Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40196 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME COGNOME limitatamente al delitto di cui agli artt. 217, comma 1, n. 4 e 224 n. 1 L.F. (capo B), con consegu rideterminazione delle pene inflittegli;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
che, in data 18 settembre 2024, il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha articolato due motivi nuovi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, con il quale si contesta, sotto l’egida formale del vizio di viol di legge e del vizio di motivazione, l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il r bancarotta semplice patrimoniale, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha efficaceme valorizzato la decisiva circostanza che già a partire dal 2014 la società amministrata dall’impu versava in un’evidente situazione di difficoltà e che, a dispetto di ciò e dell’ulteriore d nell’esercizio 2015 la società stessa aveva perso totalmente il capitale sociale, egli non a adottato alcun provvedimento in grado di impedire il dilagare della situazione debitoria comunque, non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a solleci una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’all di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 2 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi – sul detto capo – sentenz merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, 214794);
che il secondo motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ch esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, cui la Corte di appello si è distaccata dal minimo edittale di pena per il delitto di cu 217 L.F, congruamente valorizzando la «grave imprudenza dell’imputato, il quale aveva mantenuto una condotta inerte nonostante la totale erosione del capitale sociale, nonché l’enti seppur contenuta ma non irrisoria del passivo fallimentare» (vedasi pag. 8 della sentenz impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente