Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48692 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48692 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CARAPELLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, anzitutto, che, la prescrizione non si è maturata poiché l’annullamento disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n.1069/2023 aveva riguardato soltanto l’entità della pena e l’attenuante del danno di minima entità, con la conseguente conferma del giudizio di responsabilità;
Considerato, altresì, che la Corte di appello di Torino, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha confermato la pena fissata dal giudice di primo grado poiché quella per il reato ex art. 455 era stata stabilita nel minimo edittale e l’aumento per la continuazione in misura talmente contenuta (giorni dieci ed euro 10 di multa) non poteva essere oggetto di ulteriore riduzione;
Rilevato, inoltre, che sempre in modo coerente la Corte territoriale ha escluso l’attenuante di cui all’art.62, n.4, cod. pen., non potendosi parlare, nel caso di specie, di un valore economico irrilevante (come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità) atteso che l’imputato aveva speso due banconote contraffatte da 100 euro;
Considerato, quindi, che il ricorrente – pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione – vuole pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali rispetto a quella non illogica del giudice a quo;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 16 novembre 2023.