Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42163 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Piacenza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 della Corte d’appello di Perugia; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni depositate dall’AVV_NOTAIO COGNOME, nell’interesse della parte civile RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore fCOGNOMEmentare, che ha concluso replicando ai motivi di ricorso e chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, in subordine il rigetto dello stesso, con condanna al pagamento delle spese processuali;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO COGNOME, nell’interesse della ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ha replicato alle conclusioni della Procura AVV_NOTAIO, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Perugia, con la sentenza emessa il 20 febbraio 2024, confermava quella del Tribunale di Terni che aveva ritenuto la responsabilità penale, per quel che qui rileva, di NOME COGNOME in ordine al delitto di bancarotta societaria documentale semplice, così riqualificando l’originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale.
L’imputata era stata chiamata a rispondere, in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali amministratori la cui posizione veniva definita separatamente, di tale condotta nella qualità di amministratrice del RAGIONE_SOCIALE dichiarata fCOGNOMEta con sentenza del 13 settembre 2016.
A differenza dei concorrenti, l’imputata optava per il rito abbreviato non condizionato, che il Giudice dell’Udienza Preliminare rigettava, in violazione di legge, come rilevato da questa Corte con sentenza Sez. 5., n. 14050 del 12/03/2021, cosicché in sede dibattimentale il Tribunale ammetteva l’imputata al rito speciale, ‘recuperando’ l’originaria legittima istanza.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di nove motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 597 cod. proc. pen.
Lamenta la ricorrente che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di appello, ritenendo che l’appellante non avesse contestato i fatti salienti posti a fondamento della sentenza di primo grado.
Il motivo evidenzia come l’atto di appello avesse censurato la ricostruzione dei fatti e come la Corte territoriale non avrebbe dato risposta alle doglianze sul contributo materiale offerto dalla COGNOME, sulla circostanza che la stessa assunse l’incarico di amministratrice senza delega quando ormai l’attività operativa della società era cessata, sull’assenza di prova quanto alla consapevolezza che COGNOME sapesse della irregolare tenuta delle scritture e, data la condotta omissiva, quale sarebbe stata la condotta richiesta e adeguata a evitare le condotte di reato.
Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 516, 521, 522 e 526, 597 cod. proc. pen., nonché artt. 3 e 24, 11, comma 2 Cost., 2 e 6 comma 3 letta) e b) Cedu.
La violazione, secondo la ricorrente, risulterebbe conseguente alla circostanza che la Corte di appello avrebbe offerto una nuova ricostruzione dei fatti, citando il
verbale del consiglio di amministrazione del 3 settembre 2013, dal quale emergeva che COGNOME aveva consapevolezza della situazione amministrativa e contabile in ordine alla tenuta dei libri contabili. Tale motivazione differirebbe da quella di primo grado che scaturiva dalla circostanza che COGNOME, perché delegata alla rendicontazione, non poteva non essere a conoscenza dello stato delle scritture.
A tal proposito la ricorrente evoca per un verso la violazione del principio devolutivo, per altro del diritto di difesa, perché il ruolo operativo e organico della COGNOME, ritenuto con la sentenza ora impugNOME, configurerebbe un fatto diverso rispetto a quello acclarato in primo grado, ove si escludeva che la stessa avesse un ruolo incidente e lo si giudicava del tutto marginale.
Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla ritenuta conoscenza della situazione contabile e amministrativa da parte della COGNOME, oggetto di un travisamento per inesistenza.
In particolare, la Corte di appello non si sarebbe confrontata con le affermazioni dell’imputata, rese nel corso dell’interrogatorio, riportato in ricorso e allegato allo stesso, che riconducevano il proprio ruolo all’occuparsi solo della rendicontazione di due progetti, non dell’intera attività del RAGIONE_SOCIALE. Per tale render conto non sarebbe stato necessitato esaminare l’intera documentazione contabile della società fCOGNOMEta, bensì solo quella relativa al triennio 2009-2012, della quale la ricorrente non era stata in possesso, tanto da doverla richiedere, cosicché non avrebbe avuto alcuna contezza di quella ritenuta irregolare relativa al periodo 2013-2015.
Il quarto motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 43 cod. pen., in quanto l’affermazione che COGNOME aveva preso parte alla valutazione e approvazione dei bilanci – al fine di dimostrare la conoscenza o comunque la necessità della conoscenza degli stessi – risultava in contrasto con le dichiarazioni della COGNOME, riscontrate dai verbali del consiglio di amministrazione e di assemblea dei soci allegati al ricorso, dai quali emerge come l’iniziativa e le linee di politica imprenditoriale, come il ruolo decisionale, fossero del presidente e la COGNOME svolgesse solo un ruolo tecnico marginale.
Il quinto motivo deduce vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva, in quanto la prova della conoscenza da parte dell’imputata della situazione contabile e amministrativa viene tratta dal verbale del 3 settembre 2013, del quale la ricorrente dubita quanto a forza fidefaciente, per altro sottoscritto dai coimputati e non alla stessa ricorrente, il che risulta conforme al ruolo tecnico della COGNOME: per altro si tratterebbe di verbale il cui contenuto
mai è stato contestato in sede di interrogatorio alla COGNOME, dal che la violazione per mancata assunzione di prova decisiva.
Peraltro, la documentazione di cui al verbale del 2013 poteva solo riguardare gli anni precedenti, dunque la tenuta di scritture diverse da quelle oggetto della contestazione per il biennio 2013-2015, risultando comunque complete le scritture per l’anno 2013, mentre quelle antecedenti sulle quali avrebbe riferito la COGNOME sono irrilevanti rispetto al triennio ex art. 217 I. fall.
Il sesto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 40, 42, 43, 110 cod. pen., 217 I. fall., 2932 cod. civ.
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe chiarito quali segnali di irregolarità COGNOME avrebbe dovuto cogliere e come avrebbe dovuto impedire l’evento, trascurando la Corte territoriale che la stessa faceva parte di un consiglio di amministrazione collegiale, non aveva avuto contezza delle irregolarità, elementi non valutati dalla sentenza impugNOME che pertanto configurava una responsabilità non per colpa, ma di natura oggettiva.
Il settimo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto all’elemento soggettivo del reato, in quanto la prova della colpa verrebbe tratta dalla ritenuta conoscenza delle scritture da parte di COGNOME, senza motivare il profilo della volontà di voler cagionare con inerzia una irregolare tenuta, non distinguendo fra dolo eventuale e colpa cosciente.
L’ottavo e il nono motivo lamentano violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis – nella formulazione novata dal d.lgs. n. 150 del 2022 – e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione.
La Corte di appello avrebbe trascurato l’offensività tenue della condotta, in rapporto all’entità del danno, stimato in euro 3000,00 già versati alla curatela, tenuità che si evincerebbe anche dalla pena di soli mesi quattro di reclusione, ribadendosi che l’irregolare tenuta delle scritture per il periodo contestato alla COGNOME risultava marginale, in considerazione della circostanza che lo stato di insolvenza aveva inizio negli anni precedenti al 2012.
Inoltre, la Corte territoriale avrebbe, poi, illogicamente valutato grave l’irregolarità nella tenuta delle scritture in relazione agli anni 2010 e 2011, anni che però sono estranei al perimetro della contestazione, trascurando invece il modesto grado di irregolarità nella tenuta per gli anni 2013-2015, la natura colposa e non dolosa della condotta.
Quanto alla natura abituale della condotta, la stessa viene tratta dalla esistenza di altri reati in materia fCOGNOMEmentare, che in vero consistono in due episodi
di bancarotta nello stesso fCOGNOMEmento, dunque posti in continuazione, il che esclude il presupposto ostativo; oltre a doversi evidenziare che i coimputati della COGNOME in tali pregresse vicende sono stati assolti, mentre la stessa, avendo patteggiato, ha proposto ricorso per la revisione. Inoltre, COGNOME non ha commesso ulteriori reati dopo quello in esame.
Il ricorso, depositato dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha concluso depositando la propria requisitoria e chiedendo il rigetto del ricorso: quanto al primo motivo rilevando come la mancata contestazione affermata dalla Corte d’appello è riferita all’esistenza delle irregolarità, omissioni e inadempienze nella tenuta delle scritture contabili, sotto un profilo oggettivo; quanto al secondo motivo, risultando il fatto ritenuto in primo e secondo grado il medesimo; quanto agli altri motivi, poiché la contestazione risulta versata in fatto e, in ordine al ruolo effettivo dell’imputata e al coefficie psicologico, la valutazione della sentenza impugNOME risulta priva di vizi logici. Inoltre, il ricorso non si confronterebbe con la giurisprudenza di legittimità sul tema. Quanto ai motivi relativi alla tenuità della condotta e alla causa di non punibilità, gli stessi sono infondati secondo la Procura AVV_NOTAIO, in quanto è sufficiente indicare quelli ostativi, così come motivato dalla sentenza impugNOME.
AVV_NOTAIO, per la parte civile, ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, essendo il primo e il secondo motivo manifestamente infondati – il secondo anche generico – sia perché le motivazioni di primo e secondo grado si integrano, sia perché non viene enunciata la lesione del diritto di difesa, conseguente all’asserita modifica del fatto; quanto ai motivi terzo, quarto e quinto, si fonderebbero esclusivamente sul contrasto fra il contenuto della sentenza e le dichiarazioni dell’imputata, cosicché risultano generici e manifestamente infondati; i motivi sesto e settimo sarebbero tesi a ottenere una non consentita rivalutazione del quadro probatorio, essendo manifestamente infondati nella parte in cui deducono l’insussistenza di una adeguata verifica della volontà dell’agente, a fronte della ritenuta colpa per negligenza, imprudenza o imperizia; infine, i motivi ottavo e nono sollecitano una rivalutazione non consentita degli elementi ostativi, né risulta sufficiente il versamento del dovuto a titolo di risarcimento post delictum, in quanto da valutarsi in uno agli altri indicatori.
Infine, la difesa di parte civile rileva l’inammissibilità del deposito de documenti allegati al ricorso.
Il difensore dell’imputata, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha replicato alle conclusioni della Procura AVV_NOTAIO, rappresentando come la colpa della bancarotta documentale semplice per l’amministratore senza delega debba avere il carattere della gravità, che nel caso in esame non risulta dimostrato; in ordine alla tenuità del fatto, ha dedotto che l’allegazione del ricorso per revisione e del pagamento del dovuto a titolo di risarcimento avviene in questa sede perché si tratta di eventi successivi alla sentenza di appello; inoltre, successivamente al deposito del ricorso risulterebbe essere scaduto il termine di prescrizione alla data del 14 luglio 2024, anche tenendo in conto le sospensioni conseguenti ai rinvii del 16 marzo 2021 e del 11 febbraio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Preliminarmente va evidenziato come la trattazione del presente giudizio sia avvenuta in forma camerale senza la partecipazione delle parti.
2.1. Va premesso che la riforma dell’art. 611 cod. proc. pen. – operata dall’art. dall’art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – introduce al comma 1 la regola per cui il ‘modulo base’ per il giudizio di legittimità è quello della trattazione in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti.
La natura AVV_NOTAIO di tale modello è confermata anche dalla circostanza che la stessa rubrica dell’art. 611 cod. proc. pen. è stata modificata da «Procedimento in camera di consiglio» a «Procedimento», volendone così indicarsi la disciplina come regolatrice di ogni giudizio di legittimità.
Il decreto legislativo recepisce quanto già affermato dalle Sezioni Unite che rilevando la differenza fra la direttiva n. 95 contenuta nell’art. 2 della legge-delega n. 81 del 1987, concernente il «diritto delle parti di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione», rispetto alla precedente legge-delega del 1974 (legge 3 aprile 1974, n. 108) che, nella direttiva n. 77, si riferiva, invece, alla «necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla Cassazione» – già rilevava come la diversa formulazione dei due principi fosse indicativa «dell’intento di semplificare i mezzi di impugnazione mediante l’eliminazione di interventi e presenze non assolutamente necessari, considerando anche la peculiarità del giudizio di legittimità, la quale ben consente la possibilità di affidare i motivi ricorso ad un atto scritto, senza l’obbligatorietà della illustrazione ed esposizione
orale» (Sez. U, n. 51207 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265113 – 01, in motivazione).
Proseguivano le Sezioni Unite rilevando come sia proprio la tipicità del giudizio di cassazione a giustificare la scelta del rito camerale da parte del legislatore, «il quale, tuttavia, ha comunque lasciato inalterato il ricorso all’oralità del procedimento camerale laddove lo richiedano la posizione processuale dei soggetti coinvolti e l’oggetto del giudizio, con la conseguenza che il procedimento nella forma non partecipata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., in deroga a quanto previsto dall’art. 127 cod. proc. pen., costituisce una regola nel giudizio di cassazione, operante salvo che sia diversamente stabilito».
Pertanto, la scelta operata dal legislatore delegato del 2022 risulta fisiologica evoluzione rispetto a tali principi, che già ritenevano ‘sostenibile’ una generalizzata semplificazione del rito di legittimità nel senso indicato (sul valore della ‘regola’ del rito camerale, si veda anche Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990 – 01 in motivazione al par. 6).
D’altro canto, nella stessa direzione si muoveva la RAGIONE_SOCIALE (Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 del 24 maggio 2021, par. 2.11), che, per garantire l’effettività della funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, a garanzia di «beni costituzionali di primario rilievo primo tra tutti il canone di uguaglianza e il principio di legalità», proponeva l’estensione della trattazione con contraddittorio scritto per tutti i procedimenti, anche qualora il provvedimento impugnato fosse stato pronunciato in dibattimento. Ciò in quanto «vista la natura tecnica del giudizio di cassazione, si ritiene che questa modalità possa assicurare una dialettica adeguata, non essendovi vincoli convenzionali o costituzionali rispetto alla trattazione orale; ciò nondimeno, considerata la portata degli interessi in gioco nel processo penale, si è prevista la facoltà per il ricorrente e per le parti di ottenere la trattazione oral a richiesta».
L’art. 1, comma 13, lett. m), della I. 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), infatti, recepiva la soluzione indicata dalla RAGIONE_SOCIALE sul punto: «prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l’intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall’articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che la Corte di cassazione,
ove intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell’udienza».
L’intervento riformatore è dunque il frutto di una evoluzione ponderata e condivisibile, che giunge a compimento nelle attuali forme, basate sui cardini della ‘cartolarità’ e della ‘riservatezza’, con il chiaro intento di garantire ragionevole durata del processo e il minor dispendio di risorse, umane e di tempo, per assicurare la finalità nomofilattica propria del giudizio di legittimità.
Il comune modulo di trattazione camerale senza partecipazione, poi, può trasformarsi, in udienza pubblica o in camera di consiglio partecipata, a seconda dei casi.
Il modulo base delineato dall’art. 611 cod. proc. pen. è derogabile a fronte di esigenze peculiari, specificamente individuate.
Nel giudizio di legittimità – per così dire, a ‘geometria variabile’ – è consentito il ‘recupero’ della oralità a seguito dell’esercizio del diritto potestativ di una delle parti alla partecipazione in presenza, in forma camerale o pubblica (in tale ultimo caso il ‘recupero’ riguarda anche la forma pubblica dell’udienza), a seconda dei moduli procedimentali che hanno condotto al provvedimento impugnato (comma 1-bis ); nonché, se la trattazione in presenza è disposta officiosamente dalla stessa Corte «per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame» e se la Corte di cassazione «ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa» (commi 1-quater e 1-sexies).
2.2 Tanto premesso, venendo al caso in esame, la sentenza ora impugNOME conseguiva al giudizio svolto in grado di appello con contraddittorio di tipo cartolare, quindi in assenza delle parti: per tale modalità di trattazione il comma 1-bis, lett. b), dell’art. 611 cod. proc. pen. prevede – quando l’appello non sia stato riferito esclusivamente al trattamento sanzionatorio – la trattazione ‘a richiesta’ in camera di consiglio con la partecipazione delle parti.
In sostanza, a seguito del giudizio abbreviato di appello svoltosi ‘cartolarmente’, il giudizio di legittimità è comunque e sempre giudizio camerale, e, in caso di doglianze di appello non limitate al trattamento sanzionatorio, può svolgersi in modo partecipato, su istanza di parte o al verificarsi delle ragioni officiose descritte.
Nel caso in esame l’ufficio esame preliminare dei ricorsi ha provveduto a qualificare il presente giudizio come camerale, suscettibile di richiesta di trattazione partecipata, istanza in concreto non intervenuta.
Tale modalità di trattazione risulta corretta, per quanto fin qui evidenziato, né può giungersi a una diversa conclusione in ragione della cronologia ‘ibrida’ che connota il caso concreto.
Infatti, il giudizio di appello, tenuto il 20 febbraio 2024, non si è svolto ai sensi dell’art. 598-bis cod. proc. pen., in quanto tale norma sarebbe poi entrata in vigore per le impugnazioni – per quel che rileva, per gli appelli – presentate successivamente dal 1 luglio 2024. Invece, l’udienza di appello non partecipata si è svolta ai sensi dell’allora vigente art. 23-bis, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la cui vigenza è stata prorogata da ultimo dall’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18).
In sostanza, ci si confronta con un caso in cui il giudizio di appello risulta regolato dalla disciplina emergenziale e quello di legittimità dalla nuova disciplina dell’art. 611 cod. proc. pen.
Quest’ultima norma è ormai vigente e deve pertanto trovare applicazione quanto ai « ricorsi avverso le sentenze pronunciate all’esito dell’udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell’art. 598-bis », essendo equiparabile la struttura della udienza non partecipata dell’art. 23 bis cit. e quella dell’art. 598-bis cod. proc. pen.
D’altro canto, la circostanza che il passaggio da un regime all’altro sia determinato dal tempo di proposizione dell’impugnazione, impone applicarsi la disciplina prevista per ogni grado di giudizio: il regime emergenziale a seguito della proposizione dell’appello fino al 30 giugno 2024 e quello del nuovo art. 611 cod. proc. pen. a seguito della proposizione del ricorso per cassazione a partire dal 1 luglio 2024.
Con l’opzione del diritto transitorio di ancorare la disciplina da applicarsi alla data di presentazione dell’impugnazione, è inibito il prolungamento degli effetti del regime antecedente, dovendo trovare applicazione – in assenza di una norma transitoria che regoli il regime del processo nel suo intero divenire nei diversi gradi di giudizio – il principio del tempus regit actum in relazione a ciascun giudizio di impugnazione.
Il che implica che – fermo restando che nelle due discipline, quella emergenziale e del ‘nuovo’ art. 611 cod. proc. pen., alle parti sia sempre consentito sollecitare l’oralità eventuale – il relativo termine di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso dell’udienza, previsto dalla nuova disciplina codicistica al comma i-ter, venga a sostituirsi al termine di venticinque giorni liberi prima dell’udienza, previsto dall’art. 23, comma 8, d.l. n. 137, cit.
D’altra parte, pur non essendo ancora vigente l’art. 598 bis nel corso del giudizio di appello, ma l’art. 23 bis, comma 4, d.l. n. 137, cit.., la sovrapponibile scansione dell’udienza non partecipata e del diritto potestativo alla trattazione in presenza, seppur con le differenze quanto al decorso dei termini per l’opzione orale
– il primo anticipatorio rispetto alla data di udienza, l’altro a partire dalla notific della citazione per il giudizio di appello – esclude ogni lesione del diritto di difesa.
2.3 Ne consegue il principio per cui, a seguito della celebrazione del giudizio abbreviato di appello in forma cartolare ai sensi dell’art. 23-bis, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), il giudizio conseguente a ricorso per cassazione presentato dopo il 1 luglio 2024 va trattato nella forma della camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., e le parti possono chiedere, tranne che in caso di appello limitato al trattamento sanzionatorio, la trattazione camerale in presenza ai sensi del comma 1-bis, lett. b).
Venendo all’esame del primo e del secondo motivo, gli stessi sono strettamente connessi e vanno trattati unitariamente.
La doglianza relativa alla violazione di legge in ordine all’art. 597 cod. proc. pen. risulta manifestamente infondata.
Invero, è noto che i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello attengono alle statuizioni del provvedimento impugnato e non anche alla motivazione dello stesso (Sez. 3, n. 9841 del 10/12/2008, dep. 2009, Pizzi, Rv. 242995 – 01, in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto consentito al giudice di appello motivare la conferma della sentenza impugNOME sulla base di elementi di prova diversi da quelli indicati dalla pronuncia di primo grado). Peraltro, recentemente l’orientamento risulta ulteriormente consolidato in quanto, ai fini dell’individuazione dell’ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento, con la conseguenza che, per la parte di sentenza suscettibile di autonoma valutazione relativa ad una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell’impugnazione può pervenire allo stesso risultato sulla base di considerazioni e argomenti diversi o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell’effetto parzialmente devolutivo dell’impugnazione (Sez. 5, n. 29175 del 07/04/2021, COGNOME, Rv. 281697 – 01; Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, COGNOME, Rv. 261366 – 01; conf.: N. 2390 del 1997 Rv. 207177 – 01, N. 2768 del 1998 Rv. 209999 01, N. 10795 del 1999 Rv. 214111 – 01, N. 9841 del 2009 Rv. 242995 – 01).
In sostanza, a fronte delle doglianze d’appello, che si dolevano della mancata individuazione del contributo offerto dalla COGNOME e dell’assenza di consapevolezza della stessa, quanto all’irregolare tenuta della contabilità, la Corte di appello evidenzia come tale dato probatorio possa trarsi dal verbale del consiglio
di amministrazione del 3 settembre 2013. La sentenza impugNOME rileva come il verbale attestava che COGNOME riferiva, relazionando in merito, della corretta gestione degli adempimenti formali inerenti alla tenuta dei libri contabili e societari. Il relativo verbale, allegato dalla ricorrente, dava anche atto che i libr contabili e societari erano stati consegnati dal presidente del consiglio di amministrazione COGNOME attuale imputata e che la stessa si sarebbe occupata del recupero, presso la vecchia sede di Terni, di tutta la documentazione amministrativa inerente il RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello offre, quindi, una risposta pertinente al motivo di appello, traendola dalla documentazione probatoria in atti, certamente non mutando il fatto dell’imputazione, ma limitandosi a rafforzare la valutazione di penale responsabilità, argomentata dal Tribunale.
Oltre alla manifesta infondatezza della doglianza ora esamiNOME, si deve rilevare come sia del tutto aspecifico anche il primo motivo: la Corte territoriale, come correttamente evidenzia la Procura AVV_NOTAIO, non ha affermato che fosse incontestata la responsabilità dell’imputata (quindi contributo materiale e coefficiente soggettivo della stessa), bensì il fatto storico – non attaccato dall’atto di appello – che le scritture e i libri fossero stati tenuti in modo irregolare.
Si tratta, quindi, di motivo aspecifico, in quanto non si confronta con l’intera frase che può leggersi al primo capoverso dei ‘motivi della decisione’ della sentenza impugNOME, al fol. 5.
Il terzo, quarto e quinto motivo lamentano nella sostanza vizi di motivazione, mentre quelli afferenti all’art. 43 cod. pen. saranno trattati in uno al sesto motivo in quanto connessi.
Va premesso che i motivi sono versati in fatto, perché chiedono a questa Corte di legittimità di sostituirsi al giudice del merito nella valutazione delle prove e, i particolare, le dichiarazioni dell’imputata rese in sede di interrogatorio.
In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è
“geneticamente” informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 – dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 21626001).
Nel caso in esame, si propongono censure attinenti a vizi della motivazione diverse da quelle relative alla sua mancanza, alla manifesta illogicità, alla contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali e tali da imporre diversa conclusione del processo. Si prospettano censure inammissibili, in quanto “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 26296501).
In tal senso, l’interpretazione del materiale probatorio tesa a depotenziare l’argomentazione della Corte territoriale come anche la forza probante del verbale del 3 settembre 2013, valorizzando le dichiarazioni dell’imputata o di altri – a fronte del ruolo assunto dalla COGNOME, formale e sostanziale, di componente del consiglio di amministrazione, e non quale mera testa di legno – propone una non consentita rivisitazione.
Tanto più che, quanto alle argomentazioni della COGNOME, in AVV_NOTAIO smentite dal risultato probatorio richiamato dalla sentenza impugNOME, la Corte di appello evidenzia come sia irrilevante che la stessa abbia dovuto accettare l’incarico di consigliere di amministrazione su richiesta del proprio datore di lavoro. Correttamente tale conclusione scaturisce dalla circostanza che ciò attiene all’ambito dei ‘motivi’ dell’agire e non neutralizza certamente la responsabilità penale.
Anche si sposta sul ‘fatto’ la svalutazione del verbale del consiglio di amministrazione, che risulterebbe sostanzialmente inaffidabile per difetto di fidefacenza; peraltro il motivo comunque è in sé illogico, in quanto deduce l’inaffidabilità di tale verbale e non anche degli altri, che invece invoca a dimostrazione della estraneità della COGNOME.
Anche l’argomento che COGNOME, in data 3 settembre 2013, poteva attestare la regolarità solo per i documenti contabili del passato non si confronta con la sentenza, che riferisce che la consegna delle scritture era avvenuta da COGNOME a COGNOME in vista del consiglio di amministrazione, quindi con valenza non solo per il passato ma anche per il futuro, risultando l’incarico attribuito alla stessa, come risulta dal verbale allegato al ricorso («…sono in corso le procedure previste per una corretta gestione degli adempimenti formali … »).
Il compito attribuito all’imputata di verificare in AVV_NOTAIO la tenuta regolare delle scritture contabili – che va ben oltre la mera rendicontazione per i due progetti indicati da COGNOME – è quindi accertato senza manifeste illogicità, il che rende non significativa la circostanza che la stessa non svolgesse attività decisionale e avesse un ruolo marginale, altro tema specificamente affrontato e portato a propria discolpa dalla stessa nel corso dell’interrogatorio.
5. Quanto al sesto e settimo motivo, anche connessi, la ricorrente invoca l’applicazione della giurisprudenza consolidata in terna di bancarotta fraudolenta, per cui il concorso per omesso impedimento dell’evento dell’amministratore privo di delega è configurabile quando, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte illecite tenute dai consiglieri operativi in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere, secondo i criteri propri del dolo eventuale, l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi p scongiurare detto evento, dovendosi infine accertare, sulla base di un giudizio prognostico controfattuale, la sussistenza del nesso causale tra le contestate omissioni e le condotte delittuose ascritte agli amministratori con delega (Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, COGNOME, Rv. 284175 – 01; conf.: N. 14783 del 2018 Rv. 272614 – 01, N. 36595 del 2009 Rv. 245138 – 01, N. 42568 del 2018 Rv. 273925 – 04, N. 32352 del 2014 Rv. 261938 – 01, N. 42519 del 2012 Rv. 253765 – 01, N. 23000 del 2013 Rv. 256939 – 01).
Premesso che nel caso in esame si verte in tema di bancarotta semplice, per la quale non è necessario il dolo, al quale si rapportano i principi evocati dalla difesa, due profili devono a riguardo essere evidenziati.
Per un verso la conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società risulta conseguente alla valutazione che la Corte di appello compie, quanto alla dichiarazione di COGNOME in occasione della seduta del 3 settembre 2013: l’imputata affermava di sapere quale fosse la documentazione contabile disponibile fino a quel momento e si impegnava di predisporre per il futuro la tenuta corretta della stessa, il che dimostra sia la conoscenza dello stato irregolare delle scritture (sul punto, per gli anni 2011-2013 cfr. fol. 6 della sentenza di primo grado), sia anche l’assunzione di un incarico a riguardo, il che risponde anche alla necessità che l’amministratrice, pur se senza delega, si sia confrontata con le dinamiche del consiglio di amministrazione. Per altro verso, la circostanza che le scritture contabili da quel momento in avanti risultavano comunque tenute senza registri
Iva e libro inventari, per gli anni 2014 e 2015, dimostrava come COGNOME non si fosse adoperata per evitare l’irregolare tenuta, pur avendone il dovere.
Tali argomentazioni, a ben vedere, avrebbero integrato anche una condotta dolosa della COGNOME, ma la Corte di appello rileva come, a fronte della conoscenza della irregolare tenuta, COGNOME abbia agito colposamente.
Secondo la Corte territoriale la colpa si palesa nella negligenza, che dunque la individua nel disinteresse di COGNOME per la regolare tenuta delle scritture, pur se a conoscenza delle irregolarità delle stesse.
Si tratta di motivazione pertinente e logica, oltre che sufficiente in relazione al delitto di bancarotta semplice documentale, in quanto consolidato è il principio per cui la bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, non ostando a ciò il tenore dell’art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di ‘previsione espressa’ non equivale a quella di ‘previsione esplicita’ e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018 , COGNOME, Rv. 275133 – 02; conf. N. 27515 del 2004 Rv. 228701 – 01, N. 38598 del 2009 Rv. 244823 – 01).
In tal senso del tutto aspecifica e non decisiva è la doglianza che la Corte di appello non abbia valutato se si verteva in tema di dolo eventuale o colpa cosciente, in quanto, oltre a essere la prima opzione più sfavorevole all’imputata, comunque si verte in tema di due opzioni che comunque integrano il coefficiente soggettivo richiesto.
Infatti, la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l’elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 22/01/2019, Rv. 274630 – 01).
Infine, tale colpa può anche essere lieve: infatti, si è affermato in tema di bancarotta semplice documentale, che la responsabilità del liquidatore per l’omessa tenuta delle scritture contabili non può essere esclusa deducendo incompetenza tecnica, posto che coloro che svolgono professionalmente una determiNOME attività hanno l’obbligo di conoscenza delle norme che la disciplinano
e rispondono dell’illecito anche per colpa lieve (Sez. 5, n. 39009 del 28/05/2018, COGNOME, Rv. 273877 – 01; conf. N. 34690 del 2005 Rv. 232317 – 01).
Ne consegue la complessiva infondatezza dei motivi sesto e settimo.
In relazione all’ottavo e nono motivo di ricorso, si tratta di doglianze infondate.
La censura è virtualmente fondata quanto alla circostanza che non possono integrare l’abitualità ostativa le condotte antecedenti, se ritenute in continuazione: difatti le Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064 – 01 hanno chiarito che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protet dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.
Non è invece fondata la censura mossa alla valutazione di non tenuità della condotta, discrezionale e nel caso di specie non manifestamente illogica, fondata sulla accertata funzione non marginale dell’imputata in un consiglio di amministrazione composto da soli tre membri, dalla sussistenza di competenze tecniche da parte della stessa in tema di scritture contabili, come anche dalla circostanza che comunque l’imputata – pur pendente un giudizio di revisione allo stato risulta aver subito l’applicazione di pena concordata per delitti fCOGNOMEmentari in continuazione speciale ex art. 219 I. fall., il che se non integra l’abitualità in epoca coeva ai fatti in questione, costituisce comunque elemento valutabile ex art. 133 cod. pen. per escludere la tenuità del fatto.
Quanto alla estinzione del reato per prescrizione, dedotta con le conclusioni depositate dalla difesa, vanno computate le sospensioni del relativo termine.
7.1 Un primo rinvio in data 16 marzo 2021 avvenne su richiesta di parte fino al 5 ottobre 2021, pari a 203 giorni e il Tribunale sospese i termini di prescrizione.
La difesa aveva chiesto il differimento in quanto avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di rito abbreviato non condizionato, emessa dal G.u.p., era stato
proposto ricorso per abnormità. Il differimento deve intendersi come concesso per ragioni di cortesia, per plurime ragioni.
In primo luogo, il deposito della motivazione del provvedimento da parte della Corte di cassazione non era intervenuto, ma il dispositivo che rigettava il ricorso era già depositato in data 12 marzo 2021.
Per altro verso, non si verte nell’ipotesi di rinvio per deferimento del giudizio ad altro giudice, ex art. 159, comma 1, n. 2, cod. pen. come prospettato dalla difesa – in tal modo la sospensione andrebbe a cessare con la decisione della questione pregiudiziale e non alla data di rinvio – in quanto, come evidenziato in motivazione da Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271273 – 01, tale ipotesi riguarda la devoluzione alla Corte costituzionale o ad altro giudice come quello europeo, nel medesimo procedimento, non anche in altro procedimento (così Sez. 2, n. 32454 del 06/07/2010, Longo, Rv. 248140 – 01 afferma che non rientra tra le cause di sospensione della prescrizione il rinvio del processo in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata in altro procedimento).
Deve, inoltre, trattarsi di questione relativa ad una materia diversa da quella trattata dal giudice penale che la deferisce, perché non suscettibile di definizione da parte di quest’ultimo, il che non è nel caso di specie.
Infatti, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 54 del 2002 e n. 169 del 2003, l’imputato può sindacare – oggi anche per la previsione dell’art. 438 comma 6-ter cod. proc. pen. – il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità dell’ordinanza del G.u.p., rinnovando la richiesta dinanzi al giudice del dibattimento in via preliminare. Difatti, le Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014 Ud. Frija, Rv. 259078 – 01 hanno chiarito che il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordiNOME a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell’imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell’imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all’esito del giudizio.
Ne consegue che l’imputata doveva, come ha fatto successivamente al rinvio, rinnovare l’istanza di accesso al rito abbreviato dinanzi al Giudice del dibattimento e, per l’esercizio di tale diritto potestativo, non era necessario attendere la decisione della Corte di legittimità sul ricorso per abnormità avverso l’ordinanza di rigetto. Si verteva, dunque, nell’ambito di una questione non in materia diversa da quella governabile dal giudice che l’aveva deferita.
7.2 Pertanto, la richiesta di rinvio è stata formulata ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen., norma questa che, come chiarito dalla concorde
giurisprudenza di questa Corte, «è stata sempre interpretata nel senso che il rinvio dell’udienza, accordato su richiesta del difensore, determina la sospensione dei termini di prescrizione del reato» (Sez. U, n. 15427 del 31/03/2016 – dep. 13/04/2016, COGNOME, Rv. 267042), a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore (Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014 – dep. 06/10/2014, COGNOME, Rv. 260753; conf. Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016 – dep. 29/02/2016, COGNOME, Rv. 266469) e ancorché il provvedimento di rinvio del procedimento su richiesta dell’imputato o del difensore sia stato illegittimamente adottato (Sez. 3, n. 26409 del 08/05/2013 – dep. 18/06/2013, Rv. 255579; Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 – dep. 02/02/2015, COGNOME, Rv. 262914).
Inoltre, a tale sospensione del termine dal 16 marzo 2021 al 5 ottobre 2021, per 203 giorni, deve aggiungersi quella dal 11 gennaio 2022 al 12 aprile 2022, che però va computata nella misura di sessanta giorni a partire dalla cessazione dell’impedimento dell’imputata, intervenuto il 18 gennaio 2022, come da certificazione medica, cosicché il periodo di sospensione è dall’Il gennaio 2022 al 19 marzo 2022 per 67 giorni.
La sospensione complessiva è quindi pari a 270 giorni, cosicché il termine di prescrizione – in scadenza dopo sette anni e sei mesi dal 13 settembre 2016 del 13 marzo 2024, aggiungendo i periodi di sospensione va a cadere in data 8 dicembre 2024.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali della ricorrente, che va anche condanNOME al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato (Sez. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Perugia
con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 29/10/2024