Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1806 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1806 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIGLIANO BIELLESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, dottAVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, nonché la memoria trasmessa nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 1° marzo 2023 la Corte d’appello di Torino: a) ha confermato la decisione di primo grado, quanto all’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME, in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale che gli erano stati contestati quale amministratore unico dal 20 dicembre 2006 – quando era subentrato al fratello NOME – sino al 23 febbraio 2010 della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 23 giugno 2011; b) in riforma della stessa decisione, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti, ha rideterminato la pena principale in anni due e mesi quattro di reclusione, ha eliminato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e, infine, ha ridotto la durata delle pene accessorie previste dall’art. 216, ult. comma, I. fall.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. at cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale, pur prendendo atto delle condotte reintegrative del patrimonio della fallita poste in essere dal COGNOME prima della dichiarazione di fallimento (si tratta, secondo quanto assume il ricorso di pagamenti, da parte del RAGIONE_SOCIALE, anche avvalendosi di propri parenti, di alcuni debiti della società maturati nel corso della propria amministra2:ione), omesso di considerarne la rilevanza come causa di esclusione del pregiudizio dei creditori, con conseguente insussistenza del fatto. Aggiunge il ricorso che tali pagamenti erano intervenuti in epoca successiva al contratto di affitto di ramo d’azienda del 10 aprile 2009, operazione nell’ambito della quale entrambe le sentenze di merito avevano, sempre secondo il ricorso, cristallizzato la manovra distrattiva realizzata dall’imputato. La sentenza della Corte d’appello – si osserva – aveva trascurato di attribuire rilievo al fatto che il COGNOME avesse finanziato personalmente la società tra il giugno e l’agosto 2009, ossia di considerare la sussistenza della cd. bancarotta riparata.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere la Corte territoriale disatteso la plausibile tesi difensiva prospettata dall’imputato di essersi progressivamente disinteressato della tenuta delle scritture contabili e degli adempimenti fiscali, in epoca successiva alla conclusione del contratto di affitto d’azienda. Peraltro, a
quest’ultima operazione aveva fatto seguito, come osservato supra sub 2.1, il pagamento di debiti sociali con l’impiego di risorse personali.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale respinto la richiesta di conversione della pena detentiva breve in per alternativa, ritenendo in termini apodittici che il COGNOME non avrebbe adempiuto le prescrizioni e omettendo di confrontarsi con i parametri indicati dall’art. 133 cod. pen.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art.. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso nonché memoria di replica nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto introduce il tema della cd. bancarotta riparata che non è stato prospettato con l’atto di appello e che richiede una serie di accertamenti in fatto non demandabili a questa Corte. Infatti, la bancarotta cosiddetta “riparata” si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicché è onere dell’amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922 – 01).
La circostanza dell’intervento di alcuni pagamenti da parte dell’imputato è stata dedotta nell’atto di appello solo per sostenere l’incompatibilità logica di tale condotta con il dolo della ritenuta bancarotta documentale, senza null’altro aggiungere.
Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità, dal momento che non si confronta con l’articolata ricostruzione della Corte territoriale che ha correlato l’omesso aggiornamento delle scritture contabili proprio al realizzarsi delle condotte distrattive e alla scelta di una totale evasione del pagamento delle imposte. È stato in tal modo individuato, in termini che non manifestano alcuna illogicità, il dolo specifico dell’imputato, non eliso dai pagamenti dei quali s’è
detto, per l’assorbente ragione che il ridotto importo delle somme versate (peraltro dal fratello dell’imputato, secondo quanto osservato dalla sentenza impugnata, in termini non oggetto di specifica e documentata contestazione del ricorso) è stato ritenuto spiegabile dalla Corte territoriale con l’intento di ritardare iniziative esecutive e la stessa dichiarazione di fallimento.
Il terzo motivo è inammissibile dal momento che la richiesta di applicazione di pena sostitutive, ai sensi dell’art. 53 I. 689 del 1981, è stata razionalmente rigettata dalla Corte territoriale (per i limiti del sindacato di questa Corte in subiecta materia, v., ad es., Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276716 – 0), alla luce di una serie di precedenti legati prevalentemente allo svolgimento dell’attività imprenditoriale che hanno condotto i giudici di merito ad escludere, prima ancora che la solvibilità del condannato, ai sensi dell’art. 58, comma 2, I. 689 del 1981 (Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, Majer, Rv. 283954 – 0), la stessa meritevolezza del beneficio alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 23/11/2023