque, ciò che lo stesso ha precisato, anche in dibattimento, è di avere segnalato la banconota, mettendola da parte, per distinguerla dalle altre, perché aveva subito nutrito dubbi sulla sua autenticità, ricevendone definitiva conferma soltanto quando si recava in banca, per versare l’incasso.
La Corte d’appello, nel richiamare la sentenza di primo grado, ai fini della complessiva valutazione di attendibilità del teste COGNOME ha tenuto conto che, in dibattimento, a seguito di contestazione del Pubblico Ministero, ha confermato quanto dichiarato in sede di indagini preliminari, quando il ricordo era più fresco.
Nessuna contraddizione è stata, dunque, correttamente, ritenuta sussistere rispetto alle condizioni della banconota (contrassegno con piccolo segno a penna) in quanto, quello che il teste aveva univocamente sottolineato, in entrambe le dichiarazioni, era di avere segnalato la banconota, nel senso di metterla da parte.
La Corte d’appello, con motivazione immune da censure e vizi di illogicità manifesta, ha analizzato i plurimi elementi indiziari, prima nella loro singola significatività, e poi messi in opportuna relazione in un quadro di insieme, dal quale persuasivamente discende la non plausibilità delle ricostruzioni difensive e, invece, la certa colpevolezza del ricorrente.
La valutazione degli elementi indiziari, certi e non contestati (dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME, riconoscimento fotografico dell’imputato) , ha consentito alla Corte di appello di potere inferire con argomentazione logica ed immune da vizi, secondo i parametri della valutazione della prova indiziaria, la valenza degli ulteriori indizi (dichiarazioni teste COGNOME), alla luce di un esame globale, che ha consentito di attribuire all’imputato il reato con certezza.
Quanto alle deduzioni secondo cui tutti i testi avrebbero indicato l’imputato come colui che avrebbe messo in circolazione la banconota falsa, a seguito delle ‘ voci ‘ che circolavano in paese e il teste COGNOME anche dopo avere appreso l’arresto del COGNOME per fatto analogo, non sussiste la dedotta illogicità della motivazione rispetto alle argomentazioni relative al reato di cui al capo b), in quanto la Corte d’appello ha ritenuto irrilevanti tali circostanze perché sia l’arresto , che riguarda episodio dello stesso 13/2/2017, ma diverso ed estraneo rispetto a
quello oggetto dell’assoluzione pronunciata dalla Corte d’appello , e come anche le ‘voci’, si riferiscono a circostanze apprese dai testi in momenti successivi alla contestazione.
Né può inficiare la motivazione della sentenza, nei termini previsti dall’art. 606, comma primo lettera e) cod. proc. pen., la valutazione della Corte territoriale di non trasmettere gli atti alla Procura in relazione alla deposizione dello stesso COGNOME che, secondo il ricorso, avrebbe confessato un reato, ossia il tentativo di smerciare (consegnandola in banca con l’incasso settimanale) una banconota che sospettava falsa.
Sul punto, la doglianza è inammissibile in quanto costituente censura in fatto. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
Il controllo di legittimità non è, in altri termini, diretto a sindacare la intrinseca attendibilità dei risultati della interpretazione delle prove, né a ripercorrere l’analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della conseguenzialità, le conclusioni tratte (S.U. n.47289 del 24.09.2003, COGNOME).
Alla stregua del costante orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024 Rv. 286406 -02), la motivazione “per relationem” alla sentenza di primo grado nel giudizio di appello è legittima nel caso in cui il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità.
Tanto premesso va ad ogni modo ribadito che, nel caso di specie, si è in presenza di una “doppia conforme” di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia quando, per l’appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2- , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218;
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 3/06/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME