Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40866 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN MINIATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, riportandosi alle conclusioni già trasmesse in cancelleria
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione emessa in data 12.6.2017 dal GIP del Tribunale di Firenze, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari ex art. 216, ultimo comma, I. fall. nei confronti di NOME e NOME, determinandola nella stessa misura di quelle principali loro irrogate in relazione ai reati – diversamente ritenuti nei loro confronti dai giudici di – di concorso in bancarotta fraudolenta, distrattiva e preferenziale, nonché di concors in bancarotta semplice, contestati in relazione al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, fallita il 4.11.2015, di cui erano stati, il primo, amministratore unico per quasi tu vita della società; il secondo, presidente del consiglio di amministrazione amministratore dal 25.1.2012 al 23.12.2013.
L’imputato NOME COGNOME, unico ricorrente, è stato condannato per i soli reati concorso in bancarotta fraudolenta preferenziale, relativamente alla contestazione dei pagamenti a titolo di compensi agli amministratori dal 2012 al 2014 e con esclusione del pagamento preferenziale effettuato nei confronti di una società creditrice nel 2015 nonché di concorso in bancarotta semplice da aggravamento del dissesto (capi b e c dell’imputazione).
2.1. Egli ha proposto ricorso avverso la sentenza d’appello tramite il difensore di fiduc deducendo due diversi motivi di censura.
Con un primo argomento difensivo il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato quanto alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, nonchè dell’elemento soggettivo di tale delitto, con riguardo alla mancata configurabilità, nei suoi confronti, di un’ipotesi di bancarotta riparata.
3.1. Anzitutto, la difesa ritiene la sussistenza di un vizio di contradditorietà motivazio per contrasto del provvedimento impugnato con la consulenza tecnica difensiva e con la relazione del curatore, dalle quali vi sarebbe prova che, durante il periodo in cu ricorrente è stato amministratore della fallita, dal 2012 al 2013, non si era anco manifestato lo stato d’insolvenza (ma al più una situazione di crisi di liquidit diversamente da quanto ritenuto dalla decisione impugnata, che ha collocato temporalmente la decozione sin dall’anno 2011.
La sentenza impugnata, a giudizio della difesa, confonde il concetto di “stato di crisi di mero indebitamento – vale a dire una crisi finanziaria potenzialmente transitoria – con quello di “stato di insolvenza”, così determinando un vizio di violazione di legge per av equivocato l’art. 5 della legge fallimentare.
3.2. Con un argomento interno al primo motivo di ricorso, la difesa rappresenta la mancanza dell’elemento soggettivo del reato e, precisamente, del presupposto di consapevolezza, da parte dell’imputato, di uno stato di vera e propria insolvenza a cui agganciare le condotte di pagamento ritenute iscrivibili nella fattispecie di bancaro fraudolenta preferenziale, tanto più alla luce dell’argomento, già enunciato dell’insussistenza di tale stato nell’anno di amministrazione del ricorrente (il 2012).
Sul punto dell’elemento soggettivo e sulla necessità di argomentare della sussistenza del dolo specifico, la difesa lamenta anche un vizio di omessa motivazione (cfr. il par. 1.2.1. del ricorso).
L’insussistenza di un vero e proprio stato di insolvenza nel periodo in cui il ricorren stato amministratore della fallita determinerebbe anche la carenza dei presupposti oggettivi di configurabilità del reato di bancarotta preferenziale.
Sotto tale profilo, il ricorso deduce anche un vizio di manifesta illogicità della motivaz del provvedimento impugnato: egli, amministratore dal 2012 al 2013, non avrebbe potuto ritenersi responsabile, a titolo di bancarotta fraudolenta preferenziale, di t pagamenti a titolo di compensi disposti per gli amministratori, pari alla somma contestata di 17.764 euro, ma soltanto di quelli liquidati durante il proprio mandato gestorio, pa 10.900 euro; non potevano essergli imputati, dunque, quelli relativi all’anno 2014, in c amministratore era soltanto suo padre NOME COGNOME.
3.3. Una terza ragione di censura del motivo in esame attiene alla mancata applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di cd. bancarotta riparata al reato di bancar fraudolenta preferenziale.
Si contesta l’affermazione dei giudici d’appello circa la mancanza di versamenti nell casse della fallita successivi ai pagamenti preferenziali, poiché invece sarebbe provat indiscutibilmente il versamento da parte degli amministratori, negli anni 2013/2014, della complessiva somma di euro 64.000 a titolo di finanziamento in conto aumento capitale: 40.000 euro nel 2013 e 24.000 euro nel 2014, cifre risultanti dalla relazione d consulente della difesa, COGNOMECOGNOME COGNOME mai negate dal curatore.
La difesa dubita, altresì, dell’argomento interpretativo utilizzato dalla Corte d’Appe secondo cui l’ipotesi di bancarotta riparata non sarebbe applicabile al reato di bancarott fraudolenta preferenziale, in quanto il versamento da parte dell’imputato di una somma identica a quella pagata indebitamente ad alcuni creditori non eliminerebbe la violazione apportata alla par condicio.
Infatti, proprio in casi come quello di specie, relativi a pagamenti preferenziali conte quali rimborsi di compensi agli amministratori, nei quali accade che sia stato lo stes creditore “preferito” a versare, successivamente, nelle casse della società, somme superiori a quelle indebitamente pagate, mantenendo il credito nei confronti della falli si realizza una situazione in cui vi è il ripristino della situazione economico-giur antecedente alla condotta ritenuta fraudolenta.
