Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25032 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25032 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 3.11.2022 la Corte di Appello di Firenze, ha, per quanto qui di interesse, confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti tra gli altri – di COGNOME NOME, che lo aveva dichiarato, in sede di giudizio abbreviato, colpevole di bancarotta semplice per ritardato fallimento, condannandolo, oltre che alla pena, condizionalmente sospesa, ritenuta di giustizia, anche al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla curatela del fallimento della “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” e al pagamento della somma provvisionale di euro 90.000,00 (assolvendolo invece dal reato di bancarotta documentale semplice, così riqualificata l’originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A), per non aver commesso il fatto).
Secondo la rubrica, l’imputato, nella qualità di amministratore unico dal 12.05.2009 al 27.03.2011 della società “RAGIONE_SOCIALE” – dichiarata
fallita con sentenza del 29.07.2016 – ha aggravato il dissesto della stessa, astenendosi dal richiedere il fallimento, dal momento che la società ha sempre chiuso gli esercizi in perdita: in particolare tutti i bilanci depostati ha registrato perdite.
Avverso la suindicata sentenza ricorre per cassazione l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si contesta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 217 primo comma, n. 4 legge fall., nonché mancanza di motivazione in relazione allo specifico motivo di gravame inerente alla carenza dell’elemento materiale dell’aggravamento del dissesto della fallita.
Si rileva come la Corte territoriale abbia omesso di confrontarsi con lo specifico motivo di gravame inerente la responsabilità dell’imputato relativa all’aggravamento del dissesto della società fallita. Invero, i giudici di secondo grado si sono limitati a confutare le argomentazioni avanzate dall’imputato, ribadendo le conclusioni del curatore di cui alla relazione ex art. 33 legge fall. non offrendo alcuna motivazione circa l’elemento materiale del reato contestato ed omettendo qualsivoglia confronto con il complessivo andamento della società e, specie, con le risultanze dello stato passivo.
In particolare, con l’atto di appello, il ricorrente aveva sottoposto alla Cor territoriale una serie di elementi volti ad evidenziare l’anomala valutazione delle condizioni economiche della fallita – già in RAGIONE_SOCIALE-, sia con riferimento al patrimonio netto della medesima al momento del fallimento, sia a quello in cui l’imputato dismise la carica, nonché l’efficacia causale del ritardo nel richiedere la dichiarazione di fallimento in tali condizioni. Invero, dall’analisi dello st passivo – ove si registrano crediti insinuati per un importo complessivo di euro 292.909,00- si desume come, nonostante il dissesto della fallita fosse già in atto nel periodo 2009 – 2011 , non vi fosse alcun aggravamento.
In sostanza, la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi sull’andamento economico della società, registrante peraltro perdìte contenute nel periodo compreso tra il 2009 ed il 2011, non valutando, inoltre, se l’aver estinto i credit con il ceto bancario e la quasi totalità dei fornitori avesse inciso sul medesimo andamento. Risulta, dunque, mancante un’adeguata motivazione in ordine all’asserito aggravamento del dissesto della fallita, non parendo decisiva in tal senso la lamentata sottocapitalìzzazione, posto che sarebbe stata sanata con il versamento complessivo dì euro 147.740,16, attestato anche dalla relazione ex art. 33 legge fall.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione con riferimento all’assunto secondo cui il finanziamento dei soci in favore della fallita sarebbe stato finalizzato alla prosecuzione dell’attività.
La Corte territoriale, con motivazione illogica, ha ritenuto che il finanziamento soci di euro 147.740,16 fosse stato eseguito per consentire la prosecuzione dell’attività, – nonostante la società fosse già inattiva da tempo e posta in stat di RAGIONE_SOCIALE – ignorando che tale finanziamento, eseguito tra il 5.04.2011 ed il 31.10.2011, fosse accreditato sul conto corrente della fallita e poi destinato al saldo dello scoperto di conto, ad estinguere un finanziamento bancario, nonché al pagamento dei crediti retributivi di dipendenti, di imposte e contributi de fornitori.
Ancora una volta, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l’aggravamento del dissesto della società senza confrontarsi con la situazione complessiva della medesima, non tenendo conto della sovrapponibilità dei dati dell’attivo e del passivo nel periodo di interesse.
2.3. Con il terzo motivo si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’ad 217 primo comma, n. 4 legge fall. e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo della colpa grave.
