Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34495 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO, che si è riportato alla requisitoria scritta già presentata e ha chiesto il rigetto d ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 febbraio 2024 la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME, ha confermato la pronuncia in data 1 giugno 2023 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Como (all’esito di giudizio abbreviato) aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di bancarotta semplice (per aver aggravato il dissesto della RAGIONE_SOCIALE, di cui era liquidatore, omettendo di chiederne il fallimento: artt. 224, comma 1, e 217, comma 1, n. 4, legge fall.).
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 10 legge fall., in quanto: la sentenza dichiarativa del fallimento (come si trarrebbe da quanto rassegnato dal curatore) è stata emessa quando era già decorso un anno dall’estinzione della società e, dunque, secondo i princìpi posti dalla giurisprudenza civile di legittimità sarebbe inesistente; tale inesistenza, i ossequio a quanto chiarito da Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239398 – 01, avrebbe dovuto essere rilevata dal Giudice penale; la Corte di merito avrebbe rigettato il gravame aderendo erroneamente alla motivazione espressa dal G.i.p.
2.1.2. Con il secondo motivo ha assunto il vizio della motivazione con cui si è disattesa la prospettata inesistenza della sentenza dichiarativa di fallimento, senza indicare le ragioni per cui quest’ultima sarebbe valida ed efficace.
2.1.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 438 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ragione dell’utilizzo, quali indizi su fondare la responsabilità dell’imputato, di elementi non contenuti nel fascicolo (essendosi proceduto nelle forme del rito abbreviato condizionato alla sola acquisizione di una sentenza civile resa dalla Corte di appello di Milano). La Corte di merito si sarebbe espressa con asserti non suffragati dagli atti (in cui sono presenti solo lo stralcio della prima relazione ex art. 33 legge fall, e un’ulteriore breve relazione redatta dal curatore ai sensi della stessa norma; e non potrebbe utilizzarsi quanto riportato dal curatore perché appreso da NOME COGNOME, indicato come consulente della società, dato che – in conformità alla giurisprudenza di legittimità – il contenuto delle relazioni ex art. 33 legge fall. può costituire prova solo «nei limiti di quanto il curatore dichiara di ave accertato personalmente o dichiarazioni ad egli rese personalmente dal fallito»), che invece escluderebbero che abbia avuto luogo un aggravamento del dissesto (per spese di lite e interessi, per il pagamento dei quali non consterebbe insinuazione al passivo). Inoltre, la sentenza impugnata
non avrebbe motivato sulla sussistenza del contestato ritardo del ricorrente nel chiedere il fallimento (e sul tempo a partire dal quale avrebbe dovuto attivarsi) né sul danno derivato dalla sua inerzia (considerato che la società era inattiva dal 2009 e la sentenza impugnata ha apoditticamente affermato che essa nello stesso anno si trovava in «uno statico equilibrio economico»; solo il 29 maggio 2015 lo COGNOME, che non ne era amministratore, è stato nominato liquidatore dell’ente; egli non potrebbe rispondere, come erroneamente affermato dal Giudice di appello, per un aggravamento anteriore a tale ultima data).
2.1.4. Con il quarto motivo è stato addotto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo (quantomeno della colpa grave), alla luce della documentata azione civile intentata nell’interesse della fallita e volta a recupero delle somme versate all’unico creditore, rigettata perché improponibile (per difetto di un presupposto di fatto) ma non ritenuta temeraria dalla Corte civile di merito: il che escluderebbe la colpa grave (che nella specie dovrebbe, per l’appunto, «risiedere nella temerarietà pacifica della domanda giudiziale»); e la motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe chiarito perché tale azione civile sarebbe temeraria, riproporrebbe la medesima argomentazione viziata spesa dal Tribunale.
2.1.5. Con il quinto motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave, richiamando il difetto di elementi probatori dimostrativi di un aggravamento del dissesto e la prova fornita dalla difesa della sussistenza del già richiamato contenzioso civile allorché il ricorrente ha assunto la carica di liquidatore e di cui lo COGNOME non poteva prevedere l’esito (considerato pure che la lite non è stata ritenuta temeraria); ed evidenziando che la Corte di appello avrebbe riproposto la motivazione viziata resa dal Tribunale.
2.1.6. Con il sesto motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata sul difetto di elementi positivamente valutabili nonostante quanto dedotto dalla difesa.
Il procedimento è stato celebrato in pubblica udienza, a seguito della richiesta di discussione orale tempestivamente avanzata ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal difensore del ricorrente, il quale – allorché era già stata disposta l trattazione orale (cfr. provvedimento del 29 maggio 2024 del Presidente Titolare della Sezione) – ha fatto pervenire la rinuncia alla medesima richiesta (cfr. rinuncia in data 31 maggio 2024).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
1. Deve, anzitutto, rilevarsi che la rinuncia alla discussione orale formulata dalla parte ricorrente è priva di effetto e, pertanto, sono state ritualmente raccolte le conclusioni rassegnate in udienza dal Sostituto Procuratore generale, non dovendosi procedere alla trattazione scritta: «l’opzione per la trattazione orale è irretrattabile» e la rinuncia «non determina il mutamento del rito in quello cartolare», in quanto «la scelta della forma di trattazione orale lo svolgimento del procedimento secondo un iter differenziato rispetto a quello previsto per la trattazione scritta, avendo già inciso direttamente sulle conseguenti facoltà processuali delle altre parti, le quali hanno maturato il legittimo affidamento nella possibilità di articolare le loro richieste difese in udienza» (Sez. 1, n. 28396 del 28/03/2024, Lazri, n.m.; cfr. pure Sez. 1, n. 31891 del 03/05/2023, Lai, n.m.), «sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza» (Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520 – 01; Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207 – 01).
2. Il primo motivo è infondato.
Le Sezioni Unite, chiamate a chiarire i limiti entro i quali il giudice penale investito della cognizione dei reati di bancarotta ex artt. 216 s. legge fall., può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento (in particolare, in relazione al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell’imprendito rispetto ai quali hanno escluso che sussista tale sindacato), hanno argomentato più in generale sui rapporti tra giudizio penale avente ad oggetto fatti di bancarotta e dichiarazione di fallimento (Sez. U, n. 19601/2008, COGNOME, cit.), offrendo le coordinate utili ad esaminare anche il profilo di censura qui dedotto, ossia la rilevabilità o meno da parte del giudice penale dell’inesistenza della sentenza dichiarativa di fallimento perché pronunciata quando già era già decorso un anno dall’estinzione della società.
L’Alto consesso ha osservato che «nella struttura delle fattispecie di bancarotta di cui agli artt. 216 e s. della I. fall., il presupposto formale» c rileva («perché possano essere prese in considerazione, ai fini della responsabilità penale, le condotte specificamente contemplate dalle norme») non va individuato nella «condizioni di fatto richieste per il fallimento (o l’ammissione alle altre procedure concorsuali) di un’impresa» ma «consiste nella esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento»: «in altri termini, nella strutt dei reati di bancarotta “la dichiarazione di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale”, e non per i fatti con essa accertati»;
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«sicché, in quanto atto della giurisdizione richiamato dalla fattispecie penale, la sentenza dichiarativa di fallimento è insindacabile in sede penale» ed essa «vincola il giudice penale (purché esistente e non revocata)» (Sez. U, n. 19601/2008, COGNOME, cit.). Difatti, «in generale, va rilevato che l’atto giurid richiamato in una fattispecie penale conta per gli effetti giuridici che esso produce e non per i fatti con esso definiti»; e «quando un atto giuridico è assunto quale dato della fattispecie penale (non importa se come elemento costitutivo del reato o come condizione di punibilità), esso è sindacabile dal giudice penale nei soli limiti e con gli specifici mezzi previsti dalla legge» (ivi). E nel caso in cui, «come nella specie, si tratti di un provvedimento giudiziale, il giudice penale non ha alcun potere di sindacato, dovendo limitarsi a verificare l’esistenza dell’atto e la sua validità formale», poiché «quando elemento della fattispecie è una sentenza, il giudice penale non è abilitato a compiere alcuna valutazione, neppure incidentale, sulla legittimità di essa, perché le sentenze, a prescindere dalla loro definitività, hanno un valore erga omnes che può essere messo in discussione solo in via principale, con i rimedi previsti dall’ordinamento per gli errori giudiziari (e cioè con i mezzi ordinari o straordinari di impugnazione previsti dalla disciplina processuale» (ivi).
Proprio alla luce del quadro ermeneutico tratteggiato dalle Sezioni Unite, condivisibilmente la giurisprudenza di legittimità:
ha evidenziato che la sentenza dichiarativa del fallimento «non può essere sindacata dinanzi al giudice penale nemmeno per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione», che devono essere «fatti valere nella sede propria, costituita dal reclamo – da proporre dinanzi alla Corte d’appello – avverso la pronuncia del Tribunale fallimentare» (cfr. Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269454-01, relativa a un’ipotesi in cui si era dedotta la mancata notifica dell’istanza di falliment all’amministratore in carica dell’ente e la pronuncia della sentenza da parte di giudice incompetente);
ed ha evidenziato come non possa consentirsi «una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile non in sede propria ma nell’ambito di un processo penale, destinato, invece, solo a valutarne le eventuali conseguenze, sul piano esclusivamente penale, e non a soppesarne la correttezza giuridica» (Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, COGNOME, Rv. 273188 – 01, che così si è espressa «nel caso in cui l’imputato di un reato fallimentare non legittimato ad opporsi alla sentenza dichiarativa del fallimento»).
2.1. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche nella fattispecie in esame, quantunque il ricorrente abbia prospettato l’inesistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.
In effetti, la giurisprudenza civile ha qualificato come «giuridicamente inesistente» la sentenza dichiarativa di fallimento resa oltre il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall’art. 10 legge fall. (cf Sez. 1 civ., ord. n. 6324 del 02/03/2023, Rv. 667131 – 01; Sez. 1 civ., n. 11984 del 19/06/2020, Rv. 657960 – 01). Purtuttavia, la medesima giurisprudenza ha chiarito che «la cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o che emana un provvedimento abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere fatta valere in ogni tempo, mediante un’azione di accertamento negativo»; ma «ciò non esclude che la parte possa dedurre tempestivamente l’inesistenza giuridica con i normali mezzi di impugnazione, stante l’interesse all’espressa rimozione di un atto processuale efficace» (così, tra le altre, Sez. 6 – 2 civ., ord. n. 3810 del 07/02/2022, Rv 663968 – 01). In altri termini, per ottenere l’«espressa rimozione del provvedimento processuale viziato, anche se materialmente esistente», occorre comunque investire il giudice civile. Ragion per cui, a fortiori in sede penale esso non può essere sindacato nei termini assunti dal ricorrente; e ciò proprio in conformità con il limite di apprezzamento del giudice penale – come delineato dalle Sezioni Unite penali – che ha ad oggetto la sola verifica dell’«esistenza dell’atto» e della «sua validità formale» (Sez. U, n. 19601/2008, COGNOME, cit.), ossia la verifica di quella che la giurisprudenza civile di legittimità indica come «materiale» esistenza «di un atto processuale efficace» (Sez. 6 – 2 civ., ord. n. 3810/2022, cit.); «ferma restando, ove sia già intervenuto irrevocabilmente il giudicato penale di condanna, la facoltà del condannato di attivare la procedura di revisione, ex art. 630, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.», qualora sia stato rimosso, nella sede sua propria, il provvedimento decisorio radicalmente viziato reso dal giudice fallimentare (Sez. U, n. 19601/2008, COGNOME, Rv. 239399 – 01, che richiama Sez. 5, n. 3670 del 05/02/1992, COGNOME, Rv. 189788 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto ha erroneamente denunciato con riguardo alla quaestio iuris dedotta con il primo motivo, un vizio di motivazione della sentenza impugnata (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05).
Il terzo motivo è nel complesso infondato.
4.1. Anzitutto, esso è manifestamente infondato nella parte in cui ha censurato l’utilizzabilità al fine della decisione (resa all’esito di giud abbreviato condizionato) di quanto riportato nelle relazioni del curatore in atti (e segnatamente di quanto appreso da NOME COGNOME).
Questa Corte ha in più occasioni osservato che «in tema di prova documentale, le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono sicuramente ammissibili in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società»; tanto che è corretto l’inserimento della relazione diretta al giudice delegato nel fascicolo del dibattimento, «in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all’inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare»; e «certamente possono essere veicolate attraverso lo scritto del curatore i contributi di conoscenza forniti dalle persone che lo stesso ha avuto modo di ascoltare e le cui parole ha verbalizzato» (Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270599 – 01; cfr. pure Sez. 5, a n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589 – 02, in motivazione; Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, COGNOME, Rv. 257650 – 01; Sez. 5, n. n. 39001 del 09/06/2004, COGNOME, Rv 229330). Nel caso di specie, non occorre dilungarsi oltre, bastando osservare che – come, per vero, dedotto dalla stessa difesa – si è preceduto nelle forme del rito abbreviato condizionato (all’acquisizione di una sentenza), con la conseguenza che non vi è dubbio sull’utilizzabilità di quanto rassegnato dal curatore anche nella parte in cui ha richiamato le dichiarazioni di un altro soggetto (il quale non consta aver rivestito la qualità di indagato o imputato nel medesimo procedimento e in procedimento connesso o collegato, non dovendosi neppure immorare sui princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di utilizzabilità di quanto riportato dal curatore perché appreso da tali categorie di soggetti, segnatamente in mancanza di richiesta di esame di essi da parte dell’imputato, né in ordine ai relativi parametri di valutazione: cfr. per tutte Se 5, a n. 17828/2023, cit.; Sez. 5, n. 24781/2017, cit.). 4.2. Nel resto, il motivo in esame è infondato. Invero, in tema di bancarotta semplice: Corte di Cassazione – copia non ufficiale
«l’aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall. deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economicofinanziaria dell’impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l’aumento di alcune poste passive» (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920 01);
«per dissesto deve intendersi, non tanto una condizione di generico disordine dell’attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di proseguire
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l’attività, può comportare l’aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l’inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori» (Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli, Rv. 250934 – 01, in motivazione), ossia può comportare «un sempre maggiore squilibrio economico-finanziario complessivo» dell’impresa (Sez. 5, n. 27634/2019, cit.);
– la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte, per quel che qui rileva, del liquidatore (cfr. artt. 224, comma 1, legge fall.) « punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma in concreto da una provata e consapevole omissione» (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823 – 01).
Nel caso in esame, alla luce di quanto esposto dal curatore fallimentare, senza che possa ravvisarsi alcun travisamento della prova (segnatamente per invenzione, vale a dire per l’utilizzazione di un dato probatorio inesistente «che abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica»: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), la Corte di merito ha evidenziato che la società non era operativa da lungo tempo (dal 2009) quando l’imputato ne è stato nominato liquidatore (nel 2015), ed era inoltre del tutto priva di beni funzionali all’esercizio della propria attivit pertanto, del tutto impossibilitata a far fronte all’obbligazione assunta verso una società di leasing (avente ad oggetto i canoni relativi all’immobile oggetto del contratto de quo), così ricorrendo un inevitabile squilibrio economico in presenza del quale lo COGNOME (edotto di esso) non ha presentato istanza di fallimento ma (nel 2017) ha incoato un’azione civile nei confronti del detto creditore (pretestuosa e, comunque, non accolta) – verso il quale la società non aveva adempiuto all’obbligo di versare i canoni (cfr. pure la sentenza di primo grado) così determinando un ulteriore aggravamento del dissesto (sia in relazione agli interessi maturati che alla soccombenza). In tal modo i Giudici del merito, con motivazione congrua e logica nonché conforme ai princìpi sopra richiamati, hanno evidenziato come, in mancanza di ogni redditività e in presenza di un debito che non poteva essere onorato (e in crescita), la condotta dell’imputato con la prescritta grave negligenza – abbia reso ancora deteriore l’esposizione della società. E tale iter non può dirsi qui neppure compiutamente censurato dal ricorso nella parte in cui ha dedotto che il curatore del fallimento non ha fatto riferimento ad una insinuazione al passivo della società di leasing anche per recuperare le spese legali (bensì solo per capitale, penale e interessi): al riguardo è dirimente considerare che l’aggravamento del dissesto, ossia il peggioramento della situazione debitoria dell’impresa, con incremento del danno per i suoi creditori, prescinde dalla successiva insinuazione al passivo di essi; e Corte di Cassazione – copia non ufficiale
che, peraltro, la motivazione ha fatto più ampio riferimento all’ingravescente condizione economica della società – del tutto incapace di svolgere la propria attività – anche in ragione del maturare degli interessi. Non occorre, poi, dilungarsi per osservare che – contrariamente a quanto assunto dalla difesa all’imputato, nei termini predetti, non si è attribuita la responsabilità per un condotta omissiva anteriore alla sua assunzione della carica di liquidatore.
