Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11713 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11713 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a LOCOROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE di APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna di COGNOME NOME, per il reato di bancarotta semplice documentale, a lui ascritta in qualità di amministratore della società “RAGIONE_SOCIALE” dichiarata fallita il 22 febbraio 2017.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando sei motivi, di seguito enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei li strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Con i primi quattro motivi denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sui seguenti punti:
la società era inattiva dal 2007;
non risulta provato che l’imputato abbia avuto conoscenza della sentenza di fallimento;
la notificazione della sentenza di fallimento deve avvenire a mani proprie;
al momento della dichiarazione di fallimento, presso la sede della società non esisteva più alcuna attività riconducibile alla fallita.
2.2. Con il quinto motivo il ricorrente sostiene che il reato di bancarotta semplice documentale richiede il dolo specifico.
2.3. Con il sesto contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessiva severità del trattamento sanzioNOMErio.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche; il difensore dell’imputato ha trasmesso una articolata memoria di replica alle conclusioni del P.G..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
I primi quattro motivi sono generici, perché si appuntano su profili del tutto irrilevanti ai fini della sussistenza del reato di bancarotta semplice documentale.
2.1. Gli artt. 224 – 217 comma secondo legge fall. puniscono l’amministratore che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizi dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolar incompleta.
La bancarotta semplice documentale è reato di mera condotta consistente nell’inadempimento di un precetto formale (comportamento imposto dall’art. 2421, cod. civ. a carico dell’amministratore della società a responsabilità limitata).
2.2. Nel caso di specie è pacifico che l’imputato non ha istituito o comunque non ha conservato i libri contabili, poiché non ne ha mai consegNOME alcuno agli
organi del fallimento e neppure li ha esibiti nel corso del giudizio di primo e d secondo grado.
La condotta tipica è pienamente integrata.
Mentre non rileva:
la data di inattività della società;
il momento in cui l’imputato ha avuto conoscenza della sentenza di fallimento e le modalità di notificazione della stessa (la sentenza di fallimento non risulta annullata per vizi attinenti alle notificazioni);
l’occupazione della sede sociale al momento del fallimento.
3. Il quinto motivo è manifestamente infondato.
La tesi, sostenuta in ricorso, che il reato richieda il dolo specifico confligge si con la lettera della legge sia con gli arresti consolidati della giurisprudenza d legittimità secondo cui il reato di bancarotta semplice documentale è punito indifferentemente a titolo di dolo (generico) o di colpa (Sez. 5, n. 9572 del 20/12/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 234228; Sez. 5, n. 38598 del 09/07/2009, COGNOME, Rv. 244823; Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, COGNOME, Rv. 275133).
Il sesto motivo è manifestamente infondato.
La doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5 sentenza impugnata).
Quanto alla misura della pena, sembra sfuggire al ricorrente che il giudice di merito si è assestato sul minimo edittale (sei mesi di reclusione).
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/02/2023