Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36731 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36731 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appell di Messina che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di bancarotta sempl di cui all’art. 217, comma 1, n. 4, R.D. n. 267/1942 (capo b);
Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla dichiarazione di penale responsa e alla sussistenza dell’elemento psicologico, sulla base di una diversa lettura processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di ril comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, st preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggia tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffront l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionam mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260
Che i suddetti motivi sono, altresì, manifestamente infondati in quanto il giudi merito, con motivazione esente da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ritenuto, alla luce degli elementi in atti acquisiti, pienamente provata la responsab ricorrente in ordine al reato ascrittogli, il quale risulta perfettamente integrato s elementi oggettivi, che soggettivi, avendo, invece, reputato le doglianze difensive pr pregio e inidonee a scalfire il suddetto solido quadro probatorio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P. Q. M.
processuali e della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle a Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Così deciso in data 8 ottobre 2025
Il RAGIONE_SOCIALE esp te re