Bancarotta Semplice Documentale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del ricorso per Cassazione in materia penale, in particolare nel contesto del reato di bancarotta semplice documentale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore, confermando la condanna dei gradi di merito e ribadendo principi consolidati sul ruolo del giudice di legittimità. Analizziamo la vicenda per comprendere le ragioni della decisione e le sue implicazioni.
I Fatti alla Base della Condanna
Un imprenditore veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di bancarotta semplice documentale, previsto dall’art. 217 della Legge Fallimentare. Tale reato punisce la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, quando ciò non permette di ricostruire il patrimonio e il giro d’affari dell’impresa fallita. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
La Decisione della Cassazione sulla Bancarotta Semplice Documentale
La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, giudicandoli entrambi manifestamente infondati e, di conseguenza, ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le censure mosse dalla difesa e la risposta della Corte.
Il Primo Motivo di Ricorso: l’Elemento Soggettivo
La difesa sosteneva una violazione di legge riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la colpa o il dolo. Secondo l’imputato, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente provato la sua consapevolezza e volontà nel tenere in modo irregolare la contabilità.
La Cassazione ha respinto questa tesi, sottolineando come l’indagine del giudice di legittimità sul discorso giustificativo della decisione di merito sia circoscritta. In base a un principio consolidato (richiamando la sentenza a Sezioni Unite n. 47289/2003), la Corte non può verificare se la motivazione corrisponda alle prove acquisite nel processo, ma solo se esista un apparato argomentativo logico e coerente. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta immune da vizi logici, rendendo il motivo di ricorso infondato.
Il Secondo Motivo: Pena e Attenuanti Generiche
Il secondo motivo denunciava un vizio di motivazione riguardo all’entità della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato lamentava che il giudice non avesse valorizzato elementi a suo favore.
Anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un altro principio fondamentale: per negare le attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione e confuti ogni singolo elemento favorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione, i quali, implicitamente, superano e disattendono tutti gli altri. La motivazione della Corte d’Appello, anche su questo punto, è stata considerata esente da evidenti illogicità.
Le Motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorrente, con i suoi motivi, non ha denunciato reali violazioni di legge o vizi logici manifesti, ma ha tentato di sollecitare una nuova valutazione delle prove e delle circostanze di fatto. Questo tipo di riesame è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di decidere una terza volta ‘nel merito’ la vicenda, ma di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. La manifesta infondatezza dei motivi, che non si confrontavano adeguatamente con i principi giurisprudenziali consolidati, ha condotto inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione in commento conferma che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti operato dai giudici di merito. Per avere successo in sede di legittimità, è necessario individuare specifici errori di diritto o palesi e incontrovertibili illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali vizi, come nel caso della bancarotta semplice documentale analizzato, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati. Essi non denunciavano reali violazioni di legge o vizi logici, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Quali sono i limiti del controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione di una sentenza?
La Corte di Cassazione non può verificare se la motivazione del giudice di merito corrisponda alle risultanze processuali. Il suo controllo è limitato a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo logico e coerente, senza possibilità di rivalutare le prove.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No. Secondo la giurisprudenza costante, è sufficiente che il giudice, nel negare le attenuanti generiche, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione. Tale valutazione, se logicamente motivata, supera e disattende implicitamente tutti gli altri elementi favorevoli non menzionati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39877 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a STRADELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Pavia per il reato di bancarotta semplice documentale cui all’art. 217 comma secondo I. 67/1942.
Considerato che il primo motivo con cui si deduce violazione di legge in riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato non confrontandosi:
con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) immune da vizi logici.
Rilevato che il secondo motivo con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all’entità della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consi ‘ re – estensore r