In particolare, il ricorrente lamenta come la Corte territoriale non abbia compreso come la mancata rìchiesta di fallimento della società fosse riconducibile ad una scelta discutibile, connessa ad una serie di dinamiche e scelte gestionali, ma che non può avere una rilevanza penale. Invero, la Corte di appello ha basato le proprie argomentazioni non su comportamenti di inescusabile inerzia o di colpa grave, quanto piuttosto su criteri ermeneutici di automatica derivazione del coefficiente soggettivo dalla mera contestazione di un comportamento omissivo dell’imputato, senza motivare in merito all’atteggiamento tenuto dallo stesso, il quale aveva provveduto a convocare l’assemblea dei soci ponendo la società in RAGIONE_SOCIALE ai sensi di legge e partecipato al finanziamento in favore della stessa società, utilizzato per estinguere le passività verso banche e fornitori.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
iI Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è nel suo complesso infondato, pur presentando tratti di inammissibilità. Sicché deve, in premessa, precisarsi che non è maturato il termine di prescrizione del reato pari a sette anni e mezzo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., perché ad esso devono aggiungersi 91 giorni di sospensione – per il rinvio del processo dal 4.12.2019 al 4.3.2020 per l’astensione dalle attività giudiziarie deliberata dall’RAGIONE_SOCIALE a cui ha aderito anche il difensore dell’imputato – con la conseguenza che il detto complessivo termine, decorrendo dalla data della dichiarazione di fallimento, che risale al 29.7.2016, andrà a scadere il 29.4.2024.
Ciò posto, si premette che i fatti in relazione ai quali è stata pronunciata condanna attengono al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE – dichiarata fallita i 29.7.2016 – costituita per la gestione di un salone di acconciatura all’interno del centro commerciale “Panorama” di Pistoia, amministrata dall’inizio sino al 24/12/2008 da COGNOME NOME, mentre nel periodo successivo si erano avvicendati quali amministratori il figlio della COGNOME, unitamente alla madre, COGNOME NOME fino a! 11 maggio 2009, e da tale data sino al 27 marzo 2011 COGNOME NOME ed infine COGNOME NOME quale liquidatore della società (posta in RAGIONE_SOCIALE in data 28.3.2011).
1.1.11 primo motivo di ricorso è innanzitutto generico. Esso, a supporto della tesi diretta a dimostrare che nel caso di specie non vi sarebbe stato alcun aggravamento del dissesto, adduce, per un verso, circostanze astratte, come il fatto che nella fase iniziale dell’esercizio di un’attività imprenditoriale si poss registrare delle perdite che provocano un aumento dell’indebitamento senza che ciò determini automaticamente il dissesto della società, ma più semplicemente uno sbilancio finanziario superabile, e, per altro verso, i finanziamenti da parte dei soci che nell’ottica difensiva avrebbero in buona sostanza non solo compensato il progredire degli interessi sui debiti rimasti insoluti ma anche ridotto la debitoria, essendo state le liquidità immesse nella società utilizzate pe ripianare molti dei debiti con le banche e con i fornitori.
Tali censure, oltre ad essere affette da genericità intrinseca, sono anche aspecifiche rispetto agli argomenti spesi dai giudici di merito nella pronunce di primo e secondo grado, che, in quanto conformi, si integrano; in particolare,
esse non sì confrontano con la motivazione offerta dal giudice del gravame in punto di inidoneità di tali pagamenti parziali ad impedire l’aggravamento del dissesto, già in atto e conclamato allorquando nel 2011 sarebbero intervenuti í detti pagamenti; questi avevano peraltro, al più, fronteggiato determinate debitorie, quelle con le banche e i fornitori – verosimilmente in funzione della continuazione dell’attività – lasciando fuori proprio quelle obbligazioni di natur fiscale che producono oltre che interessi anche sanzioni e che sono poi andate a costituire il maggior debito accertato in sede di passivo fallimentare. In particolare, la Corte d’appello ha evidenziato che tutti gli esercizi, sin dal prim anno di attività, erano stati chiusi in perdita in quanto i ricavi non avevan coperto i costi; che il patrimonio netto della società era sempre stato negativo; che il dissesto, risalente al 2007, era andato via via aggravandosi sino alla messa in RAGIONE_SOCIALE nel 2011; che nel 2009 (allorquando il COGNOME aveva assunto la carica di amministratore unico) era stato approvato il bilancio relativo all’esercizio 2008 che evidenziava – già – una perdita di euro 57.769,00; che nel 2010, in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2009, venivano stimate perdite pari ad euro 61.733,00; che l’attività sociale era proseguita sino al 2011 senza che fossero adottati ì rimedi richiesti dalla normativa per la conservazione del capitale ormai azzerato. Sulla base dei dati anzidetti e della circostanza che i debiti erariali, costituenti una buona parte de passivo fallimentare, avevano continuato a generare passività (quanto meno per interessi e sanzioni correlate al mancato pagamento), è stato pertanto correttamente ritenuto integrato l’elemento materiale del reato di cui all’art. 217 co. 1 n. 4 I. fall., non potendosi ritenere che i finanziamenti avessero impedito l’aggravarsi del dissesto dal momento che – si evidenzia, tra l’altro, nella sentenza impugnata sulla base di quanto accertato dal curatore – il patrimonio netto calcolato sulla base delle svalutazioni che avrebbero dovuto essere fatte negli anni 2009 – 2011 era passato da un valore negativo clii,meno 172.116 a meno 225.433~0 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Il secondo motivo di ricorso è generico perchè non chiarisce quale sia il rilievo dirimente, ai finì che occupano, della circostanza che si assume erroneamente affermata dai giudici di merito, che hanno solo incidentalmente e ragionevolmente – supposto che i finanziamenti – dei 2010 e 2011 – erano intervenuti nell’ottica di prosecuzione dell’attività, attività che, secondo ricostruzione di merito, non contestata sul punto, è peraltro comunque proseguita quanto meno fino al 2011. D’altra parte, trattandosi di finanziamenti che non consentivano di coprire l’intera debitoria, essi trovano una difficil giustificazione all’infuori dell’ottica della prosecuzione dell’attività dal momen
che ove essi fossero stati effettuati a fini liquidatori avrebbero dovuto vedere soddisfatti innanzitutto quei debiti produttivi di maggiori conseguenze per interessi e sanzioni – quindi innanzitutto quelli dei creditori erariali, per di privilegiati (ciò senza considerare che, come meglio si dirà al punto seguente, dal finanziamento da parte del socio sorge per la società l’obbligo della restituzione).
1.3.11 terzo motivo è infondato, in quanto la colpa grave è stata logicamente desunta dalla piena consapevolezza circa la negativa situazione economicofinanziaria in cuì versava la società sin dalla data di assunzione della carica (2009) da parte dell’imputato (la sentenza impugnata fa risalire la decozione almeno al 2007); dalla continuazione dell’attività e dalla mancanza di qualsivoglia iniziativa imposta dalla legge nonostante l’erosione del capitale sociale (essendo rimasti peraltro sulla carta i finanziamenti deliberati nel 2007 e 2008 allorquando, evidentemente, la situazione era già degenerata); dagli artifizi contabili rilevati dal curatore che sebbene riferibili ad altri erano noti all’imput che – secondo quanto si riporta in sentenza – ha ammesso di non avere provveduto a stornare il saldo attivo cassa inesistente nella piena consapevolezza della fittizietà di tale voce contabile, “in quanto la società era già in perdita e l’operazione contabile avrebbe generato una ulteriore perdita”. Si deve quindi ritenere che, motivatamente, i giudici di merito hanno affermato che la mancata adozione di rimedi richiesti dalla legge per la conservazione del capitale (art. 2482-bis e ter cod. civ.), che era oramai azzerato, e la prosecuzione dell’attività abbiano contribuito ad aggravare la situazione di notevole sofferenza già in atto, che incongruamente si è ritenuto di fronteggiare con limitati finanziamenti dei soci, che, lungi dal ripianare la situazione nel su complesso, comportò piuttosto il procastinarsi del dissesto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si deve, invero, considerare che l’erogazione di somme deve ritenersi, nel caso di specie, intervenuta – secondo la stessa prospettazione difensiva che fa riferimento, genericamente, a finanziamenti dei soci – a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire quanto ricevuto alla scadenza ove pattuita o al diverso termine stabilito dal giudice.
Sicché, in definitiva, si deve escludere che, in conseguenza dei finanziamenti dei soci, si sia verificato quel ridimensionamento del debito su cui la difesa ricostruisce la tesi del mancato aggravamento del dissesto; e si deve, quindi, affermare che, ove il finanziamento dei soci intervenga a titolo di mutuo, insorgendo per la società l’obbligo della restituzione delle somme oggetto di finanziamento, questo non può essere addotto come elemento idoneo a scongiurare l’aggravamento del dissesto quand’anche le somme finanziate siano
e
impiegate per l’estinzione di debiti societari, dal momento che ai debiti estinti s sostituisce quello di restituzione gravante sul mutuatario.
Indi si deve concludere che nella vicenda in esame la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell’amministratore sia stata ritenuta supportata da colpa grave (cfr. per tutte Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Rv. 272823 – 01) – non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, desumendola da una provata e consapevole omissione.
2.Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve ritenersi infondato nel suo complesso, non potendosi ritenere sussistenti i vizi denunciati.
Discende pertanto il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/4/2024.