Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22696 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22696 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 24/04/1953
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l’imputato era
stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 455 cod. pen.;
rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, la Difesa dell’imputato prospetta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’omessa configurazione del
reato impossibile ex
art. 49 cod. pen.;
ritenuto che esso sia inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale
ha evidenziato come, nella specie, non si possa qualificare il falso come “grossolano”
atteso che, alla luce del quadro probatorio emerso nel corso del giudizio, è emerso come la banconota detenuta dall’imputato, pur rivelandosi falsa in quanto più spessa
al tatto, qualora fosse stata posta in circolazione avrebbe potuto, in ogni caso, ingannare il destinatario di essa (si veda, in particolare, quanto argomentato alla
pagina 3 del provvedimento impugnato), tenuto conto, del resto, che essa era stata riconosciuta come falsa da soggetti qualificati in quanto appartenenti alla polizia giudiziaria e della chiara consapevolezza della illiceità della detenzione da parte di COGNOME il quale, scoperto, aveva cercato di distruggere la banconota falsa, senza riuscirvi;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente