Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12449 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12449 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a NOME per il delitto di bancarotta semplice documentale;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore, con tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili per genericità e per manife infondatezza, vuoi perché si limitano a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente a esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente, contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sotto a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962), vuoi perché il giudice appello non ha l’obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confut una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi impugnazione: infatti, l’obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l’enunciazione delle ragioni hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risulta acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976, dep. 1977, Rv. 135181; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come accaduto nel caso di specie;
che, in particolare, il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 521 cod. pr pen. è manifestamente infondato, atteso che questa Corte si è già pronunciata affermando che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 521 cod. proc. pen. condanna per bancarotta documentale semplice dell’imputato di bancarotta documentale fraudolenta, non sussistendo tra il fatto originariamente contestato e quello ritenuto in sente un rapporto di radicale eterogeneità o incompatibilità né un “vulnus” al diritto di difesa, trattandosi di reato di minore gravità (Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Rv. 271607; Sez. 4, 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Rv. 265946);
che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego della causa di non punibilit cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo al teno della motivazione rassegnata in sentenza (cfr. pag. 10, laddove sono stati valorizzate le modalit concrete del fatto denotanti il completo disinteresse dell’imputato per la tenuta d documentazione societaria e contabile), è stato rispettato il principio di diritto secondo cui, dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettu riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disami di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quell rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647);
che il terzo motivo, che contesta la mancata riduzione della pena irrogata e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede ed è comunque manifestamente infondato, considerato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie , tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il dini delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di meri agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa ( riferimento ai precedenti penali annoverati dall’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2023
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Il Consigliere estensore
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