5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Come già osservato a proposito del terzo motivo, la Corte di merito ha reso una motivazione congrua in ordine all’attribuzione all’imputato di una condotta gravemente colposa. E tale impianto argomentativo – che ha avuto riguardo non alla sola instaurazione di un giudizio civile da parte dell’imputato nell’interesse della società, bensì allo stato complessivo dell’impresa già da anni, a lui noto (ossia la totale assenza di beni per svolgere la propria attività e, conseguenza, l’impossibilità di onorare gli ingenti debiti contratti, i cui accessor continuavano a maturare) – non è stato oggetto di una compiuta critica di legittimità da parte della difesa, che del tutto erroneamente ha identificato l’elemento soggettivo del reato – vale a dire la colpa grave che deve caratterizzare la mancata tempestiva richiesta del fallimento dell’ente (che, come già osservato, «può essere desunta da una provata e consapevole omissione»: Sez. 5, n. 18108 /2018, cit.) – con la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. (non ritenuta dal Giudice civile) che: attie all’azione civile (da distinguersi dal fatto omissivo in contestazione), «ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo» (Sez. 3 civ., ord. n. 36591 del 30/12/2023, Rv. 669749 01; cfr. pure Sez. 3 civ., ord. n. 19948 del 12/07/2023, Rv. 668146 – 01) e, dunque, opera nel caso in cui la medesima azione civile «appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali» (Sez. 2 civ., ord. n. 27646 del 30/10/2018, Rv. 651031 – 01; cfr. pure Sez. U civ., ord. n. 2420 del 19/02/2002, Rv. 552357 – 01); e la cui mancata affermazione da parte del giudice civile non impedisce certo in sede penale di qualificare come condotta gravemente colposa, sulla base del compendio probatorio, il fatto che rileva sub specie dell’art. 217, comma 1, n. 4, legge fall. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6. Il quinto motivo è inammissibile in quanto, lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla motivazione con la quale il provvedimento impugnato ha rigettato il gravame, la cui congruità e conformità al diritto sono già state rimarcate retro, finisce col contestare la sussistenza della prova del reato (non
solo sotto il profilo soggettivo ma anche sotto quello oggettivo) per il tramite d una prospettazione in fatto che ha compendiato le allegazioni contenute nell’atto di appello, il che non consente neppure di ravvisare, nel motivo in esame, la specifica prospettazione di un travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.) e, a ben vedere, ha reiterato il medesimo ordine di doglianze già disatteso dal Giudice di secondo grado (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01).
Il sesto motivo è inammissibile in quanto la Corte di merito ha negato i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, rimarcando, in maniera corretta, l’irrilevanza ex se dello stato di incensuratezza dell’imputato e (come già aveva fatto il Tribunale) l’insussistenza di elementi passibili di favorevole apprezzamento (cfr. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01: «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale [… non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato»), in particolare in difetto di qualsivoglia iniziativa del ricorrente nei confronti dei creditori; e iter non può essere ritualmente censurato in questa sede mediante la prospettazione, peraltro generica, di elementi di fatto meritevoli di vaglio, non potendosi con evidenza neppure trarre l’asserita illogicità della motivazione dall’erroneo asserto secondo cui l’estinzione della società fallita avrebbe impedito all’imputato di attivarsi in favore dell’unico creditore insoddisfatto, né incidend sulla tenuta della medesima motivazione la presenza di un unico creditore insinuatosi nel passivo fallimentare. 8. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/06/2024.