Bancarotta Semplice: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 16 maggio 2024, offre un chiaro monito sull’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Il caso in esame riguarda una condanna per bancarotta semplice, confermata in appello e diventata definitiva a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Suprema Corte. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo di legittimità. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della Corte.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva condannato in primo grado e successivamente dalla Corte d’Appello di Cagliari per il reato di bancarotta semplice. La responsabilità penale era stata ancorata a precise omissioni gestionali. In particolare, i giudici di merito avevano accertato che l’imputato non aveva convocato l’assemblea dei soci per prendere i dovuti provvedimenti a fronte di una significativa perdita del capitale sociale. Inoltre, l’azienda versava in uno stato di incipiente insolvenza, aggravato dal mancato adempimento, protratto nel tempo, degli obblighi previdenziali, senza che venissero messe in campo risorse o strategie per contrastare la crisi. Di fronte alla conferma della condanna, l’imprenditore decideva di presentare ricorso per Cassazione.
La Decisione sulla bancarotta semplice in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti manifestamente infondati, dichiarando l’impugnazione inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura dei motivi addotti dalla difesa, giudicati generici e meramente fattuali. L’imputato, infatti, non contestava una violazione di legge o un vizio logico nella motivazione della sentenza d’appello, ma tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha analizzato distintamente i due principali motivi di ricorso, evidenziandone le criticità.
Il primo motivo contestava l’affermazione di responsabilità. I giudici hanno osservato come la Corte d’Appello avesse correttamente e logicamente basato la sua decisione su elementi concreti e non su generiche accuse. L’omessa convocazione dell’assemblea di fronte alla perdita del capitale sociale e l’inerzia di fronte all’insolvenza crescente e al debito previdenziale sono state considerate condotte colpose che hanno contribuito al dissesto. Le argomentazioni del ricorrente, al contrario, si sono rivelate delle semplici ‘censure in fatto’, ovvero un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già compiuto dai giudici di merito, senza indicare specifiche violazioni di legge.
Il secondo motivo riguardava la mancata esclusione della recidiva. Anche in questo caso, la Cassazione ha bollato le censure come generiche e fattuali. La sentenza impugnata, infatti, aveva fornito una motivazione ‘ampiamente e logicamente giustificata’ sul perché la recidiva non potesse essere esclusa. Il ricorrente, nel suo atto di impugnazione, non si era confrontato con tale motivazione, limitandosi a una critica superficiale che non intaccava la coerenza logico-giuridica della decisione della Corte d’Appello.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza riafferma con forza un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere specifico e focalizzato su questioni di diritto. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza di secondo grado. È necessario individuare e argomentare con precisione i vizi di legittimità (violazione di legge o vizi della motivazione) che la affliggono. Un ricorso che si limita a riproporre una diversa lettura delle prove o a criticare genericamente l’operato del giudice di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile. La conseguenza, come in questo caso, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitiva conferma della sentenza di condanna.
Perché il ricorso per bancarotta semplice è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a contenere censure di fatto, ovvero critiche alla ricostruzione degli eventi operata dai giudici di merito, anziché contestare specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione.
Quali sono state le condotte che hanno portato alla condanna per bancarotta semplice?
La condanna si è basata principalmente sull’omessa convocazione dell’assemblea per far fronte alla perdita del capitale sociale e sulla mancanza di risorse per contrastare l’insolvenza dell’azienda, aggravata dal prolungato mancato pagamento degli obblighi previdenziali.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31524 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31524 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARTA NOME nato a BONNANARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semplice.
Considerato che il primo motivo relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato risulta generico e contiene mere censure in fatto. La Corte territoriale, infatti ha correttamente ancorato la sussistenza del reato soprattutto all’omessa convocazione dell’assemblea per far fronte alla perdita del capitale sociale ed alla mancanza di risorse in grado di contrastare l’incipiente insolvenza, certamente aggravata anche solo dal mancato adempimento per lungo tempo degli obblighi previdenziali.
Considerato che ugualmente generiche e versate in fatto si rivelano anche le censure relative alla mancata esclusione della recidiva, statuizione che la sentenza impugnata ha ampiamente e logicamente giustificato con motivazione con la quale il ricorrente non si è confrontato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/5/2024