Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38449 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38449 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Santa Maria del Cedro il DATA_NASCITA
COGNOME NOME COGNOME NOME, nato a Firenze il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurat AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità de
ricorsi;
lette le conclusioni del difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, avvocato NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto ricorsi e il favore delle spese di lite del grado;
lette le conclusioni del difensore dei condannati, avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, ch ha replicato al Pubblico ministero e ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di cassazione, Quinta sezione penale, dichiarava inammissibili, nella parte concernente l’affermazione di pena responsabilità, i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza del 3 maggio 2022 della Corte di appello di Firenze, ch ne aveva ribadito la colpevolezza quali concorrenti (nelle rispettive qualit consigliere di amministrazione, poi amministratore delegato e poi liquidatore, primo, e di presidente del consiglio di amministrazione, il secondo) nel reato bancarotta fraudolenta distrattiva ai danni della RAGIONE_SOCIALE, fal il 5 febbraio 2014.
Nei giudizi di merito gli imputati avevano sostenuto, come linea difensiva comune, la tesi della c.d. bancarotta riparata, a seguito dell’interve azzeramento delle fondamentali poste debitorie della società ad opera di alt concorrente nel reato, NOME COGNOME (amministratore di fatto, socio di maggioranz e dominus del gruppo).
I motivi degli originari ricorsi per cassazione, che ponevano nuovamente il tema, erano considerati privi di specificità, in quanto reiterativi di iden doglianze già disattese dalla Corte di appello con motivazione giudicata corretta diritto, congrua e completa in punto di fatto e non efficacemente avversata.
2.1. La Corte di cassazione ribadiva dunque che, perché la fattispecie invocat potesse operare, era necessario che l’atto riparatorio fosse stato compiuto favore della società, cui sarebbe spettato poi di decidere autonomamente circa l destinazione da imprimere alle risorse reintegrate al patrimonio social rappresentando esso la reale e principale garanzia per le ragioni creditorie.
Ogni diverso ragionamento determinerebbe, infatti, effetti distorsiv L’amministratore, che si fosse appropriato di risorse sociali prima del falliment avesse poi estinto il suo obbligo fideiussorio per un importo corrispondente al somme distratte, rimarrebbe punibile, per avere dirottato le risorse stesso ve uno o più creditori, a sua discrezione, infrangendo la par condicio e le eventuali regole di gradazione dei crediti.
2.2. Ferma la necessità che le risorse distratte fossero nuovamente tempestivamente messe a disposizione della società, nella specie il ceto creditor non risultava neppure risarcito per intero e in forma integrale. In tali termini a ineccepibilmente concluso la sentenza di appello, dopo aver ritenuto non provato – alla stregua di apprezzamento ritenuto, in sede di legittimità, esaustiv incensurabile – il versamento di 1.800.000 euro nei confronti di fornito dipendenti ed erario.
Avverso la sentenza di cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME COGNOME hanno proposto ricorso per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625 cod. proc. pen., mediante unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiduci
Nel motivo unico, in cui l’atto è strutturato, i ricorrenti – dopo tratteggiato le caratteristiche del mezzo straordinario di impugnazione da lo azionato, e dopo avere ripercorso le censure già sottomesse all’attenzione questa Corte e i relativi esiti decisori – assumono che la sentenza di legittimi incorsa in un duplice, correlato, errore percettivo.
Sarebbe frutto di falsata rappresentazione della realtà l’affermazione c COGNOME avrebbe soddisfatto un unico creditore sociale (la Banca di Credit Cooperativo Fiorentino), perché contrastante con gli elementi di prova documentale indicati nei ricorsi straordinari.
Tale falsata rappresentazione dipenderebbe da una falsata lettura dei ricor originari (incluso quello proposto da COGNOME), nella parte in cui essi tendevano evidenziare il travisamento omissivo della prova sul punto, operato dai giudici d merito.
La trattazione dei ricorsi è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell’art comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Il Procuratore AVV_NOTAIO, la difesa dei ricorrenti e la difesa della Cura RAGIONE_SOCIALE hanno ritualmente concluso come in epigrafe.
Sono altresì pervenute, ma solo in data 19 giugno 2024, le conclusioni del difensore delle parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 18651 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686-01; n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280-01) che l’errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e og del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un er percettivo causato da una svista, o da un equivoco, in cui la Corte di cassazio sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso; errore ulteri connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, vizi dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, ment qualora la causa dell’errore verificatosi (o additato come tale) non sia identific
esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva, e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, si è al più di fronte ad un errore di giudizio, non deducibile mediante l’impugnazione straordinaria.
Alla stregua di tali principi, i proposti ricorsi straordinari non meritano accoglimento già per il fatto che essi ruotano intorno ad una tesi giuridica opposta a quella – non rivisitabile in questa sede, perché chiaramente frutto di attività interpretativa e di giudizio – recepita dalla sentenza impugnata, secondo la quale, ai fini della declaratoria di non punibilità da c.d. bancarotta riparata, i fondi distrat andavano restituiti alla società, e non partitamente ai singoli creditori sociali.
Al di là di tale, pur assorbente, rilievo, i ricorrenti ripropongono, sotto forma di impugnazione straordinaria, il medesimo vizio di travisamento della prova, già denunciato, senza esito favorevole, con i ricorsi ordinari.
Il vizio di travisamento della prova, tuttavia, non dedotto (o infruttuosamente dedotto) con il ricorso per cassazione, non può mai costituire motivo di successivo ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., non configurandosi in tal caso, nella decisione della Corte Suprema, alcuna errata rappresentazione percettiva degli atti (Sez. 3, n. 14509 del 31/01/2017, Romeo, Rv. 270394-01) e non essendo sindacabili, come si ribadisce, eventuali suoi errori valutativi e di giudizio (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686-01: v. anche, sul punto, Sez. 1, n. 17446 del 30/01/2018, COGNOME).
Seguono la reiezione dei ricorsi odierni e la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
I ricorrenti debbono essere altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla RAGIONE_SOCIALE, costituita parte civile; spese che, tenuto conto dell’impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo.
Non dà invece luogo a rifusione di spese l’attività defensionale svolta in favore delle parti civili ulteriori. Le relative conclusioni appaiono infatti tardive, in quant presentate oltre il termine dei cinque giorni antecedenti l’udienza odierna, stabilito dall’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, come conv.; termine le cui unità di tempo si computano, come in ogni caso in cui è stabilito solo il momento finale, intere e libere, a norma dell’art. 172, comma 5, dello stesso codice (v. Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269673-01).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanz difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 5.530,00, ol accessori di legge.
Così deciso il 24/06/2024