Banconota Falsa: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’utilizzo di una banconota falsa è un reato serio con conseguenze significative, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda un cittadino condannato in via definitiva per aver messo in circolazione una banconota da 100 euro contraffatta. Analizziamo la decisione della Suprema Corte che ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori sanzioni.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario dell’imputato ha avuto inizio con una condanna del Tribunale di Siracusa per il reato previsto dall’art. 455 del codice penale, ovvero l’aver speso una banconota falsa. La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Catania. Nonostante i due gradi di giudizio sfavorevoli, l’imputato ha deciso di presentare un ultimo appello alla Corte di Cassazione, sperando di ribaltare l’esito del processo.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomenti principali, entrambi respinti con fermezza dalla Suprema Corte.
La Mancata Assunzione di Prove Decisive: un motivo generico
Il primo motivo di ricorso lamentava la mancata assunzione di prove considerate decisive. Tuttavia, la Cassazione ha bollato questa doglianza come inammissibile per due ragioni fondamentali:
1. Genericità: Il ricorrente non ha specificato quali fossero le prove decisive omesse, rendendo l’argomentazione vaga e non valutabile.
2. Inammissibilità in sede di legittimità: La richiesta implicava una nuova valutazione dei fatti, un’operazione che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare le prove.
L’Attenuante del Danno di Speciale Tenuità per una banconota falsa
Il secondo motivo si concentrava sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale. L’imputato sosteneva che il danno causato dalla circolazione di una singola banconota falsa da 100 euro fosse sufficientemente lieve da giustificare uno sconto di pena. Anche questo argomento è stato giudicato manifestamente infondato.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando un proprio precedente consolidato (sentenza n. 23812 del 2013). La giurisprudenza di legittimità ha infatti già chiarito che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può essere applicata a un caso di messa in circolazione di una banconota falsificata del valore di 100 euro. Tale importo non è considerato di entità così lieve da giustificare una riduzione della pena. La Corte ha ritenuto le argomentazioni del ricorrente in palese contrasto non solo con il dato normativo, ma anche con un orientamento giurisprudenziale ormai stabile. Di conseguenza, il ricorso non aveva alcuna possibilità di essere accolto.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha reso la condanna definitiva. Ma le conseguenze per il ricorrente non si sono fermate qui. A causa della palese infondatezza del suo appello, la Corte di Cassazione lo ha condannato al pagamento di tutte le spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: i ricorsi in Cassazione devono basarsi su solide questioni di diritto e non possono essere un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. Inoltre, conferma che la circolazione di una banconota falsa da 100 euro è un reato considerato di una certa gravità, per il quale non sono previsti sconti di pena legati alla presunta lievità del danno.
È possibile ottenere uno sconto di pena per danno di lieve entità se si mette in circolazione una banconota falsa da 100 euro?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito, confermando un orientamento precedente, che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) non si applica in caso di circolazione di una banconota falsificata di valore pari a 100 euro.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché il primo motivo era generico e chiedeva una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità, mentre il secondo motivo era manifestamente infondato, in quanto si poneva in contrasto con la legge e la giurisprudenza consolidata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45665 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45665 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVOLA il 20/01/1974
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sentenza del 22 novembre 2016 con cui il Tribunale di Siracusa aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 455 cod. pen. per aver messo in circolazione una banconota euro 100, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata assunzione di prove decisive, è inammissibile in quanto, oltre ad esser generico, non avendo esplicato quali siano le prove decisive di cui si lamenta mancata assunzione, è caratterizzato da censure in fatto inammissibili in sede di legittimità;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in qu prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenz di legittimità atteso che, questa Corte ha già precedentemente statuito che circostanza in parola non potesse essere applicata ad un caso di messa in circolazion di banconota falsificata di valore pari ad C 100,00 (Sez. 5, n. 23812 del 15/05/201 Artori, Rv. 255522);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024
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