Bancarotta: Le Dichiarazioni al Curatore Sono Prove Valide nel Processo Penale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nel rapporto tra procedura fallimentare e processo penale: le dichiarazioni al curatore fallimentare da parte dell’imputato sono pienamente utilizzabili come prova. Questa decisione chiarisce il ruolo del curatore e respinge i tentativi di equiparare le sue attività a quelle di un investigatore, con importanti conseguenze per chi affronta un’accusa di bancarotta.
Il Caso: Dalla Condanna per Bancarotta al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un imprenditore per bancarotta fraudolenta, sia patrimoniale che documentale. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale di Velletri, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, non rassegnato, ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo principalmente su due motivi. Il primo, e più rilevante, sosteneva l’incostituzionalità dell’uso delle dichiarazioni che egli stesso aveva reso al curatore fallimentare durante la procedura concorsuale.
La questione delle dichiarazioni al curatore e i diritti della difesa
Il ricorrente lamentava che l’utilizzo delle sue affermazioni, confluite nella relazione del curatore, violasse i suoi diritti di difesa, il principio del giusto processo e altre garanzie costituzionali e sovranazionali (tra cui la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo). Secondo questa tesi, poiché tali dichiarazioni potevano avere rilevanza penale, avrebbero dovuto essere raccolte con le stesse garanzie previste per gli interrogatori condotti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero. In assenza di tali cautele, avrebbero dovuto essere considerate processualmente inutilizzabili.
La Decisione della Cassazione: Il Ruolo del Curatore
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa argomentazione, dichiarando il motivo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno ribadito un orientamento consolidato: il curatore fallimentare non svolge attività ispettiva o di vigilanza assimilabile a quella investigativa. Egli opera come pubblico ufficiale, con il compito di gestire la procedura e di rappresentare, nella sua relazione, ogni elemento utile, inclusi quelli che possono interessare “ai fini delle indagini preliminari in sede penale”.
Il curatore, quindi, non interroga il fallito per raccogliere prove a suo carico, ma acquisisce informazioni e chiarimenti “ai fini della gestione della procedura”. La natura del suo incarico è amministrativa e gestionale, non repressiva. Di conseguenza, le garanzie procedurali penali invocate dal ricorrente non si applicano a questo contesto, e le dichiarazioni al curatore sono legittimamente acquisite al processo penale tramite la sua relazione.
La Genericità del Secondo Motivo
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, definendolo “generico”. L’imputato, infatti, si era limitato a ripetere le stesse argomentazioni già presentate in appello, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni con cui i giudici di secondo grado le avevano respinte. Questo vizio procedurale ha contribuito alla declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla netta distinzione tra le funzioni del curatore fallimentare e quelle degli organi investigativi. Il curatore ha l’obbligo legale di riferire all’autorità giudiziaria penale fatti che possano costituire reato emersi durante la sua gestione. Le informazioni raccolte, comprese le dichiarazioni del fallito, non sono il frutto di un’attività di indagine occulta, ma elementi necessari alla corretta amministrazione della procedura fallimentare. Pertanto, la loro trasfusione nella relazione del curatore e il successivo utilizzo nel processo penale non ledono alcun diritto costituzionale dell’imputato. La Corte, citando precedenti conformi, rafforza la stabilità di questo principio, sottolineando che non vi è alcuna ragione per dubitare della sua legittimità costituzionale.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che gli imprenditori e gli amministratori coinvolti in una procedura fallimentare devono essere consapevoli della portata delle loro dichiarazioni. Ciò che viene comunicato al curatore non è protetto da riservatezza e può, anzi deve, essere riportato nella sua relazione, diventando una fonte di prova cruciale in un eventuale procedimento penale per bancarotta. Questa decisione consolida il valore probatorio della relazione del curatore e serve da monito sulla necessità di agire con la massima trasparenza e consapevolezza durante l’intera procedura fallimentare.
Le dichiarazioni fatte al curatore fallimentare possono essere usate come prova in un processo penale per bancarotta?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che le dichiarazioni rese al curatore e da questi inserite nella sua relazione sono pienamente utilizzabili come prova nel processo penale.
Perché queste dichiarazioni sono considerate utilizzabili senza le garanzie di un interrogatorio?
Perché il curatore fallimentare agisce in qualità di pubblico ufficiale con compiti gestionali e di rendicontazione, non come organo di polizia giudiziaria che svolge indagini. Il suo scopo è raccogliere informazioni per la gestione della procedura, non per incriminare il soggetto.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28263 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMENOME nato a VITERBO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 9 settembre 2019 del Tribunale di Velletri che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale unificate in un solo delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ex art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
– che il primo motivo di ricorso dell’imputato è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l’inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche “quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale”, dando corso all’audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti “ai fini della gestione della procedura” (Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589; vedi anche Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Giavara, Rv. 277342);
– che il secondo motivo è generico poiché si limita a reiterare gli argomenti già posti a sostegno del corrispondente motivo di appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 25/06/2024.