Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45665 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45665 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NASTASI NOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOMECOGNOMENOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sentenza del 22 novembre 2016 con cui il Tribunale di Siracusa aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 455 cod. pen. per aver messo in circolazione una banconota euro 100, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata assunzione di prove decisive, è inammissibile in quanto, oltre ad esser generico, non avendo esplicato quali siano le prove decisive di cui si lamenta mancata assunzione, è caratterizzato da censure in fatto inammissibili in sede di legittimità;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in qu prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenz di legittimità atteso che, questa Corte ha già precedentemente statuito che circostanza in parola non potesse essere applicata ad un caso di messa in circolazion di banconota falsificata di valore pari ad C 100,00 (Sez. 5, n. 23812 del 15/05/201 Artori, Rv. 255522);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024
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