Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38136 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38136 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, in data 3.2.2021, decidendo in sede di giudizio abbreviato, all’esito dell’udienza preliminare, aveva condanNOME COGNOME NOME alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta impropria e di bancarotta fraudolenta documentale, in rubrica ascrittigli, in qualità di amministratore unico della società “RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Torino del 16.10.2018, riqualificava i fatti addebitati al COGNOME, ai sensi degli artt. 217, co. 1, n. 4) e 217, co. 2, I. fall., con conseguente rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio in senso favorevole all’imputato, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il COGNOME, lamentando vizio di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la corte territoriale, a fronte della richiesta dell’imputato di qualificare il fatto di bancarotta fraudolenta impropria nella fattispecie di bancarotta semplice, di cui all’art. 224, co. 1, n. 2), I. fall., abbia sussunto la condotta del prevenuto nell’alveo della previsione dell’art. 217, co. 1, n. 4, I. fall., reato in relazione al quale difetta anche ogni motivazione in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo, che si configura in termini di colpa grave.
2.1. Con requisitoria scritta del 13.6.2024 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga rigettato.
Con conclusioni scritte del 5.7.2024, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore dell’imputato, nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste per l’accoglimento del ricorso, reiterando le proprie censure.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, per le seguenti ragioni.
4. La corte territoriale, invero, ha reso una motivazione del tutto lacunosa, che va emendata attraverso un nuovo giudizio, previo annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.
Per il vero già con la derubricazione dell’originaria contestazione nella meno grave fattispecie di cui all’art. 217, co. 1, n. 4), I. fall., per essersi l’imputato astenuto dal richiedere il fallimento fin dalla fine dell’anno 2012, la corte territoriale dimostra una qualche incertezza argomentativa, citando, a sostegno della sua decisione, un precedente di questa sezione, relativo all’ipotesi di cui all’art. 223, co. 2, n. 2), I. fall. (cfr. Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071), interpretata dall’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità nel senso che, in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337).
In ogni caso, a fronte della diversa qualificazione giuridica, non vi è dubbio che sarebbe stato specifico onere del giudice di appello indicare le ragioni per le quali ha ritenuto, da un lato, che la condotta dell’imputato sia riconducibile al paradigma normativo di cui all’art. 217, co. 1, n. 4), I. fall., piuttosto che alla previsione di cui all’art. 224, co. 1, n. 2), I. fall., come chiesto dalla difesa del prevenuto nell’atto di appello; dall’altro, compiutamente integrato l’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 217, co. 1, n. 4), I. fall.
Sul punto si osserva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con costante orientamento, nel reato di bancarotta semplice ex art. 217, co. 1, n. 4), I. fall., la condotta della mancata tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento è punibile se caratterizzata da colpa grave, che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione (cfr., Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013,
Rv. 257533; Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Rv. 264743; Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Rv. 272823).
Laddove la diversa fattispecie di cui all’art. 224, n. 2), I. fall., è integrata esclusivamente dall’inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, con conseguente esclusione delle violazioni di norme non contenute in disposizioni legislative, che viene punita a titolo di colpa specifica.
Proprio nel diverso atteggiarsi dell’elemento psicologico del reato dottrina e giurisprudenza individuano il discrimine tra le due fattispecie, in quanto l’art. 217, co. 1, n. 4), I. fall., trova applicazione nei casi di colpa grave generica, derivante da imprudenza, negligenza o imperizia ovvero dalla inosservanza di obblighi non aventi fonte nella legge, mentre, ove il dissesto sia determiNOME o aggravato dall’inosservanza di obblighi di legge, risulta integrata la fattispecie cui all’art. 224, n. 2), I. fall., caratterizzata dalla colpa specifica.
In questa prospettiva si è, pertanto, affermato, che in tema di bancarotta, rientra tra gli “obblighi imposti dalla legge”, la cui inosservanza, se causa o concausa di dissesto societario ovvero di aggravamento dello stesso dissesto, può dar luogo a responsabilità penale degli amministratori, ai sensi dell’art. 224, n. 2 della legge fallimentare, anche la convocazione dell’assemblea dei soci, richiesta dall’art. 2447 cod. civ., in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (cfr. Sez. 5, n. 154 del 26/05/2005, Rv. 233385, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 8863 del 09/10/2014, Rv. 263421; Sez. 5, n. 11311 del 19/12/2019, Rv. 278804).
Va, inoltre, segnalato un condivisibile arresto di questa sezione in cui si è evidenziato come, in tema di bancarotta semplice, l’aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economicofinanziaria dell’impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l’aumento di alcune poste passive (cfr Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Rv. 276920).
In conclusione, una volta esclusa la configurabilità del fatto di bancarotta fraudolenta impropria per il quale il COGNOME è stato condanNOME dal giudice di primo grado e in assenza di un’impugnazione sul punto del pubblico ministero, sarebbe stato comunque onere della corte di appello soffermarsi, con adeguata e specifica motivazione, sulla effettiva sussistenza degli elementi costitutivi, in senso oggettivo e soggettivo, della ritenuta meno grave fattispecie, di cui all’art. 217, comma primo, n. 4), I. fall.
Tale onere non è stato adempiuto, per cui a tale omissione dovrà porre rimedio il giudice del rinvio, individuato in altra sezione della corte di appello di Torino, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma 1’11.7.2024.