Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36737 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36737 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CODOGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
0:3
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Considerato che NOME COGNOME ricorre ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato, in punto di pena, la sentenza d condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta semplice;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità – è manifestamente infondato, in quanto, secondo il consolidat orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice penale investito del giudizio rela reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato d’insolven dell’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fal dell’imprenditore (si veda fra tutte Sez. U., 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398); che richieste poste in subordine, relative al trattamento sanzioNOMErio e ai benefici di legge, formulate in termini del tutto generici e sono, quindi, del pari inammissibili;
Sono manifestamente infondate anche le censure relative alla prevedibilità dell’evento del fallimento, posto che ciò non rileva ai fini della sussistenza del fatto; ed invero in t bancarotta semplice, l’aggravamento del dissesto punito dall’art. 217, comma primo, n. 4, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell’impresa fallita (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920). Nel caso di specie, la corte merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 11 d sentenza impugnata, in cui la corte individua plurime condotte che hanno determiNOME negli anni l’aggravamento del dissesto dell’impresa), con motivazione esente da vizi logici e facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08 ottobre 2025
Il consigliere estensore