Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16510 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16510 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 490/2025
Michele Romano
Relatore –
CC – 03/04/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 5046/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 10/08/1986 avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 18 settembre 2022 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 13 ottobre 2017, per il reato di bancarotta semplice documentale, così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato come bancarotta fraudolenta documentale, e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Nello specifico, a NOME COGNOME è stato contestato di non avere tenuto le scritture contabili, e di avere in tal modo impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 217 r.d. n. 267 del 1942 e la carenza ed illogicità della motivazione, sostenendo che questa risulterebbe apodittica laddove la Corte di merito si sarebbe limitata ad affermare che la consapevolezza dell’omissione della tenuta delle scritture contabili emergeva dalla redazione dei bilanci.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131bis cod. pen., lamentando la violazione della citata disposizione e la carenza di motivazione sul punto.
Sostiene che la Corte di merito avrebbe omesso di dare risposta al secondo motivo di gravame e che sussistono i presupposti per la applicazione della norma appena citata; più precisamente, la Corte di appello si sarebbe limitata ad evidenziare la gravità dell’offesa per avere l’omessa tenuta della contabilità reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, mentre a tal fine andavano considerati tutti i profili indicati dal primo comma dell’art. 133 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena sarebbe meramente apparente, limitandosi essa a fare riferimento ad un precedente penale a carico dell’imputato ed alla offensività della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che la Corte di merito ha ben chiarito che la condotta dell’imputato, consistita nell’omessa tenuta delle scritture contabili, è dovuta quanto meno a negligenza e che per la sussistenza del reato di bancarotta semplice documentale non è necessario il dolo, essendo sufficiente un comportamento colposo. Il ricorrente mostra di non volersi confrontare con le ragioni poste a fondamento della decisione, cosicché il motivo di impugnazione risulta generico.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di merito ha adeguatamente motivato, evidenziando che la causa di non punibilità prevista dall’art. 131bis cod. pen. non può trovare applicazione a causa della particolare offensività della condotta, che ha reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Peraltro, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044).
3. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269).
In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di merito ha fatto riferimento sia alla gravità del fatto, sia al precedente penale a carico dell’imputato, sia alla condotta scarsamente collaborativa successiva alla consumazione del reato e gli stessi elementi sono stati addotti a sostegno della congruità della pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/04/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME