Bancarotta Semplice Documentale: la Cassazione conferma la condanna
Con l’ordinanza n. 28267/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di bancarotta semplice documentale, dichiarando inammissibile il ricorso di un imprenditore e confermando la sua condanna. La decisione offre importanti chiarimenti sulla decorrenza della prescrizione e sull’impossibilità di invocare la particolare tenuità del fatto in caso di totale omissione delle scritture contabili.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta semplice documentale, pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Frosinone. L’accusa era quella di aver omesso completamente la tenuta delle scritture contabili obbligatorie. La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata dalla Corte di Appello di Roma.
Contro la decisione di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi: l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione e l’errata mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte sulla bancarotta semplice documentale
La Suprema Corte ha rigettato entrambe le censure, ritenendo il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.
La questione della prescrizione
Il ricorrente sosteneva che il termine di prescrizione dovesse decorrere da un momento antecedente alla dichiarazione di fallimento, poiché l’attività d’impresa era, a suo dire, cessata da tempo. La Cassazione ha smontato questa tesi, ribadendo un principio consolidato: per il reato di bancarotta semplice documentale, consistente nella mancata tenuta della contabilità, il momento consumativo da cui far decorrere la prescrizione coincide con la data della sentenza dichiarativa di fallimento. Non rileva, quindi, una presunta cessazione di fatto dell’attività, se non formalizzata.
La non applicabilità della particolare tenuità del fatto
Il secondo motivo di ricorso verteva sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per fatti di particolare tenuità. Anche su questo punto, la Corte è stata netta. L’imputato aveva omesso integralmente la tenuta delle scritture contabili per diversi anni. Tale condotta, secondo gli Ermellini, non può essere considerata di lieve entità, in quanto impedisce la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, creando un danno significativo alla trasparenza e agli interessi dei creditori. Di conseguenza, il danno non poteva apparire di speciale tenuità.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su principi giuridici consolidati. In primo luogo, la natura del reato di bancarotta documentale è quella di un reato di pericolo, la cui offensività si manifesta pienamente con la dichiarazione di fallimento, momento in cui emerge la necessità per gli organi della procedura di ricostruire l’attivo e il passivo dell’impresa. Pertanto, è da tale data che il termine di prescrizione inizia a decorrere.
In secondo luogo, la valutazione della tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. deve essere condotta in concreto, considerando tutte le circostanze del caso. La totale e prolungata omissione della contabilità rappresenta una grave violazione dei doveri imposti all’imprenditore, tale da escludere a priori la possibilità di qualificare il fatto come tenue. La Corte ha sottolineato che tale omissione integrale crea un’opacità gestionale che è esattamente ciò che la norma penale intende sanzionare.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce la severità dell’ordinamento nei confronti degli obblighi contabili degli imprenditori. La decisione ha due importanti implicazioni pratiche: da un lato, conferma che la prescrizione per la bancarotta semplice documentale decorre dalla sentenza di fallimento, rendendo più difficile per gli imputati sottrarsi alla giustizia. Dall’altro, stabilisce che la completa omissione della contabilità per un periodo prolungato è una condotta grave, incompatibile con la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La declaratoria di inammissibilità ha inoltre comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, un monito contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati.
Quando inizia a decorrere la prescrizione per il reato di bancarotta semplice documentale?
Secondo la Corte di Cassazione, il termine di prescrizione per il reato di bancarotta semplice documentale, commesso tramite l’omessa tenuta delle scritture contabili, inizia a decorrere dalla data della sentenza che dichiara il fallimento.
L’omessa tenuta delle scritture contabili per più anni può essere considerata un fatto di speciale tenuità?
No. La Suprema Corte ha stabilito che l’omissione integrale della tenuta delle scritture contabili per diversi anni non costituisce un fatto di speciale tenuità, escludendo così l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non solo rende definitiva la condanna impugnata, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28267 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SORA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha insistito per raccoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 24 febbraio 2021 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Frosinone che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di bancarotta semplice documentale, così diversamente qualificato il fatto, e lo aveva condanNOME alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputato è inammissibile perché generico, in quanto si limita a reiterare la censura formulata con il gravame, omettendo di confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del suo rigetto dalla Corte di merito, che ha osservato che non è provato che l’attività di impresa sia mai cessata, mentre il reato per il quale l’imputato è stato condanNOME riguarda l’omessa tenuta di tutte le scritture obbligatorie, ed è manifestamente infondato, laddove si afferma che il reato sarebbe estinto per prescrizione, atteso che il termine inizia a decorrere dalla dichiarazione di fallimento intervenuta in data 17 ottobre 2017;
che il secondo motivo di ricorso è, quanto all’applicazione dell’attenuante speciale di cui all’art. 219 I. fall., inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3 cod. proc. pen. e, quanto alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen., anch’esso manifestamente infondato, atteso che il danno non appare di speciale tenuità, avendo l’imputato integralmente omesso la tenuta delle scritture contabili per diversi anni;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024.