Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42084 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42084 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo di condanna per il reato di cui all’art. 217, comma 1 n. 4 L.F.;
Rilevato che il motivo unico di ricorso -con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazio è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un or circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espres volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, se possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (Si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile all nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.