Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42557 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dai difensori avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, replicando alle conclusioni della Procura AVV_NOTAIO e chiedendo accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 13 marzo 2024, confermava quella del Tribunale capitolino, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME relativamente al delitto di bancarotta semplice documentale, per non aver tenuto i libri e le scritture contabili nei tre arm precedenti il fallimento, mandandolo invece assolto dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, condotte commesse quale
amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 28 febbraio 2019.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo guanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce vizio di motivazione, in guanto la Corte di appello non avrebbe valutato il motivo di impugnazione che deduceva la contraddittorietà fra l’assoluzione per il delitto di bancarotta patrimoniale e la ritenuta responsabilit per il delitto documentale.
La Corte territoriale avrebbe trascurato che l’assoluzione relativa al primo delitto conseguiva alla ritenuta cessazione di attività della società, dichiarata falli nel 1993, per cui l’imputato è stato ritenuto responsabile di una condotta relativa a una società che aveva cessato l’attività trent’anni prima, dal che occorreva verificare la sussistenza del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice.
Il secondo motivo lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione, in guanto la Corte territoriale non avrebbe valutato che dalla visura storica emergeva che la società – da ultimo dichiarata fallita – era la medesima già dichiarata tale nel 1993, cosicché il solo cambio di denominazione non poteva determinare la diversità delle due società, come invece affermato dalla sentenza impugnata.
A riprova di ciò andavano valutate anche le pretese avanzate in sede di giudizio del lavoro da parte di un dipendente, che erano state ritenute infondate dal Giudice del lavoro nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, sempre facente capo a COGNOME, in relazione al periodo 2014-2015.
Ne sarebbe dovuto derivare che l’accertamento in sede civile – che ha condotto alla sentenza di fallimento – doveva ritenersi errato, come anche la sentenza della Corte di appello ora impugnata.
Difetterebbe, poi, ogni valutazione in ordine al coefficiente soggettivo del dolo o della colpa.
Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esclusione della tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., difettando il danno conseguente all’omessa tenuta della documentazione in relazione a attività risalenti a oltre trenta anni prima e da allora cessate.
Il ricorso è stato trattato, quindi, senza intervento delle parti, ai sen dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, con la requisitoria depositata ha concluso per l’inammissibilità del ricorso: quanto al primo e al secondo motivo, essendo il delitto ritenuto di mera condotta e non di danno, ed essendo l’obbligo di tenuta previsto anche in caso di cessazione dell’attività, oltre che rilevando come non siano decisive le doglianze, quanto al dolo, essendo il delitto sostenuto anche dalla colpa; quanto al terzo motivo, perché manifestamente infondato a fronte di una adeguata motivazione offerta dalla Corte territoriale.
I difensori, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno depositato conclusioni in replica a quelle della Procura AVV_NOTAIO, ribadendo la contraddittorietà della decisione di assoluzione per distrazione rispetto a quella ora impugnata, scaturita da un errore conseguente alla istituzione del Registro delle Imprese, per cui la società non risultava essere stata dichiarata fallita; anche i terzo motivo doveva essere valutato alla luce della tenuità o assenza di danno, integrante la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., conseguente alla inerzia della società, risultando non fondata la tesi della Corte di appello che la società fosse in realtà attiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Il primo e il secondo motivo sono strettamente connessi e vanno trattati unitariamente.
A ben vedere entrambi i motivi presuppongono che la sentenza di fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, emessa in data 28 febbraio 2019, sia sostanzialmente errata e da revocare, in quanto tale ultima società null’altro sarebbe che quella già dichiarata fallita il 24 febbraio 1993 (cfr sentenza di primo grado fol. 4), denominata RAGIONE_SOCIALE: solo un errore
consistito nella mancata cancellazione della prima società dal Registro delle Imprese avrebbe determinato la seconda dichiarazione di fallimento che sostiene la ritenuta responsabilità penale del ricorrente.
Il motivo è del tutto infondato, in quanto è noto che in sede penale non sia consentita la rivalutazione dei presupposti giustificanti la sentenza di fallimento, nel caso in esame intervenuta nel 2019 in relazione alla RAGIONE_SOCIALE
Pacifico e autorevole è infatti il principio per cui il giudice penale investito d giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell’imprenditore (S U., n. 19601 del 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239398 – 01; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269454 – 01; Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018 Sebastianutti, Rv. 273188 – 01).
Ne consegue che, per dolersi della erroneità della sentenza dichiarativa di fallimento, l’imputato avrebbe dovuto ricorrere avverso quest’ultima, oltre a dover spiegare perché, nonostante la prima dichiarazione di fallimento (il fallimento fu chiuso il 9 marzo 1994 – cfr. sentenza di primo grado fol. 4), il ricorrente abbia comunque proceduto alla modifica della denominazione dopo la sentenza stessa, in data 25 novembre 1994 se la società aveva cessato la propria attività.
Inoltre, la Corte di appello rileva – a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale – come vi sia stata una attività svolta negli anni 2000 dalla società ora fallita, in ciò superando le argomentazioni della sentenza di primo grado, tanto che il fallimento – dichiarato nel 2019 – fu conseguente alla istanza di un dipendente/creditore, a riprova che la compagine sociale aveva operato anche dopo il primo fallimento ed era ancora in attività.
