Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18356 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18356 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a null (GERMANIA) il 07/08/1968
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria in data 5 febbraio 2025 con cui l’avv. NOME COGNOME ha formulato conclusioni scritte, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 25 giugno 2024, la Corte d’appello di Firenze, confermando la decisione del Tribunale di Firenze, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del delitto di bancarotta semplice documentale, in quanto nella su qualità di amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 13 sette 2017, ometteva di tenere, o teneva in maniera incompleta le scritture contabi della società.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenut sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del reato bancarotta semplice documentale.
Il ricorrente sostiene di essersi attivato per consegnare alla curatela tu documentazione necessaria per ricostruire lo stato patrimoniale della società e c la documentazione mancante riguardava solo una parte del libro cespiti. I mancato funzionamento del server, su cui era conservata la documentazione contabile dall’anno 2014 alla data del fallimento, non sarebbe ascrivibile a co del ricorrente, in quanto il salvataggio dei dati attraverso la creazione di una di sicurezza (cd. back up) degli stessi – a differenza di quanto sostenuto dalla Corte d’appello – non avrebbe comunque garantito la salvaguardia dei medesimi, avvenendo comunque su supporto informatico. In ogni caso il ricorrente si sarebbe attivato per recuperare tali dati proponendo al curatore di attivare egli ste server, proposta rifiutata dalla curatela.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte territoria apprezzato gli elementi favorevoli al reo ed avendo determinato il trattamen sanzionatorio in modo esclusivamente aritmetico.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che ricorso sia dichiarato inammissibile.
Con memoria depositata in data 5 febbraio 2025, il ricorrente ha formulato conclusioni scritte, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
2.1. È contestato al ricorrente il reato di bancarotta documentale semplice, quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce un reato di peric presunto, punibile anche a titolo di colpa, che sanziona la mancanza o irregola tenuta di libri e scritture contabili anche per negligenza nella sorveglianza persone alle quali sia stato eventualmente affidato l’incarico della tenuta (Se n. 1274 del 21/10/1975, dep. 1976, COGNOME, Rv. 132048; Sez. 5, n. 3936 de
11/11/1975, dep. 1976, COGNOME, Rv. 132911; Sez. 5, n. 333 del 14/10/1982, dep. 1983, COGNOME, Rv. 156919).
La punibilità anche a titolo di colpa è stata ritenuta desumibile dalla struttur della norma incriminatrice la quale, nel punire l’imprenditore che non tenga tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede c necessaria ai fini della sussistenza dell’illecito la deliberata volontà di vi disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (Sez. 27515 del 04/02/2004, COGNOME, Rv. 228701).
2.2. Nel caso in esame, dalle conformi decisioni del merito emerge che a partire dall’anno 2014 i libri contabili della società RAGIONE_SOCIALE, di cui il ric era amministratore, erano stati conservati su supporto informatico, il qua benché consegnato alla curatela, era risultato inaccessibile a causa malfunzionamento del dispositivo.
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la possibilità consentita dall’art. 2215-bis c.c. (introdotto dalla legge n. 2 del 2009 e che ha recep disciplina originariamente configurata dall’art. 7, comma 4-ter, I. n. 489 del 19 di tenere i libri, i repertori, le scritture e la documentazione con str informatici non esime l’amministratore della società dall’adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dall’obb puntuale aggiornamento dell’esercizio corrente, della veridicità delle sing attestazioni dei libri contabili nonché della loro conservazione, preordinata consultazione in qualunque momento degli stessi, come previsto dal secondo comma dell’articolo citato, rimanendo integrato altrimenti il reato di cui all’art comma 2 legge fall. (Sez. 5, Sentenza n. 12724 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279019; Sez. 5, n. 20061 del 06/11/2014, dep. 2015, Senatore, Rv. 264071; Sez. 5, n. 35886 del 20/07/2009, COGNOME, Rv. 244921).
Grava dunque sull’amministratore il compito di prevenire l’eventuale malfunzionamento del dispositivo nel quale vengono tenuti i libri contabi predisponendo anche modalità alternative o concorrenti di conservazione (stampa cartacea, backup su autonomo supporto ecc.) e comunque reagire tempestivamente a tale malfunzionamento provvedendo, qualora possibile, al recupero dei dati.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il di bancarotta semplice documentale, sotto il profilo oggettivo, posto che è risul accertato che l’imputato non aveva predisposto modalità surrogatorie (n informatiche, né cartacee) di conservazione dei libri contabili. Deve inoltre rite del tutto irrilevante la circostanza, dedotta dal ricorrente, che la documentaz mancante riguardasse solo una parte dei libri obbligatori, posto che l’art. 217 le
fall. sanziona non solo l’omessa tenuta delle scritture contabili, ma anche la tenuta irregolare o incompleta.
Invero, in tema di bancarotta semplice documentale, il bene giuridico tutelat dalla norma incriminatrice è leso ogniqualvolta l’irregolare tenuta delle scrit contabili impedisca alle stesse di assolvere alla loro tipica funzione di accertam (Sez. 5, n. 18482 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284514 – 01).
2.3. Del pari corretta è la valutazione operata dalla sentenza impugnata ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, atteso che nella bancaro semplice esso può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colp ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplic negligenza, dì tenere le scritture contabili. Tale circostanza nella specie ri senz’altro, dal momento che l’imputato non ha predisposto modalità surrogatorie di conservazione dei libri contabili, né ha provveduto a fornire alcun concre contributo per il recupero dei dati contabili, non potendosi considerare tal semplice proposta di occuparsi personalmente, dando incarico ad un tecnico, di estrarre dal server i dati contabili, atteso che l’analogo tentativo posto in dal curatore ha avuto esito negativo.
Il secondo motivo, con cui si contesta il mancato riconoscimento dell circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.
È sufficiente in proposito rilevare che, in materia di attenuanti generiche giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimen insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia c anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 De COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899).
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego del concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, potendo egli limitarsi a considerare, tra gli elementi dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente al personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzio esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, 249163 – 01).
Al riguardo la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (la precedente conda
riportata, pur se risalente) e soggettivi (la collaborazione del tutto minimale collaborazione prestata alla curatela).
4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagament delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 07/02/2025.