Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24707 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24707 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/05/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 562/2025
NOME COGNOME
UP Ð 06/05/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 7540/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
NOME nato a Gioia del Colle il 16 aprile 1966
avverso la sentenza del 23 maggio 2024 della Corte dÕappello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOMECOGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale la Corte dÕappello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile, nella sua qualitˆ di liquidatore della RAGIONE_SOCIALE
(dichiarata fallita il 16 luglio 2018), del reato di bancarotta semplice documentale (giˆ cos’ riqualificata in primo grado lÕoriginaria imputazione di bancarotta fraudolenta), per non aver tenuto la prescritta documentazione contabile, negli ultimi tre anni di vita della societˆ.
Il ricorso, proposto nellÕinteresse dellÕimputato, si compone di un unico motivo dÕimpugnazione, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione ed afferente alla ritenuta responsabilitˆ del ricorrente. La difesa deduce che la tenuta della contabilitˆ era stata affidata ad un commercialista che, sentito in dibattimento, avrebbe dichiarato di aver consegnato tutta la documentazione al curatore; curatore che, dal canto suo, avrebbe dichiarato di aver rinvenuto tutta la documentazione contabile, recuperando altrove quella non consegnata.
In via preliminare, va precisato che l’istanza di rinvio avanzata dalla difesa del ricorrente, in conseguenza della dichiarata adesione allÕastensione collettiva dalle udienze (deliberata dall’Unione Camere Penali Italiane per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025) non pu˜ essere accolta. Nel giudizio di cassazione, infatti, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, le parti non hanno diritto di partecipare allÕudienza camerale, per cui l’istanza di rinvio presentata dal difensore (che dichiari di aderire all’astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria) è priva di effetti (Sez.5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv.284786). Lo stesso Codice di autoregolamentazione, dÕaltronde, allÕart. 3, contempla espressamente, quale legittimo impedimento (purchŽ debitamente dichiarato o comunicato), solo la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento, per il quale sia prevista la sua anche non obbligatoria presenza (Sez. 3, n. 47583 del 06/11/2024, non massimata). CosicchŽ, a contrario, ove non sia contemplata la presenza del difensore, non è configurabile Ð neanche logicamente Ð un suo legittimo impedimento.
Ci˜ considerato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha dato atto delle esplicite dichiarazioni rese dal curatore, che ha dato atto dellÕomesso deposito della documentazione contabile richiesta, nŽ da parte dellÕimputato, nŽ del suo commercialista. A fronte di ci˜, il ricorrente, senza offrire (cos’ come impone la osservanza del principio di autosufficienza, Sez. 1, n. 47499, del 29/11/2007, COGNOME, Rv. 238333; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, COGNOME,
Rv. 236689) la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante, di per sŽ dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167), si limita a riproporre le medesime argomentazioni giˆ prospettate al giudice dÕappello, confutandone lÕaccertamento di merito e producendo uno stralcio delle dichiarazioni rese dal curatore in dibattimento. In questi termini, la censura difensiva si risolve in una diversa valutazione del contenuto dichiarativo di un mezzo di prova assunto in dibattimento, cos’ postulando una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, attivitˆ che, comÕè noto, è preclusa a questa Corte in quanto riservata in via esclusiva al giudice di merito.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME