Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43412 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43412 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il delitto di cui agli artt. 110 e 445 in relazione all’art. 453 pen. (fatto commesso in Cassino in data 19 gennaio 2022);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia vizi di violazio legge e di motivazione, non sono consentiti in questa sede, giacché, oltre ad essere generici, in quanto non colgono le rationes decidendi della sentenza impugnata, deducono mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudiz di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisio in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle p medesime (vedasi pag. 1 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato specificatamente circa la correttezza dell’ipotesi ricostruttiva cui è pervenuto il Tribunale, che COGNOME e COGNOME, la mattina dell’arresto, fossero impegnati nel tentativo di progett spendere le due banconote contraffatte che avevano portavano seco);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore