Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35221 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35221 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
letto l’atto di rinunzia alla costituzione di parte civile dell’AVV_NOTAIO, per la curatela del fallimento “RAGIONE_SOCIALE“;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per l’imputato COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per l’imputato COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 21 marzo 2023 dalla Corte di appello di Firenze, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della
stessa città che aveva condanNOME – anche agli effetti civili – NOME COGNOME e NOME COGNOME per bancarotta fraudolenta dissipativa con riferimento al fallimento della “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarato dal Tribunale di Firenze il 7 maggio 2013.
La riforma in appello è consistita nella riqualificazione in bancarotta semplice da operazione imprudente (ex art. 217, comma 1, n. 2, legge fall.) della bancarotta fraudolenta e nella dichiarazione di prescrizione del reato, ferme restando le statuizioni civili, in relazione alle quali la sentenza di primo grado è stata confermata.
COGNOME e COGNOME rispondono del reato loro ascritto quali membri del consiglio di amministrazione della “RAGIONE_SOCIALE” – antica impresa operante nel settore delle ceramiche – e partecipi alle delibere del Consiglio suddetto che avevano autorizzato le attività funzionali ad una complessa operazione, che ruotava intorno alla vendita del sito ove era allocato lo storico stabilimento di Sesto Fiorentino alla società immobiliare “RAGIONE_SOCIALE“, partecipata al 50 % dalla “RAGIONE_SOCIALE” stessa e al 50% dalla “RAGIONE_SOCIALE“; con tale ultima società – per restare alle pattuizioni più significative – era stato contestualmente sottoscritto un contratto di locazione che consentiva alla “RAGIONE_SOCIALE” di non lasciare subito l’immobile, dietro pagamento di un canone destiNOME ad incrementarsi nel tempo. Connessa a tale operazione, che la Corte di appello ha ritenuto essere stata effettuata ad un prezzo congruo, era l’assunzione di obblighi, da parte della fallita, nei confronti della “RAGIONE_SOCIALE“, tra cui, appunto, quello di costituire la “RAGIONE_SOCIALE“, di vendere la metà delle azioni di quest’ultima alla “RAGIONE_SOCIALE“, di deliberare, entro il 30 novembre 2004, un aumento di capitale della new-co – da sottoscrivere paritariamente tra i due soci – e di autorizzare iscrizione ipotecaria sui propri beni per consentire alla “RAGIONE_SOCIALE” di beneficiare di un finanziamento bancario con cui sarebbe stato pagato il prezzo della compravendita dello stabilimento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Un altro tra gli obblighi che la “RAGIONE_SOCIALE” si assumeva con l’operazione era quello di trasferire la propria attività di produzione in un altro sito, da edificare nel Comune di Sesto Fiorentino entro il 31 luglio 2010, data oltre la quale sarebbe stata la RAGIONE_SOCIALE ad individuare ed edificare il nuovo stabilimento e a vendere il sito alla “RAGIONE_SOCIALE” (obbligata ad acquistarlo); qualora il trasferimento non fosse avvenuto neanche entro il 31 luglio 2013, la “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE” sarebbe stata costretta ad acquistare le azioni possedute dalla RAGIONE_SOCIALE nella “RAGIONE_SOCIALE“.
La sentenza di primo grado aveva ritenuto che tale vendita fosse stata dissipativa perché estranea all’oggetto sociale della fallita e perché realizzata a
condizioni svantaggiose per quest’ultima e, comunque, perché la “RAGIONE_SOCIALE” non era in condizioni economico-finanziarie tali da poter sostenere gli oneri che si era assunta.
La Corte di merito ha riformato la decisione, riqualificando il fatto nel reato di bancarotta semplice da operazioni imprudenti, ritenendo – in estrema sintesi – che non vi fossero i presupposti per stimare integrata la dissipazione, dato che l’operazione, pur essendo stata fortemente imprudente, non era estranea all’oggetto sociale della fallita, né a qualsiasi logica imprenditoriale, soprattutto in ragione dei costi e della vetustà del sito venduto, che suggerivano una diversa localizzazione e un ridimensionamento dell’unità produttiva.
Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, si compone di quattro motivi ed è corredato dalla produzione degli atti cui esso si riferisce.
3.1. Il primo motivo di ricorso denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge con riferimento agli artt. 521, comma 1 e 522 cod. proc. pen.