Inoltre, la documentazione allegata dal ricorrente, che attesta il rigetto delle pretese del dipendente da parte del Tribunale e della Corte di appello, sezioni lavoro, non consente di rilevare alcun travisamento, in quanto il contenzioso da ultimo richiamato aveva a che fare con un’altra società facente capo a RAGIONE_SOCIALE – e non con RAGIONE_SOCIALE, società ora fallita e oggetto dell’imputazione.
Se, dunque, deve registrarsi una diversa valutazione della Corte di appello rispetto al Tribunale, la prima ritenendo che le attività proseguirono dopo il cambio di denominazione nella nuova società, il secondo escludendolo, non si verte comunque in tema di non consentita reformatio in peius.
Infatti, non vi è violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. perché i limi dell’effetto devolutivo dell’appello attengono alle statuizioni del provvedimento
impugnato e non anche alla motivazione dello stesso (Sez. 3, n. 9841 del 10/12/2008, dep. 2009, Pizzi, Rv. 242995 – 01, in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto consentito al giudice di appello motivare la conferma della sentenza impugnata sulla base di elementi di prova diversi da quelli indicati dalla pronuncia di primo grado). Per altro, anche recentemente l’orientamento risulta ulteriormente consolidato in quanto, ai fini dell’individuazione dell’ambito d cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento, con la conseguenza che, per la parte di sentenza suscettibile di autonoma valutazione relativa ad una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell’impugnazione può pervenire allo stesso risultato sulla base di considerazioni e argomenti diversi o alla luce di dati di fatto non valutati in prim grado, senza con ciò violare il principio dell’effetto parzialmente devolutivo dell’impugnazione (Sez. 5, n. 29175 del 07/04/2021, COGNOME, Rv. 281697 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 40981 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 261366 – 01; Mass. conf.: N. 2390 del 1997 Rv. 207177 – 01, N. 2768 del 1998 Rv. 209999 – 01, N. 10795 del 1999 Rv. 214111 – 01, N. 9841 del 2009 Rv. 242995 – 01).
D’altro canto, alcuna contraddizione si rinviene nella circostanza che le attività della società dichiarata fallita nel 2019 siano cessate, come ritiene il Tribunale di Roma, e proseguite con altre società aventi il medesimo oggetto sociale. Lo stesso Tribunale, infatti, correttamente rilevava come l’assenza di prova in ordine alla distrazione dei beni sia compatibile con la configurazione della bancarotta semplice.
Difatti, anche seguendo l’impostazione della sentenza di primo grado, invocata dal ricorrente, non si rinviene alcuna violazione di legge nella ritenuta affermazione di responsabilità: come osserva anche la Procura AVV_NOTAIO, in tema di bancarotta semplice documentale l’obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione dell’attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal Registro delle Imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell’impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, COGNOME, Rv. 275261 – 01; conf.: N. 15516 del 2011 Rv. 250086 – 01, N. 35168 del 2005 Rv. 232572 – 01, N. 20911 del 2011 Rv. 250407 – 01, N. 4727 del 2000 Rv. 215985 – 01). E nel casa in esame tale cancellazione non era intervenuta, cosicchè resta fermo l’obbligo di tenuta e deposito delle scritture.
Quanto alla doglianza relativa al coefficiente psicologico, quella relativa al dolo risulta ‘fuori fuoco’, in quanto ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., l’elemento soggettivo può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili (cfr. Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 22/01/2019, Pisano, Rv. 274630 – 01; conf. Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867 – 01; Sez. 5, n. 6769 del 18/10/2005, dep. 23/02/2006, COGNOME, Rv. 233997 – 01).
Inoltre, il motivo sul coefficiente soggettivo è del tutto inedito, in quanto l’a di appello non proponeva alcuna doglianza specifica sul punto: secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell’atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porr rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex pos a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062′ in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, COGNOME., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ne consegue la infondatezza complessiva del primo e del secondo motivo.
Quanto al terzo motivo, lo stesso anche è infondato.
Premesso che la Corte di appello ha escluso che la società fallita sia rimasta inattiva per oltre trenta anni – dal che il ricorrente fa derivare la tenuità del fa – la motivazione impugnata ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità anche perché nella stessa sede della fallita il curatore ha rilevato che, anche dopo la sentenza di fallimento del 2019, proseguiva l’attività d’impresa avente il medesimo oggetto sociale sotto altra denominazione.
In sostanza, la Corte territoriale non solo legittimamente – per quanto osservato in precedenza – esclude che la condotta sia tenue perché le attività d’impresa si erano svolte anche subito prima del fallimento (e non trenta anni prima), ma anche perché l’omessa tenuta delle scritture era funzionale a evitare che il curatore ricostruisse gli ultimi anni di operatività della società e le attivi impresa erano proseguite successivamente alla dichiarazione di fallimento attraverso altri soggetti giuridici.
A ben vedere si tratta di motivazione composita, congrua e corretta.
Il motivo di ricorso si sofferma, invece, sulla tenuità del danno, ma il reato in esame è reato di condotta, cosicché avrebbe dovuto farsi riferimento alle modalità della condotta e alla esiguità del pericolo, nel caso in esame adeguatamente valutate proprio nella ritenuta volontà di impedire la ricostruzione degli ultimi anni di operatività della società, ritenute con motivazione non manifestamente illogica e quindi non sindacabile in questa sede, difettose di tenuità.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
· GLYPH Così deciso il 26/09/2024
Il C nsigliere estensore
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