Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16406 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16406 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
Tutto ciò – osserva il ricorrente – aveva indotto il Tribunale di Firenze – Sezione fallimentare, a scioglimento della riserva sulla domanda di COGNOME d’ammissione al passivo fallimentare, a ritenere compensato l’importo asseritamente distratto, appostato nel bilancio della società fallita, quale credito vantato nei suoi riguardi (unitamente al coimputato COGNOME) e la surroga dello stesso COGNOME nel credito vantato dalla Banca di Credito Cooperativo Fiorentino, quale effetto della liquidazione di tale debito della società da parte del menzionato COGNOME nonchØ l’esistenza di rilevanti esborsi per estinguere i debiti della società fallita, quantomeno nei confronti di lavoratori professionisti e fornitori.
2.2. Si dà, poi, conto (§ 3) del percorso motivazionale sulla cui base la Sezione Quinta di questa Corte ha fondato la pronuncia d’inammissibilità del ricorso di COGNOME e dei coimputati, censurando il duplice errore di fatto in cui la sentenza sarebbe incorsa.
Il primo errore di fatto consisterebbe nell’aver insistentemente richiamato nella sentenza la circostanza secondo la quale l’atto riparatorio di NOME COGNOME era stato diretto al soddisfacimento di un unico creditore, ovverosia la Banca di Credito Cooperativo Fiorentino.
Il secondo errore di fatto, strettamente legato al primo, consisterebbe nel non avere adeguatamente esaminato i motivi di ricorso proposti nell’interesse degli imputati e, in particolare, quello di COGNOME, tendenti a evidenziare il travisamento per omissione, da parte del giudice di appello, di elementi di prova documentale conducenti a dimostrare inequivocabilmente come COGNOME, nel corso dell’esercizio 2012, avesse ripianato i debiti della fallita anche nei confronti di terzi.
In definitiva, il Giudice a quo avrebbe mostrato di non avere preso in esame sia la nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2012, sia il provvedimento assunto dal Tribunale fallimentare di Firenze a scioglimento della riserva sulla richiesta di COGNOME di ammissione al passivo fallimentare.
2.3. Nella parte conclusiva del ricorso si sostiene che sarebbero i fatti processuali a evidenziare l’omessa disamina di tali atti.
Detta conclusione discenderebbe, invero, dal fatto che la sentenza oggetto di ricorso (p. 15) ha erroneamente affermato la «mancanza di decisività della questione, in assenza di un atto che rimetta a disposizione della società le risorse distratte, da utilizzare secondo criteri di buona
amministrazione e nel rispetto della graduazione dei crediti», poichØ dalla motivazione della stessa sentenza della Sezione Quinta si desumerebbe che la questione attinente all’avvenuto pagamento da parte di COGNOME di debiti vantati da terzi nei confronti della fallita rivestiva, invece, rilievo cruciale, avendo la sentenza oggetto di ricorso straordinario ribadito il principio di diritto – non condiviso dal ricorrente – per cui non sarebbe configurabile la bancarotta riparata qualora l’autore della distrazione abbia ripianato la posizione debitoria della società nei confronti di un unico creditore, lasciando insoddisfatti altri.
Secondo il ricorrente – in disparte il dato meramente contabile che sia stata la surrogazione nel credito della Banca di Credito Cooperativo Fiorentino a consentire la compensazione della posta debitoria relativa alla distrazione di risorse sociali compiuta da COGNOMEe COGNOME) – la circostanza che tutti i creditori fossero stati soddisfatti in epoca antecedente al fallimento priverebbe di ogni rilievo la violazione della par condicio che la sentenza pone quale condizione ostativa al ricorrere della c.d. bancarotta riparata.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso straordinario.
La parte civile curatela fallimentare della “RAGIONE_SOCIALE, in data 20 giugno 2024, ha depositato memorie, chiedendo il rigetto del ricorso straordinario e la liquidazione delle spese.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria con la quale ribadisce, ulteriormente articolandole, le ragioni a sostegno del ricorso straordinario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario dev’essere rigettato per le ragioni che s’indicano di seguito.
Non Ł superfluo premettere che il ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art. 625bis cod. proc. pen. Ł stato ritualmente esperito da COGNOME poichØ la legittimazione alla proposizione di tale rimedio spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, COGNOME, Rv. 252935;Sez. 5, n. 14058 del 04/04/2024, Cristiano, Rv. 286330).
Nel caso che ci occupa – come indicato in premessa – la Sezione Quinta penale di questa Corte ha pronunciato sentenza di annullamento limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari.
Trascorrendo al merito della questione, ai fini dell’individuazione dell’errore di fatto di cui all’art. 625- bis c.p.p., tale deve ritenersi solo quello che sia costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte nella lettura degli atti del giudizio di legittimità e connotato dall’influenza esercitata sulla decisione, in tal senso “viziata”, dall’inesatta percezione di dati processuali (Sez. U., n. 16103 del 27.3.2002, Basile, Rv. 221284).
Si Ł chiarito che, esulando dall’errore di fatto ogni profilo di diritto o valutativo, esso coincide con l’errore revocatorio – secondo l’accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della “invenzione” ovvero dell'”omissione” – in cui sia incorsa la stessa Corte di cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio;errore ulteriormente connotato dall’influenza esercitata sul
processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso mentre, qualora la causa dell’errore verificatosi (o additato come tale) non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, si Ł al piø di fronte ad un errore di giudizio, non deducibile mediante l’impugnazione straordinaria.
Alla stregua di tali principi, il proposto ricorso straordinario non merita accoglimento per un duplice ordine di ragioni.