Dopo aver ricordato i principi sanciti da questa Corte, anche a Sezioni Unite, sul concetto di diversità del fatto rilevante ai fini processuali, il ricorrent lamenta che la derubricazione in bancarotta semplice avrebbe violato tali principi perché:
il reato di cui all’art. 217, comma 1, n. 2, legge fall. è reato di evento (la consumazione di notevole parte del patrimonio), mentre la bancarotta fraudolenta per dissipazione è reato di pericolo;
l’elemento soggettivo della prima è la colpa grave, mentre, nella bancarotta fraudolenta, è il dolo.
La violazione del diritto di difesa è legata sia al fatto che, in dibattimento, non era mai stata affrontata la questione della perdita che il patrimonio della società avrebbe subito, sia al fatto che – come si legge nella stessa sentenza impugnata – la difesa dell’imputato aveva sempre affrontato il tema del dolo e giammai quello della colpa.
A nulla rileverebbe – prosegue il ricorso – che la derubricazione abbia comportato la dichiarazione di prescrizione del reato, in quanto la riqualificazione senza contraddittorio comporta comunque una nullità a regime intermedio, anche se essa sia più favorevole per l’imputato, a voler tacere della conferma della sentenza di primo grado agli effetti civili.
Secondo il ricorrente, nel caso di specie la Corte di appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
3.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione perché le giustificazioni – corrette – utilizzate dalla Corte di merito per escludere la bancarotta per dissipazione sarebbero subito dopo contraddette da quelle adoperate per riconoscere la sussistenza della bancarotta semplice.
Il ricorrente – riportando ampi tratti della decisione avversata – ricorda, in particolare, che la Corte distrettuale:
ha escluso l’estraneità dell’operazione all’oggetto sociale della fallita;
ha ritenuto che il pagamento dei debiti sociali avesse costituito supporto alla gestione;
ha escluso che l’istruttoria dibattimentale avesse dimostrato la trasformazione dei crediti prelatizi in chirografari;
ha reputato non accertata l’incongruità del prezzo di vendita;
ha escluso che fosse stato dimostrato il mancato recupero dell’I.V.A
A seguire, il ricorrente, proseguendo nel trascrivere i passaggi della sentenza impugnata, mira ad evidenziare un contraddizione insita nel settore della medesima che si occupa della delocalizzazione in altra area di Sesto Fiorentino dello stabilimento e della volontà di realizzare, nel vecchio sito, un investimento immobiliare con riqualificazione dell’area ad un uso residenziale.
Il ricorrente aggiunge alcuni dettagli del Piano strutturale e sostiene l’inverosimiglianza di una ricostruzione che vede la “RAGIONE_SOCIALE“, espressione di una delle più rilevanti realtà edili della Toscana e tra le più importanti d’Italia intraprendere un’iniziativa immobiliare priva della possibilità di successo. Il ricorso, poi, indugia sulla prova dei plurimi contatti tra il COGNOME e l’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino, finalizzati ad individuare un’altra area dove spostare lo stabilimento, come da testimonianza del Sindaco del Comune nel corso dell’arbitrato promosso da “RAGIONE_SOCIALE” nei confronti di “RAGIONE_SOCIALE” (riportata nel ricorso).
La nuova collocazione dello stabilimento e la riqualificazione della vecchia area non ebbero seguito per i contrasti tra i soci (dimostrati da una lettera del sindaco di Sesto Fiorentino a “RAGIONE_SOCIALE“), contrasti che sono emersi a distanza di anni dalla stipula della convenzione e che, quindi, non erano conoscibili al momento della sua ratifica del 15 giugno 2004 da parte del consiglio di amministrazione di “RAGIONE_SOCIALE” cui apparteneva COGNOME.
Il ricorrente segnala, ancora, che, da un punto di vista commerciale, era normale che l’operazione fosse ideata quando l’area del nuovo stabilimento non
era stata ancora individuata e il regolamento Urbanistico non ancora approvato, altrimenti i costi dell’operazione stessa sarebbero stati molto più alti e i margini di profitto si sarebbero azzerati.
Il ricorrente indulge, poi, sulla considerazione della Corte di merito circa la criticità della situazione economico-finanziaria della “RAGIONE_SOCIALE” quando si imbarcò nell’operazione immobiliare, sostenendo che l’unico dato a conoscenza del consiglio di amministrazione al momento dell’approvazione dell’accordo del 15 giugno 2024 era il bilancio al 31.12.03, che riportava solo una perdita di circa 6 milioni di euro, mentre la perdita di quasi 40.000.000 di euro al 30.11.04 non poteva essere nota ai consiglieri al 15.6.04 in quanto, per circa 19 milioni, determinata da accantonamenti e svalutazioni richiesti dalla KPMG che, in data 24.6.05, aveva certificato il bilancio.
A sostegno della sua tesi, il ricorrente riporta un passaggio della consulenza tecnica Ghilardi.
3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 217, comma 1, n. 2, legge fall. e vizio di motivazione.
3.3.1. Quanto alla ritenuta, manifesta imprudenza dell’operazione, la sentenza impugnata avrebbe ereditato il difetto dell’impostazione accusatoria, vale a dire quello di avere fondato il giudizio di colpevolezza su informazioni che non potevano essere in possesso di chi partecipò al consiglio di amministrazione del 15 giugno 2004, nel corso del quale fu ratificata l’operazione di cui si discute, ratifica avvenuta circa dieci anni prima del fallimento e prima che si verificassero una serie di eventi negativi. Così opinando, ogni scelta imprenditoriale di una società che poi fallisce sarebbe considerata negativamente. Il primo difetto che il ricorso trova nella decisione avversata è quello di avere letto la non convenienza dell’operazione – in particolare quanto alla necessità di pagare le rate del mutuo e di incamerare un canone di locazione irrisorio – dalla parte di “RAGIONE_SOCIALE“, e non dal lato della “RAGIONE_SOCIALE” poi fallita. Quest’ultima – sottolinea il ricorso – avrebbe pagato, per i primi sei anni, un canone di locazione molto basso, che si sarebbe incrementato in corrispondenza con la possibilità di acquistare dalla “RAGIONE_SOCIALE” la quota di “RAGIONE_SOCIALE” in suo possesso al prezzo di 7 milioni di euro. E, comunque, il 50 % del canone pagato sarebbe rientrato della casse della stessa “RAGIONE_SOCIALE” quale socia di “RAGIONE_SOCIALE“. L’affermazione secondo cui la perdita della possibilità di sfruttare a fini edificatori l’area del vecchio stabilimento avrebbe danneggiato “RAGIONE_SOCIALE” e, quindi, svilito la partecipazione in quest’ultima di “RAGIONE_SOCIALE“, sarebbe errata perché, comunque, tale perdita, non prevedibile al
momento della stipula della convenzione, non avrebbe inciso sul valore di mercato del comparto immobiliare.
3.3.2 Circa il versante della sentenza impugnata relativo alla “consumazione di notevole parte del patrimonio”, il ricorrente ragiona in primo luogo sul significato dell’aggettivo “notevole”, valorizzando la natura relazionale del concetto rispetto al patrimonio dell’imprenditore e lamentando, infine, che non vi sarebbe motivazione quanto alle ragioni per cui una perdita di 7 milioni di euro sarebbe da considerarsi, appunto, notevole rispetto al patrimonio complessivo di “RAGIONE_SOCIALE“. La mancanza di motivazione rispecchia la mancanza di approfondimento probatorio sul punto (necessariamente di carattere tecnico), dato che l’istruttoria dibattimentale aveva riguardato la bancarotta fraudolenta per dissipazione.
Nel prosieguo il ricorso mira a contestare in radice che l’affermazione della Corte di appello secondo cui l’operazione avrebbe complessivamente portato una perdita a “RAGIONE_SOCIALE“, affermazione che sarebbe frutto di travisamento della prova documentale e testimoniale.
Il valore della partecipazione detenuta da “RAGIONE_SOCIALE” in “RAGIONE_SOCIALE“, secondo la consulenza del pubblico ministero, non era dovuta all’effettivo deprezzamento del valore della società, ma alla sua messa in liquidazione per i contrasti tra i soci, non prevedibili dal ricorrente al momento dell’approvazione della delibera “incriminata” e confermati anche dal curatore della “RAGIONE_SOCIALE” . Sempre secondo la consulenza del pubblico ministero, al momento della messa in liquidazione della “RAGIONE_SOCIALE“, il valore dell’immobile (accertato con apposita perizia) era addirittura aumentato rispetto al momento della cessione. Circa la condanna al risarcimento del danno verso “RAGIONE_SOCIALE” inflitta a “RAGIONE_SOCIALE“, lo stesso Presidente del Collegio di appello, durante la rinnovazione istruttoria, aveva affermato che la prima parte del lodo arbitrale che l’aveva sancita non era agli atti, donde non può dirsi accertato che la “RAGIONE_SOCIALE” non sia stata in grado di riacquistare la quota detenuta da RAGIONE_SOCIALE in “RAGIONE_SOCIALE” (PAGG 26,27)
Il ricorrente evoca, poi, le conclusioni del Collegio arbitrale circa il valore del 50 % della quota di “RAGIONE_SOCIALE” per sostenere che quella detenuta da “RAGIONE_SOCIALE” non aveva azzerato il proprio valore.
Da ultimo, il ricorso sottolinea che il lodo arbitrale aveva condanNOME la “RAGIONE_SOCIALE” a risarcire la RAGIONE_SOCIALE non per un vizio genetico dell’accordo ma per l’inadempimento, da parte di “RAGIONE_SOCIALE“, delle obbligazioni assunte, inadempimento registratosi quando COGNOME era
fuori dalla fallita da tempo. Il risarcimento del danno, sostiene il ricorrente, non sarebbe legato al mancato acquisto della quota detenuta da COGNOME in “RAGIONE_SOCIALE“, ma alle condotte degli amministratori che si sono succeduti negli anni alla guida di “RAGIONE_SOCIALE” ben dopo che il ricorrente aveva rassegNOME le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione.
3.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 217, comma 1, n. 2 legge fall. e degli artt. 2381 e 2392 cod. civ. quanto alla sussistenza del coefficiente soggettivo della colpa grave.
Il ricorrente – di professione ingegnere – ricorda il ruolo rivestito, negli anni, nell’ambito della società poi fallita, prima come dipendente e poi come membro del consiglio di amministrazione; egli aveva ricoperto le cariche di responsabile della logistica, direttore della produzione, direttore dello stabilimento e, infine, direttore operativo; in quest’ultimo ruolo, aveva diretto lo stabilimento e si era occupato di tutte le questioni tecniche. Non aveva, di contro, competenze economico-finanziarie. A seguire, per sostenere la tesi della carenza del necessario coefficiente soggettivo, il ricorrente ricorda l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che aveva condotto agli attuali approdi in punto di responsabilità dell’amministratore senza delega in caso di bancarotta; in particolare, il ricorrente ricorda che, sulla scorta della riforma del dlgs. 6 del 2003 e dell’attuale dettato degli artt. 2392 e 2381 cod. civ., l’amministratore senza delega non deve più vigilare sull’andamento della gestione, ma deve valutare, sulla base delle informazioni ricevute dall’organo delegato, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società nonché il generale andamento della gestione. Si tratta, in particolare, dell’onere di “agire informato” sulla base delle informazioni che l’organo delegato è obbligato a fornire ai deleganti. Questi ultimi devono dunque attivarsi a tutela della società quando, sulla base delle informazioni ricevute, percepiscano “segnali di allarme”. Se è vero che la giurisprudenza formatasi in seno a questa Corte -prosegue il ricorso – è tarata sulla bancarotta fraudolenta, nel contempo non ha escluso mai che la tesi dei segnali di allarme possa riguardare le fattispecie semplici, come sostenuto dal Tribunale di Arezzo nella sentenza sul fallimento della Banca Popolare dell’Etruria e del RAGIONE_SOCIALE. D’altra parte, la stessa Corte di appello si sarebbe contraddetta laddove aveva comunque affermato che la presenza di segnali di allarme serviva per valutare il grado della colpa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Orbene, l’Ing. COGNOME aveva partecipato al consiglio di amministrazione e aveva preso conoscenza dei contorni dell’operazione – e, quindi, aveva assolto l’obbligo di agire informato – sulla base delle notizie fornite dal presidente; come dichiarato in sede di interrogatorio, aveva chiarito
che la scelta di spostare lo stabilimento era dettata, dal suo punto di vista, dall’obsolescenza del contesto logistico-produttivo, il cui rinnovamento avrebbe consentito anche un risparmio di spazi. Ciò non vuol dire, però, che ne avesse ipotizzato gli eventuali risvolti negativi, anche perché nessun segnale di allarme era percepibile. Anzi, vi erano alcuni indicatori positivi quali la relazione della società di revisione che aveva certificato il bilancio al 31.12.03 solo dopo aver avuto contezza della stipula della convenzione; le conclusioni del Collegio sindacale circa l’essenzialità della “gestione immobiliare” (verbalizzata nel consiglio di amministrazione dell’11.5.04); la posizione assunta dalla RAGIONE_SOCIALE, che aveva addirittura preteso la diffusione di un comunicato stampa il 22 giugno 2004; la posizione assunta dagli operatori del settore.
A sostegno della tesi difensiva, il ricorso rammenta anche che ai sindaci della “RAGIONE_SOCIALE” non è stata contestata la bancarotta.
Il ricorso sviluppa, infine un’altra argomentazione a discarico, vale a dire quella secondo cui, dalla lettura del verbale del consiglio di amministrazione del 15 giugno 2004, si evince che il presidente comunicò di avere stipulato una convenzione con “RAGIONE_SOCIALE” e che tale convenzione aveva effetti vincolanti, come da parere legale acquisito; donde il consigliere COGNOME si limitò a votare favorevolmente per la ratifica dell’operato del Presidente delegato.
Il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, consta di cinque motivi.
4.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione e indulge, inizialmente, su una ricostruzione complessiva dell’operazione, nonché, riportandone ampi tratti, sulla sentenza di primo grado, su quella di appello e sull’appello, per poi dedicarsi, dalla ventiseiesima pagina in poi, alle vere e proprie censure. Il ricorrente esordisce affermando che i propri motivi di appello non erano stati considerati dalla Corte territoriale tanto che, nella parte illustrativa delle censure degli appellanti, erano menzionati solo quelli di COGNOME e COGNOME; solo nella parte conclusiva della sentenza, la Corte di merito analizza la posizione di COGNOME, ma lo fa in maniera sbrigativa. Sostiene, quindi, il ricorrente che la vendita del complesso immobiliare non era un fatto isolato, ma rientrava nel piano di risanamento della “RAGIONE_SOCIALE” elaborato da RAGIONE_SOCIALE, che prevedeva anche la cessione dello stabilimento di Laveno, le cessione dei rapporti commerciali non più convenienti e l’aumento a pagamento del capitale sociale per 4.271.000 euro. Il ricorso segnala poi, una contraddizione della decisione avversata quando ha affermato che non era stata prevista l’immissione di nuovi capitali e poi ha citato l’investimento operato da RAGIONE_SOCIALE. La
sentenza impugnata sarebbe poi contraddittoria laddove ha accusato gli amministratori di avere intrapreso l’operazione senza avere ancora individuato la nuova sede, salvo poi dare atto della prosecuzione dei rapporti con il Comune, della possibilità di continuare ad utilizzare l’immobile per anni, dietro pagamento di una canone minimale e dell’accordo per il riacquisto dell’immobile al 2013. L’aliquid novi, non previsto, era piuttosto il contrasto tra i soci che avrebbe portato alla paralisi dell’attività della società. Sostiene, quindi, il ricorrente ch l’operazione aveva consentito di mantenere la continuità aziendale e, contemporaneamente, di soddisfare i creditori e di ottenere, quindi, ulteriore credito presso fornitori e banche.
4.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione per travisamento del fatto. Avuto riguardo all’individuazione del danno patito dalla “RAGIONE_SOCIALE“, la sentenza impugnata avrebbe errato perché, come evincibile dalla consulenza tecnica del pubblico ministero, la svalutazione della partecipazione in “RAGIONE_SOCIALE” non era legata all’effettivo deprezzamento del valore della società, ma alla messa in liquidazione della stessa a causa dell’impossibilità di funzionamento degli organi sociali dovuta alla contrapposizione tra i soci registratasi dopo il 2006, quando COGNOME non era più nel consiglio di amministrazione della fallita. Anche l’evoluzione negativa dei rapporti con la RAGIONE_SOCIALE non era legata ad un vizio genetico del rapporto, ma all’inadempimento delle obbligazioni da parte di “RAGIONE_SOCIALE“, sviluppo del tutto imprevedibile all’epoca della sottoscrizione del contratto. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato quando aveva individuato nell’inadempimento degli obblighi verso COGNOME la causa del risarcimento del danno imposto a “RAGIONE_SOCIALE” dal lodo arbitrale; viceversa il lodo aveva precisato che le voci di danno di cui COGNOME chiedeva il ristoro sarebbero in realtà pari al danno emergente quale differenza tra l’importo della somma versata per acquistare il 50 % della “RAGIONE_SOCIALE” e il valore della partecipazione azionaria al 6 marzo 2011 sommato al lucro cessante derivante dalla mancata realizzazione dell’operazione immobiliare.
4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancanza di motivazione quanto alla ritenuta perdita di parte rilevante del patrimonio, rilevanza che la Corte distrettuale avrebbe ritenuto senza effettuare il dovuto approfondimento sul punto e senza tenere conto dei lunghi anni trascorsi tra l’operazione e il fallimento, dei ripetuti avvicendamenti alla guida della società e delle ripetute e cospicue ricapitalizzazioni per mano dei soci. D’altra parte – prosegue il ricorso – le clausole contrattuali contemplavano una sequenza di accordi che, in definitiva, ove la “RAGIONE_SOCIALE” fosse stata ancora inottemperante
al 2013, prevedevano che il complesso produttivo sarebbe stato riacquistato con il solo esborso del prezzo delle quote di RAGIONE_SOCIALE, mentre la prima avrebbe lucrato il risparmio finanziario dovuto all’estinzione dei finanziamenti avutasi grazie al capitale incamerato con la vendita del sito.
4.4. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità di COGNOME benché amministratore privo di deleghe. Secondo il ricorrente, il ragionamento della Corte di merito – fondato sulla giurisprudenza civile della Corte di cassazione – secondo cui l’amministratore senza delega ha il dovere di informarsi aliunde, al di là delle notizie ricevute dagli amministratori esecutivi, non sarebbe rispettosa dell’attuale assetto normativo come interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità. A sostegno di questo motivo, la parte riporta un ampio tratto dell’appello sulla responsabilità degli amministratori senza delega, dolendosi nuovamente del fatto che non fosse stato riportato, in sentenza, il riepilogo. Un altro argomento di censura riguarda la sperequazione della condanna di COGNOME rispetto al proscioglimento, in udienza preliminare, degli amministratori delegati COGNOME COGNOME COGNOME e del Presidente COGNOME, che avevano partecipato a numerose altre riunioni, avvenute dopo quella in cui era stata deliberata la cessione dell’immobile e che, pur potendo, non si erano detti contrari all’operazione; stesso discorso varrebbe per i sindaci, neanche sottoposti ad indagine pur avendo partecipato a tutti i processi decisionali. Quanto alla RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima non aveva assunto alcuna iniziativa e, anzi, aveva autorizzato la pubblicazione della notizia dell’operazione e, il 14 luglio 2009, aveva revocato l’obbligo di informativa periodica di cui all’art. 114 T.U.F., ufficializzando pubblicamente il completamento del risanamento finanziario della “RAGIONE_SOCIALE”
4.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto alla ritenuta dimostrazione del danno per la “RAGIONE_SOCIALE“.
Il ricorrente ricorda che la Corte di appello aveva disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’audizione del curatore, in ragione della necessità di verificare la sorte della partecipazione di “RAGIONE_SOCIALE” in “RAGIONE_SOCIALE” e l’evoluzione dei rapporti tra la “RAGIONE_SOCIALE” e la “RAGIONE_SOCIALE“; in particolare – aveva scritto la Corte di merito – occorreva accertare se la convenzione del 22 giugno 2004 avesse prodotto danni alla fallita e se vi fosse stata perdita del valore della partecipazione e quale ne fosse l’entità. Domande cui, in definitiva, il curatore non aveva risposto.
Nelle more dell’udienza odierna vi è stata la revoca della costituzione di parte civile della curatela della “RAGIONE_SOCIALE” – sottoscritta
dall’AVV_NOTAIO il 25 giugno 2024 quale procuratore speciale del curatore NOME COGNOME – che ha fatto seguito alla transazione conclusa con gli imputati il 18 giugno 2024, di cui avevano dato notizia a questa Corte anche gli AVV_NOTAIO COGNOME e COGNOME per i ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi infondati, ma la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti civili.
Per chiarire la logica dell’odierna decisione occorre partire da un recente avvenimento processuale, vale a dire la revoca della costituzione di parte civile della curatela della “RAGIONE_SOCIALE” – sottoscritta dall’AVV_NOTAIO il 25 giugno 2024 quale procuratore speciale del curatore NOME COGNOME – che ha fatto seguito alla transazione conclusa con gli imputati il 18 giugno 2024.
Tale avvenimento ha un’incidenza diretta sulla portata della deliberazione odierna per due ragioni.
1.2. La prima – immediata – è che la revoca della costituzione di parte civile comporta la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili. Il Collegio intende uniformarsi, a questo riguardo, al condivisibile insegnamento di questa Corte secondo cui, in caso di revoca della costituzione di parte civile nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall’imputato, deve rilevare, anche d’ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute. Tale conclusione riposa sulla circostanza che, a seguito di una revoca ritualmente avvenuta nelle forme di cui all’art.82 cod. proc. pen., si estingue il rapporto processuale civile nel processo penale, sicché il Giudice penale non può mantenere ferme le statuizioni civili, posto che, in caso di revoca della costituzione di parte civile, cessano gli effetti di tale costituzione (art.76, secondo comma cod. proc. pen.), con conseguente caducazione della condanna risarcitoria sottesa all’iniziativa processuale della parte offesa (Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275195 – 01; Sez. 2, n. 43311 del 08/10/2015, COGNOME, Rv. 265250).
1.2. La seconda conseguenza rispetto all’odierna decisione riguarda il versante penale dello scrutinio rimesso a questa Corte che, venuta meno la regiudicanda civilistica, rientra nell’alveo dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., considerato che il reato è stato dichiarato prescritto dalla Corte di appello.
A questo riguardo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274-01; Sez. 3, n. 6027 del 18/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269236 – 01; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 259445 – 01). Vista la revoca della costituzione di parte civile della curatela, infatti, non vi è più spazio per il vaglio funditus che – come pure ricordato da Sezioni Unite COGNOME (244273 – 01) – deve essere svolto, nonostante la prescrizione, quando vi siano statuizioni civili (in termini, tra le più recenti, Sez. 4, n. 53354 del 21/11/2018, Zuccherelli, Rv. 274497 – 01; Sez. 4, n. 20568 del 11/04/2018, D. L., Rv. 273259 – 01)’ per cui la regola di giudizio cui questa Corte deve conformare la decisione, nell’ottica del vaglio circa la fondatezza dei motivi, deve muoversi nell’ottica dell’immediata constatazione di cause di proscioglimento.
Nel caso di specie, tutti i motivi di ricorso – ad eccezione del primo dell’imputato COGNOME (su cui infra) denunziano violazioni di legge o vizi motivazionali che, al netto di numerose incursioni nel merito delle regiudicanda non consentite nel giudizio di legittimità, comunque non evidenziano elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato; per come strutturate le censure, infatti, esse potrebbero, al più, qualora ne fosse ritenuta la fondatezza, condurre ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito in quanto il giudice del rinvio, così come questa Corte, non potrebbe andare oltre la medesima regola di giudizio e dovrebbe svolgere la stessa verifica meramente ricognitiva già conclusa negativamente in sede di legittimità all’interno dei confini di cui all’art. 129, comma 2, codice di rito (Sez. U, COGNOME, Rv. 244275 – 01).
2. Come accenNOME, un discorso diverso e più complesso si impone quanto al primo motivo del ricorso dell’imputato COGNOME, giacché quest’ultimo ha denunziato una nullità legata alla violazione degli artt. 521, comma 1 e 522 cod. proc. pen. quanto alla riqualificazione della bancarotta dissipativa in bancarotta semplice da operazioni imprudenti cui ha dato luogo la Corte di appello; in
particolare, il ricorrente ha lamentato che si tratti di fatto diverso rispetto a quello contestato e che, sulla bancarotta semplice, non vi sia stato contraddittorio, dal che sarebbe conseguita una lesione del diritto di difesa.
2.1. Tale motivo di ricorso va esamiNOME da questa Corte e la questione di nullità prospettata dal ricorrente pone un problema interpretativo su cui occorre un inciso sul tema del rapporto tra nullità e prescrizione.
Sull’argomento, le Sezioni Unite di questa Corte – pronunziandosi su un caso di sentenza predibattimentale di prescrizione in appello deliberata in assenza di contraddittorio – avevano sancito il principio che, benché tale modulo procedimentale non fosse consentito nel giudizio di secondo grado e nonostante ciò determinasse una nullità assoluta e insanabile della sentenza, la causa estintiva del reato prevale su quest’ultima perché l’imputato non ha interesse a denunziare la nullità in cassazione, dal momento che il Giudice di appello, cui dovrebbero essere restituiti gli atti, non potrebbe fare altro che dichiarare nuovamente la prescrizione, in assenza di cause di proscioglimento ex art. 129, comma 2, codice di rito già escluse dallo stesso Giudice di legittimità (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810 – 01).
Tuttavia, rispetto alla questione, è intervenuta la sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale che, dopo aver analizzato il diritto vivente sedimentatosi a partire dalla decisione della Sezioni Unite di cui sopra, ha ritenuto l’interpretazione così validata come in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.; è stato, così, dichiarato incostituzionale l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., laddove interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. La Corte costituzionale, in particolare, ha ritenuto non bilanciabile il principio della ragionevole durata del processo con il diritto dell’imputato di difendersi sul merito dell’accusa. «L’interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, e dunque al di fuori di un «giusto processo» ex art. 111 Cost.» ha sostenuto la Consulta «non è, pertanto, bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all’operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. Tanto meno il conclamato sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa può giustificarsi, nella prospettiva dell’utilità concret dell’impugnazione, in base ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di ulteriori attività processuali in sede di rinvio, volte a pervenire al proscioglimento
con formula di merito. Invero, questa Corte ha già da tempo sottolineato l’essenzialità che riveste il contraddittorio, anche ai fini dell’accertamento della causa estintiva del reato (sentenza n. 91 del 1992), nonché la rilevanza dell’interesse dell’imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione (sentenza n. 249 del 1989, relativa alla disciplina del previgente codice di procedura penale)».
Il tema esamiNOME dalla sentenza della Corte costituzionale, sia pure centrato sul radicale sacrificio del contraddittorio legato al proscioglimento predibattimentale, potrebbe venire in rilievo, nel caso di specie, laddove si ragionasse nel senso che la riqualificazione registratasi nella sentenza di appello, siccome non conseguita ad un esame dei fatti che ne sono alla base nel contraddittorio delle parti, avrebbe compresso l’esercizio del diritto di difesa rispetto alla nuova contestazione, sacrificando quell’esigenza insopprimibile di confronto tra accusa e difesa che la Consulta ha, ancora una volta, ricordato come esigenza primaria per un “giusto” processo.
2.2. Ebbene, quand’anche, prendendo spunto dalla sentenza della Consulta ed ispirandosi ad essa nel perseguire un’esegesi costituzionalmente orientata dell’ad. 568, comma 4, cod. proc. pen., si ritenesse che l’odierno imputato abbia interesse a dedurre in questa sede la nullità a dispetto della prescrizione già maturata – reputando che la mancata conoscenza della possibilità di ravvisare nei fatti la bancarotta semplice piuttosto che quella fraudolenta abbia compresso ingiustificatamente il diritto di difesa nel merito dell’accusa – il ricorso è comunque infondato perché non vi è alcuna diversità del fatto che abbia dato luogo alla nullità denunziata.
2.2.1. A questo riguardo, il Collegio ritiene che la lettura del combiNOME disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. non possa prescindere dall’esegesi che ne ha offerto questa Corte, anche a Sezioni Unite. Secondo il Supremo consesso, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619; in termini, cfr.
Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, COGNOME Hope, Rv. 281477; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 257782; Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, COGNOME e altro, Rv. 255230; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, COGNOME e altri, Rv. 254888; nonché le motivazioni di Sez. 5, n. 31680 del 22/05/2015, COGNOME, Rv. 264673). Volendo schematizzare al massimo il principio enunciato, ciò che rileva, dunque, non è il dato “secco” dell’assenza, nella contestazione, del segmento fattuale per cui è intervenuta condanna, ma la concreta verifica se, rispetto a questo novum, l’imputato abbia potuto esercitare le proprie prerogative difensive.
2.2.2. Inquadrata la questione nella suddetta cornice teorica, il Collegio osserva, in primo luogo, che quella della riqualificazione della bancarotta dissipativa in bancarotta semplice era una possibilità posta al vaglio del Collegio di appello dagli stessi coimputati degli odierni ricorrenti, possibilità su cui, di conseguenza, deve ritenersi si sia esplicato il contraddittorio di tutte le parti processuali. Si osserva, infatti, che NOME COGNOME aveva invocato, quale richiesta subordinata, la derubricazione della bancarotta dissipativa in bancarotta semplice nel secondo motivo di appello (pag. 26) e lo stesso aveva fatto l’imputato NOME COGNOME nel quarto motivo di appello (pag. 38).
Peraltro la difesa di COGNOME, nelle conclusioni rassegnate in udienza, aveva chiesto, come subordinata rispetto all’assoluzione, la declaratoria di prescrizione, il che lascia pensare che abbia prospettato anche la riqualificazione oggi al centro della doglianza di cui si discute.
Quando, poi, nella memoria nell’interesse di COGNOME – a sostegno della tesi della carenza di contraddittorio sull’addebito così come riqualificato – si legge che la stessa Corte di appello aveva affermato in sentenza che la difesa non aveva toccato l’argomento della colpa, spende un argomento irrilevante ai fini del decidere giacché una cosa è che la difesa non avesse affrontato il problema, altra è che il profilo di una possibile responsabilità colposa non fosse mai stato esamiNOME.
Ma, a prescindere da tale argomento, il Collegio ritiene che non vi sia alcuna diversità tra il fatto contestato come bancarotta dissipativa e quella semplice da operazioni imprudenti, giacché quest’ultima costituisce un minus della prima, sia pure, parzialmente, diversamente strutturato e, nel concreto, la contestazione mossa agli imputati conteneva la chiara enunciazione sia delle operazioni poi ricondotte a quelle manifestamente imprudenti di cui all’art. 217, comma 1, n. 2), legge fall., sia delle conseguenze di tali operazioni sul patrimonio societario.
Da quanto precede discende che – come anticipato – i ricorsi degli imputati, agli effetti penali, vanno rigettati e che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti civili.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili. Rigetta i ricorsi nel resto.
Così deciso il 27/06/2024.