Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4648 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4648 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, quale Giudice del rinvio (art. 627 cod. proc. pen.), ne ha confermato la condanna per reato di cui all’art. 455 cod. pen.;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto:
«la presenza nel collegio giudicante in sede di rinvio, a seguito di annullamento da part della Corte di cassazione, di un magistrato che abbia partecipato al collegio che ha adottato provvedimento annullato, non è causa di nullità ma di mera incompatibilità, che va fatta vale con la procedura ed entro i termini previsti dall’art. 37 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 13293 10/12/2019 – dep. 2020, Intesa, Rv. 279045 – 01);
nel caso in esame il Collegio che ha emesso la sentenza rescissoria (Presidente COGNOME, Consiglieri COGNOME e COGNOME) non era affatto composto da Giudici che avevano deliberato la decisione annullata da questa Corte (Presidente COGNOME, Consiglieri COGNOME e COGNOME);
ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato – che ha dato conto, argomentando conformemente con la giurisprudenza di questa Corte (correttamente richiamata), degli elementi dai quali ha tratto la sussistenza di ben più che un dubbio in capo all’imputa sull’autenticità della banconota de qua allorché l’ha data in pagamento (alla luce di quanto rappresentatogli dall’esercente e delle false referenze da lui presentate per determinare donna ad accettarla) – bensì reitera il medesimo ordine di allegazioni già disattese (Sez. 6, 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, quanto:
la Corte di merito ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi in ragione dei qu ha escluso i presupposti per riconoscere le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62, comma 1, n. 4, cod. pen. (rispettivamente, attribuendo rilievo al difetto di elementi favore ed anzi all’insistenza dell’imputato al fine di convincere l’esercente ad accettare il pagame cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01; nonché facendo riferimen all’apparente valore della banconota – euro 100 – e al complessivo danno criminale causato, pure richiamando lo specifico fatto dell’imputato, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte: cfr. Sez. 5 , n. 344 del 26/11/2021 – dep. 2022, COGNOME, Rv. 282402 – 01; Sez. 3, n 18013 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 275950 – 01);
e l’impugnazione, quanto alle attenuanti generiche, adduce in -itualmente elementi (ad avviso della difesa, favorevoli) e nel resto contiene asserti apodittici (segnatamente, il riferimento al detto valore del biglietto di banca);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente