Bancarotta Semplice: L’Inammissibilità del Ricorso Basato su Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali riguardo ai limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare nel contesto del reato di bancarotta semplice. Questa decisione sottolinea come un ricorso non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma debba limitarsi a censure di pura legittimità. L’analisi del caso offre spunti cruciali per comprendere quando un’impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un amministratore di una società, poi fallita, per il reato di bancarotta semplice. La condotta contestata consisteva nella mancata consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare. Sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano confermato la responsabilità penale dell’imputato, ritenendo che tale omissione, ascrivibile a colpa, avesse contribuito a ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.
Il Ricorso in Cassazione: Critiche alla Motivazione
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. In altre parole, la difesa sosteneva che i giudici non avessero adeguatamente dimostrato la colpevolezza dell’amministratore nella mancata tenuta o consegna dei libri contabili.
L’inammissibilità per motivi di fatto e bancarotta semplice
Il fulcro del ricorso si concentrava su una rilettura degli elementi fattuali già ampiamente discussi nei precedenti gradi di giudizio. La difesa, infatti, non ha sollevato questioni relative a un’errata interpretazione della legge, ma ha tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove e delle circostanze del caso, un compito che esula dalle competenze del giudice di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per una serie di ragioni chiare e consolidate.
In primo luogo, il ricorso era fondato su argomentazioni di mero fatto. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare la correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito dai giudici di merito. Sollevare dubbi sull’accertamento della responsabilità basandosi su una diversa interpretazione dei fatti è un’operazione non consentita in questa sede.
In secondo luogo, il motivo di ricorso è stato giudicato aspecifico. Esso si limitava a riproporre, in modo quasi identico, le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica proprio contro le ragioni della sentenza impugnata, e non essere una semplice ripetizione dei motivi d’appello.
Infine, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. La motivazione della Corte d’Appello è stata considerata del tutto congrua e priva di illogicità. I giudici di merito avevano chiaramente evidenziato gli elementi a sostegno della responsabilità dell’imputato, in particolare la colposa mancata consegna delle scritture contabili, un dovere direttamente collegato al suo ruolo di amministratore della società.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame rappresenta un importante monito per la redazione dei ricorsi in Cassazione. Essa conferma che non è possibile utilizzare questo strumento per contestare l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito, a meno che non si dimostri un vizio logico palese e manifesto nella motivazione della sentenza. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, è essenziale che il ricorso si concentri su vizi di legittimità, criticando in modo puntuale e argomentato la sentenza impugnata, senza limitarsi a riproporre le stesse difese già respinte.
Quando un ricorso in Cassazione per bancarotta semplice rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si fonda su argomentazioni di mero fatto, non consentite in sede di legittimità, oppure quando si limita a ripetere in modo generico i motivi già presentati e respinti in appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
Quale condotta specifica ha portato alla condanna in questo caso?
La condanna per bancarotta semplice è scaturita dalla mancata consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare. Questa omissione è stata considerata una condotta colposa direttamente attribuibile all’imputato in ragione del suo ruolo di amministratore della società fallita.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11802 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11802 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERNI il 04/12/1958
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice;
rilevato, altresì, che con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto ascrittogli;
ritenuto che lo stesso non sia deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su argomentazioni di mero fatto che, peraltro, risolvendosi nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, devono considerarsi aspecifiche, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);
ritenuto che il motivo sia, altresì, manifestamente infondato, non ravvisandosi alcun difetto di contraddittorietà o di illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte di appello evidenziato, in maniera del tutto congrua, gli elementi di fatto a sostegno della responsabilità dell’imputato e, in particolare, la mancata consegna delle scritture contabili al curatore, colposamente ascrivibile allo stesso COGNOME alla luce del ruolo di amministratore rivestito all’interno della società fallita;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025.