3.1. Secondo il ricorrente l’affermazione della Sezione Quinta sull’impossibilità di configurare nel caso di specie la bancarotta riparata deriverebbe dalla mancata lettura dei ricorsi originari e, segnatamente, della parte in cui si evidenziava l’omessa considerazione, da parte della Corte di appello, della nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2012 e del provvedimento assunto dal Tribunale fallimentare di Firenze a scioglimento della riserva sulla richiesta d’ammissione al passivo fallimentare di NOME COGNOME.
Osserva preliminarmente sul punto il Collegio che la Sezione Quinta, al paragrafo 2.1. (p. 13 e s. della sentenza oggetto di ricorso straordinario), ha svolto un’articolata motivazione in diritto in tema di bancarotta riparata alla cui stregua ha ritenuto di condividere la tesi della Corte di appello relativamente all’impossibilità di attribuire rilievo all’atto asseritamene riparatorio posto in essere da COGNOME
Ha, infatti, ribadito la correttezza dell’indirizzo ermeneutico consolidato secondo cui «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare Ł un reato di pericolo concreto, in cui l’atto di depauperamento deve risultare idoneo a esporre a pericolo l’entità del patrimonio della società, in relazione alla massa dei creditori, e deve permanere tale fino all’epoca che precede l’apertura della procedura fallimentare» (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562; Sez. 5, n.50081 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271437). Dunque, ha chiarito che la “riparazione” deve essere integrale e in favore dell’intera massa creditoria: solo se presenta tali requisiti, Ł idonea ad annullare la portata pregiudizievole della precedente condotta distrattiva. In particolare, ha affermato (p. 14) che «un’effettiva e integrale reintegrazione – rispetto all’intera massa creditoria – possa avvenire solo attraverso un atto che rimetta a disposizione della società le risorse distratte, da utilizzare secondo i criteri di buona amministrazione e nel rispetto delle norme di legge e della graduazione dei crediti».
Tale valutazione costituisce apprezzamento di merito e non errore percettivo, che difatti non emerge dalla motivazione della sentenza della Sezione e, anzi, Ł razionalmente sostenuto proprio dal passo della motivazione laddove si precisa che «Un’operazione come quella posta in essere da COGNOME – che paga integralmente uno solo dei creditori, senza che tale operazione sia posta in correlazione a specifiche esigenze della società – non comporta un’effettiva e integrale reintegrazione del patrimonio e certamente non fa venire meno completamente il pregiudizio determinato dall’operazione distrattiva per l’intera massa dei creditori».
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso straordinario, nello svolgere detto apprezzamento di merito, la sentenza della Sezione Quinta ha ben avuto in considerazione la circostanza che COGNOME oltre ad avere estinto il debito nei confronti della Banca di Credito Cooperativo Fiorentino, assume di avere pagato altri debiti per un totale di € 1.800.000, ma ha valutato come aderente alle risultanze di prova e scevra da fratture logiche l’affermazione della Corte di appello secondo cui tale circostanza non era stata dimostrata. Rileva, infatti, la Sezione Quinta a p. 14 della sentenza oggetto di ricorso straordinario che «Quanto al presunto pagamento della somma di euro 1.800.000,00, che il COGNOME avrebbe effettuato per definire i debiti della “RAGIONE_SOCIALE” nei confronti di fornitori, dipendenti ed erario, va rilevato che la Corte di appello non l’ha ritenuto provato, fondando tale valutazione sulla base delle dichiarazioni
del curatore e di un’annotazione di polizia giudiziaria (che, peraltro, era stata invocata anche dall’appellante)».
E, ancora, osserva il Collegio, che il tema che il ricorrente afferma essere stato negletto Ł, invece, puntualmente riportato nella sintesi dei motivi del ricorso originario (p. 5), laddove si fa espresso riferimento alla tesi degli imputati secondo cui la “riparazione” «sarebbe pienamente confermata dal fatto che il Giudice delegato al fallimento della RAGIONE_SOCIALE avrebbe ammesso l’imputato allo stato passivo, dichiarando la compensazione tra il credito (…)».
Conclusivamente, il fatto che la Sezione Quinta abbia ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello in punto di esclusione dell’istituto della bancarotta riparata rappresenta il frutto di una consapevole valutazione giuridica, la cui condivisibilità non può rappresentare l’oggetto del ricorso straordinario, per le ragioni indicate in premessa.
3.2. A tali considerazioni si aggiunge, in senso dirimente al rigetto del ricorso straordinario, il rilievo che con detto strumento COGNOME ha riproposto il medesimo vizio di travisamento della prova, già denunciato, senza esito favorevole, con il ricorso ordinario.
Va qui richiamato il consolidato e condiviso principio espresso in sede di legittimità secondo cui il vizio di travisamento della prova non dedotto (o infruttuosamente dedotto) con il ricorso per cassazione, non può mai costituire motivo di successivo ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., non configurandosi in tal caso, nella decisione della Corte Suprema, alcuna errata rappresentazione percettiva degli atti (Sez. 3, n. 14509 del 31/01/2017, Romeo, Rv. 270394-01) e non essendo sindacabili, come si ribadisce, eventuali suoi errori valutativi e di giudizio (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686-01; si veda anche Sez. 1, n. 17446 del 30/01/2018, Arena).
Il ricorso dev’essere, pertanto, respinto.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Quanto al regolamento delle spese del grado, riguardo alla posizione della parte civile curatela RAGIONE_SOCIALE che ha svolto attività processuale in questa sede, le stesse vanno poste a carico dell’imputato, soccombente rispetto all’azione civile proposta nei suoi confronti e avuto riguardo all’impegno defensionale profuso – vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile curatela RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 5.530,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 31/01/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME