Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8910 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8910 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a PREMOSELLO-CHIOVENDA il 24/10/1961
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Geno confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il deli
di bancarotta semplice documentale, per aver tenuto, nella propria di individuale di vendita al dettaglio di calzature, in seguito fallita, le contabili previste dalla legge in maniera irregolare e incompleta, non esse state rinvenute dal curatore la certificazione dei corrispettivi e le fa vendita.
Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso pe cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME affidando cinque motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti di cui all’ar disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente, innanzitutto, denuncia violazi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento agli art 522 del medesimo codice atteso che, a fronte di una contestazione incentra sulla assenza della certificazione dei corrispettivi e delle fatture di ven condanna era stata fondata, a differenza di quella di primo grado, s mancanza del libro giornale.
2.2. Con il secondo motivo l’imputato lamenta contraddittorietà e manifest illogicità della motivazione per non avere ritenuto la Corte territoriale che mancata indicazione nel capo di imputazione del libro giornale derivass un’assenza di correlazione tra prospettazione accusatoria e sentenza, pur mancanza nell’imputazione di qualsivoglia riferimento alla certificazione corrispettivi e alle fatture di vendita, ritenendo che ciò potesse essere su dal riferimento all’assenza delle scritture contabili previste dalla legge.
2.3. Mediante il terzo e il quarto motivo il ricorrente denuncia inosserva o erronea applicazione degli artt. 2214 e 2083 cod. civ., deducendo che il picc imprenditore non è obbligato alla tenuta delle relative scritture contabili può essere chiamato a rispondere del delitto di bancarotta documentale solo p non aver fatto valere questa sua qualità in sede di opposizione alla sent dichiarativa di fallimento.
2.5. Con il quinto motivo lamenta vizio di motivazione per l’omess concessione delle circostanze attenuanti generiche in virtù di una presu gravità del fatto, senza considerare che i precedenti penali erano risalen tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e il secondo motivo, suscettibili di valutazione unitaria, no fondati.
Occorre premettere che, in conformità all’insegnamento di Sez. U, n. 3655 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051 – 01 (postasi nel solco della preced Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619 – 01), in tema correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento d fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dal in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Di conseguenza l’indagine volta ad accertare la violazione del princi suddetto non si esaurisce in un pedissequo e mero confronto puramente letter fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attr l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di dif in ordine all’oggetto dell’imputazione.
In altri termini, l’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è viola da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel c cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di d dell’imputato. Ne deriva che la nozione strutturale di “fatto” va coniugat quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesi diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra ac contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decision giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all’esigenza di e che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 1, n. 35574 18/06/2013, COGNOME, Rv. 257015 – 01).
1.1. Nel caso in esame al ricorrente è stato contestato di aver tenut scritture contabili previste dalla legge in maniera irregolare e incompleta, che il curatore non rinveniva la certificazione dei corrispettivi né le fa vendita».
Di qui, poiché nella prospettazione accusatoria si fa riferimento alle scr contabili previste dalla legge, come ha correttamente evidenziato la Co territoriale – rispondendo all’analogo motivo di gravame, atteso che, a diffe
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di quanto dedotto nel ricorso, la condanna era avvenuta per assenza del l giornale già nella sentenza di primo grado – in esse deve intendersi ricompre libro giornale, poiché, come noto, a tenore del primo comma dell’art. 2214 c civ., «l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il giornale e il libro degli inventari».
Il che è confermato dal secondo comma della stessa disposizione normativa laddove prevede, nella sua prima parte, che l’imprenditore «deve altresì te le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle di dell’impresa».
Ciò significa che, quando vi è un riferimento, nel capo di imputazione, scritture contabili previste dalla legge, ove pure siano (come nel caso in e indicate a titolo esemplificativo ulteriori scritture contabili, deve ritene contestazione abbia ad oggetto anche il libro giornale e il libro degli inv quali scritture contabili obbligatorie in ogni caso (ossia a prescindere dalla e dalle dimensioni dell’impresa) per qualsiasi imprenditore commerciale.
Il terzo e il quarto motivo, che pure possono essere vagl congiuntamente, sono inammissibili poiché finiscono con il postulare u valutazione circa i presupposti della sentenza dichiarativa di fallimento.
Infatti, come chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite “COGNOME“, il g penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e s R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell’imp e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fa dell’imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239398 – 0 Eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato all’emanazione dell sentenza di fallimento possono invero essere dedotti solo con i mezzi di grava a tal fine apprestati dal r.d. n. 267 del 1942 (e, in seguito, dal d.lgs. 2019: Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269454 – 01, con riguardo reclamo alla Corte d’appello previsto dall’art. 18 I. fall.), in conformità al di matrice civilistica di conversione dei vizi del provvedimento in moti impugnazione dello stesso sancito dall’art. 161, primo comma, cod. proc. ci con conseguente insussistenza di qualsivoglia ulteriore forma di sindacato giudice penale.
Anche il quinto motivo è inammissibile poiché la sentenza impugnata corredata da un’ampia e congrua motivazione che, in quanto tale, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità in ordine alle ragioni osta concessione delle circostanze attenuanti generiche, laddove ravvisa le stesse
numerosi precedenti specifici a carico COGNOME e nell’assenza di resipiscenza dell’imputato, nonché nella gravità dei fatti in virtù dell’impedimento COGNOME alla compiuta ricostruzione dei movimenti degli affari dell’impresa (il cui pass ammontava a circa 100.000 euro, oltre ai crediti erariali).
Occorre infine rilevare che la recidiva contestata è stata correttamen ritenuta integrata sin dal giudizio di primo grado, in quanto dalla motivaz della decisione del Tribunale – che pure non prende posizione, quando affront l’elemento soggettivo, sulla natura dolosa o colposa della condotta dell’imput – si evince che tale condotta era di carattere doloso, considerato il rilievo quale egli non aveva consegnato la documentazione bancaria e copia degli scontrini fiscali a propria disposizione, il che avrebbe permesso una più agev ricostruzione della situazione economica della fallita, consentendole, cos “occultare la reale destinazione dei notevoli incassi dalla stessa dichiarati sentenza di primo grado). E, d’altra parte, questa impostazione è st confermata dalla pronuncia impugnata laddove, come evidenziato nel § 3, ha sottolineato l’intensità del dolo del ricorrente.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannat pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2025 Il Consigliere Estensore COGNOME
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