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La par condicio tutelata dal legislatore ha una dimensione dinamica e non statica, attiene alla garanzia che venga rispettata la percentuale di riparto spettante per legge a ciascu creditore e non può essere intesa come mera alterazione dell’ordine stabilito dalla legge di soddisfazione dei creditori.
A giudizio della difesa, anche la giurisprudenza di legittimità può essere intesa in senso (si cita la sentenza n. 3797 del 2018).
Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’ipotesi di reato di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto.
La difesa contesta ancora una volta la conclusione dei giudici di merito, secondo cui l stato di insolvenza si sarebbe manifestato già nel 2012; di conseguenza, rileva l’erroneità e l’illogicità dell’aver ritenuto, il provvedimento impugnato, che il ricorrente avr dovuto chiedere il fallimento entro l’esercizio di bilancio 2013, in cui era anc amministratore della società in decozione.
A giudizio del ricorrente, vi sono elementi di prova che portano a collocare nel 201 l’insorgere effettivo dello stato di insolvenza e, dunque, in un tempo in cui egli rivestiva più la carica di amministratore della fallita, sicchè non poteva essere considera colui il quale aveva l’obbligo di chiedere il fallimento senza ritardo.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Corte di cassazione ha chiesto l’inammissibilit del ricorso con requisitoria scritta.
5.1. Il ricorrente ha depositato memoria di replica in cui, opponendosi alle ragioni rappresentante della Procura AVV_NOTAIO, ribadisce la fondatezza dei motivi di ricorso e conclude per l’annullamento della sentenza impgnata, rappresentando, altresì, che, in ogni caso, è comunque già decorso il termine di prescrizione del reato.
In data 16 settembre sono stati, altresì, depositati motivi nuovi dalla difesa del ricorre con i quali evidenzia la questione dell’applicabilità della figura giuridica della banca riparata alla bancarotta fraudolenta preferenziale.
5.2. La parte civile, il fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ha depositato, i 1 ottobre 2024, la revoca della sua costituzione in giudizio, mediante il difensore procuratore speciale, rappresentando che il giudice delegato ha autorizzato la curatela ad accettare la proposta di definizione transattiva del risarcimento dei danni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è inammissibile né tardivo, sicchè i reati di bancarotta preferenziale bancarotta semplice ascritti al ricorrente devono ritenersi prescritti, essendo decorsi, a data del 17.6.2024, i termini per la loro estinzione ai sensi dell’art. 157 cod. pen. e te
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conto dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione risultanti dagli a processuali (410 giorni).
In particolare, il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso – rispettivam dedicati al reato di bancarotta preferenziale ed a quello di bancarotta ex art. 217 I. per aggravamento del dissesto – non risultano manifestamente infondati né per altre ragioni inammissibili, alla luce delle ragioni addotte dalla difesa, che ha saputo instaur in tal modo un rapporto processuale serio, funzionale all’esplicarsi del giudizio legittimità, mettendo in discussione l’esistenza di uno stato di insolvenza vero e propr e la sussistenza invece di una grave crisi economica aziendale della fallita, proponendo la tesi della bancarotta riparata, con cenni alla posizione gestoria limitata temporalmen del ricorrente.
Quanto al primo motivo, particolarmente efficace è l’esposizione delle ragioni che attengono alla mancata applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di cd bancarotta riparata al reato di bancarotta fraudolenta preferenziale.
2.1. Non emergono, tuttavia, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito della ricorrente, che prevarrebbe sulla dichiarazione di estinzione del reato.
Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittim pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudic deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione ictu ocuii, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274).
Nel caso di specie, i motivi di ricorso proposti, e già prima indicati come non inammissibi non evidenziano, però, elementi di per sé stessi direttamente indicativi dell insussistenza del reato addebitato, secondo quelle indicazioni di immediata rilevabili enunciate dalle Sezioni Unite, ma lamentano opinabili vizi motivazionali, i quali avrebber potuto condurre ad un rigetto del ricorso ovvero ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio nella specie inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione d reato, non sono rilevabili in sede di legittimità Vizi di motivazione della sent impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275).
2.2. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio agri effetti penali p essere i reati estinti per prescrizione, limitatamente alla posizione del ricorrente.
Va evidenziato, infatti, che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione previsto dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi d predetta causa estintiva, come accaduto nel caso di specie (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, Visconti, Rv. 271539).
L’opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura, infatti, un scelta processuale “esclusivamente personale” che rende perciò inoperante l’art. 587, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla prescrizione.
3. La revoca della costituzione di parte civile esautora, infine, il Collegio dalla nece di pronunciarsi sul merito delle questioni agli effetti civili, necessità che sarebbe imp ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., secondo l’opzione ribadita dalle Sezioni Unite, an di recente (cfr. le sentenze Sez. U, n. 36208 del 28/3/2024, COGNOME c. Moscuzza, Rv. 286880 e Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, COGNOME, Rv. 244273).
Anzi, deve procedersi all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata anche agli effetti civili con revoca delle statuizioni civili già disposte.
Infatti, in caso di revoca della costituzione di parte civile nel giudizio di legit Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall’imputato, deve rilevare, anch d’ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel proces penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in contenute (Sez. 6, n. 12447 del 15/5/1990, COGNOME, Rv. 185345; Sez. 4, n. 31320 del 15/4/2004, COGNOME, Rv. 228839; la revoca è dovuta anche in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso: Sez. 4, n. 3454 del 16/1/2019, COGNOME, Rv. 275195; Sez. 2, n. 43311 del 8/10/2015, COGNOME, Rv. 265250).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME agli effet penali perché i reati sono estinti per prescrizione e agli effetti civili con revoca d relative statuizioni.
Così deciso il 2 ottobre 2024.