Bancarotta semplice: i limiti del ricorso in Cassazione
La disciplina della bancarotta semplice rappresenta un pilastro fondamentale del diritto penale dell’impresa, sanzionando le condotte di gestione imprudente che portano al dissesto economico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini entro cui è possibile contestare una condanna per questo reato in sede di legittimità.
I fatti di causa e il ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un amministratore per il reato di bancarotta semplice, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su tre motivi principali. In primo luogo, ha denunciato un vizio di motivazione riguardo alle dichiarazioni del curatore fallimentare, sostenendo di essere stato vittima di una frode orchestrata da un amministratore di fatto e da soggetti terzi che avrebbero falsificato fatture e firme.
In secondo luogo, la difesa ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo rispetto ai fatti contestati.
La decisione sulla bancarotta semplice
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. I giudici hanno evidenziato come il primo motivo di doglianza fosse finalizzato a ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori. Tale operazione è vietata in sede di legittimità, a meno che non venga dimostrato un palese travisamento delle prove, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
La tesi difensiva della “costruzione fraudolenta” ai danni dell’amministratore è stata giudicata priva di fondamento probatorio, non essendo emersi elementi concreti a supporto dell’esistenza di terzi responsabili delle falsificazioni allegate.
Il diniego delle attenuanti generiche
Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito che la scelta di non concedere le attenuanti generiche è stata correttamente motivata dai giudici di merito. La presenza di precedenti penali gravi e specifici costituisce un ostacolo legittimo alla riduzione della pena, rendendo la sanzione inflitta congrua rispetto al quadro probatorio complessivo.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di intangibilità degli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito. La Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio dove ridiscutere la colpevolezza, ma deve limitarsi a verificare la tenuta logica e giuridica della sentenza impugnata. Nel caso della bancarotta semplice in esame, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta solida, coerente e priva di vizi logici, avendo analizzato correttamente sia la responsabilità dell’amministratore sia l’assenza di prove circa il ruolo di soggetti esterni.
Le conclusioni
Le conclusioni dell’ordinanza sottolineano che la responsabilità penale dell’amministratore non può essere elusa attraverso generiche accuse verso terzi non supportate da evidenze processuali. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende chiude definitivamente il caso, confermando il rigore necessario nella gestione delle crisi d’impresa. Questa decisione funge da monito per gli amministratori sulla necessità di una vigilanza costante e documentabile sulla contabilità e sulle operazioni sociali.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti in Cassazione?
No, la Cassazione si occupa solo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione, non può riesaminare le prove o i fatti già accertati.
Cosa succede se l’imputato ha precedenti penali specifici?
La presenza di precedenti penali gravi e specifici può giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la conferma di una pena più severa.
La difesa basata su un amministratore di fatto è sempre valida?
No, per escludere la responsabilità dell’amministratore di diritto occorrono prove concrete e non semplici supposizioni su presunte frodi commesse da terzi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50375 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50375 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN PAOLO D’ARGON il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 17 maggio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di bancarotta semplice e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
– che il primo motivo di ricorso, con il quale l’imputato denunzia l’erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata utilizzazione delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare durante il dibattimento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto volto ad invocare una rivalutazione degli elementi probatori avulsa dall’individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, atteso che la Corte territoriale ha affermato che non può sortire effetti liberatori l prospettazione della qualità di amministratore di fatto rivestita dal COGNOME né ricorre alcun principio di prova circa l’esistenza di sedicenti e ignoti terzi ch avrebbero, unitamente al COGNOME, emesso fatture false e apposto la falsa sottoscrizione del ricorrente al verbale d’assemblea e, pertanto, l’asserita costruzione fraudolenta congegnata in danno del COGNOME non sembra avere alcun fondamento probatorio (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato);
– che il secondo e il terzo motivo del ricorso, con cui il ricorrente si duole dell’erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione in merito, rispettivamente, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili poiché ineriscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, atteso che la Corte territoriale ha affermato che, nel caso de quo, si rilevano precedenti penali gravi e specifici ostativi alla concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche e che la pena inflitta, alla luce del quadro probatorio, appare congrua (si veda pag. 5 della sentenza impugnata);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
•
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2023.