Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26115 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26115 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a ARONA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME ARONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo kinammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città – che aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME – il primo quale Presidente e il secondo quale consigliere fino al 25 maggio 2013 del CDA della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 19 ottobre 2017 – colpevol dei reati a loro rispettivamente ascritti condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME – condanNOME per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale – con il ministero del difensore di fiducia, avvocato AVV_NOTAIONOME COGNOME, il quale svolge sei motivi.
2.1. Violazione dell’art. 2 co. 1 cod. proc. pen. e 478 cod. proc. pen., in relazione alla quest incidentale della eccepita nullità assoluta e insanabile della sentenza dichiarativa di fallim n. 811/2017, per violazione dell’art. 31 co. 3 L.F., che vieta al curatore di assumere la dif tecnica del fallimento.
2.2. Erronea applicazione dell’art. 216 L.F. e correlati vizi della motivazione con riferim all’elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale: la Corte di appello n ha considerato che l’intera operazione censurata integrava un’operazione di patrimonializzazione della RAGIONE_SOCIALE, società neo costituita, appartenente al medesimo gruppo della fallita, riconducibile al figlio dell’imputato. La sentenza omette di argomentare in m logico sulla natura distrattiva dell’operazione, senza individuare concreti indici di fraudolenz senza tenere conto che l’operazione de qua era avvenuta ben dieci anni prima del fallimento, quando la società era in bonis, manteneva una liquidità finanziaria sui conti correnti e una cospicua proprietà immobiliare, e nulla lasciava presagire le criticità che hanno portato fallimento.
2.3. Analoghi vizi vengono denunciati con riguardo allo scrutinio dell’elemento soggettivo dell bancarotta distrattiva, che è stato tratto dalla sola condotta, senza tenere conto che, da istruttoria, era emerso come le condotte di trasferimento poste in essere dal ricorrente fosser volte, come operazioni infragruppo, alla espansione dell’attività sociale oltre i confini nazio che residuavano, anche alla data del fallimento, intervenuto dieci anni dopo, cospicue consistenze finanziarie e immobiliari, da cui risulta evidente la assenza della volontà spogliat 2.4. Violazione di legge e vizi della motivazione sono declinati anche con riguardo alla parte cui la sentenza impugnata ha escluso la bancarotta riparata, a fronte della retrocessione dell’intero patrimonio immobiliare decretato dal Tribunale civile, e avvenuta due anni prima de fallimento, e dell’assenza di prova del danno per il ceto creditorio, in spregio al richi canone ermeneutico.
2.5. Analoghi vizi vengono denunciati con riguardo alla bancarotta documentale, non essendo stata provata la volontà dell’imputato di sottrarsi alla consegna delle scritture al n amministratore, al quale il ricorrente consegnava, comunque, tutta la documentazione successiva al 2013.
2.6. Erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in relazione all’art. 125 cod. pen, dedotta con riguardo al trattamento sanzioNOMErio, lamentando la difesa la carenza di motivazione nel discostarsi dal minimo edittale.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME – condanNOME per il solo delitto di cui al punto 1 dell’imputazione ( bancarotta fraudolenta documentale) – con il ministero del difensore di fiducia, avvocato AVV_NOTAIO, che articola tre motivi.
3.1. Violazione dell’art. 546 cod. proc. pen., violazione del diritto di difesa e correlati vi motivazione, laddove la sentenza impugnata risolve i motivi di appello incentrati sulla assenza di responsabilità per il delitto di bancarotta documentale senza consentire la comprensione dello sviluppo argomentativo della decisione per essere mancante graficamente una parte della motivazione ( pg. 12 della sentenza impugnata).
3.2. Violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. e vizi della motivazione, omessa o apparente, pe mancato vaglio delle censure dell’appellante in punto di responsabilità per il delitto di bancarot documentale, laddove era stata segnalata la illogicità della sentenza di prime cure che, pur dando atto del ruolo meramente formale svolto dal ricorrente nella società fallita e del mancanza di elementi significativi del ruolo attivo da lui svolto, aveva affermato la responsabili ipotizzando in modo congetturale che egli fosse consapevole della gestione illecita della società da parte del fratello, senza però dare conto della consapevolezza dello stato delle scritture. realtà, la Corte di appello si è limitata a replicare la sentenza di primo grado.
3.3. Con il terzo motivo ci si duole del trattamento sanzioNOMErio, lamentando la carenza di motivazione nel discostarsi dal minimo edittale.
Hanno presentato memorie integrative entrambi i ricorrenti, i quali insistono nei motivi ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono fondati per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio su entrambe le posizioni.
Ricorso di NOME COGNOME.
2.1. E’ manifestamente infondato il primo motivo, giacchè si pone in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte che, a seguito della pronuncia delle Sezioni unite, n. 19601 del 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239398, ha chiarito come il giudice penale, investito del giudizio relat a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 2157, non possa sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto al presupposto oggettivo dello stato d’insolvenz dell’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fall dell’imprenditore. Non era, dunque, consentito ai giudici del merito penale, riconsiderare, com richiesto dalla difesa, i presupposti che avevano giustificato la sentenza dichiarativa fallimento, la quale poteva essere messa in discussione solo impugnando la stessa in sede civile, facendo valere i vizi procedurali denunciati. Diversamente, si determinerebbe una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale (Sez. 5, n, 21920 del 15/03/2018, Rv. 273188).
2.2. Non ha pregio il secondo motivo.
2.2.1. Il Tribunale civile ha acclarato la simulazione dell’atto di costituzione della so RAGIONE_SOCIALE cui la fallita aveva trasferito l’imponente compendio immobiliare, e ne ha dispos la retrocessione. I beni fuoriusciti dal patrimonio della società erano stati, in realtà, trasfe RAGIONE_SOCIALE SA senza alcun corrispettivo e, comunque, erano rimasti nella disponibilità degli imputat e dei loro familiari, che avevano mantenuto il godimento degli immobili senza corrispondere alcun canone né corrispettivo di sorta. La perdita ingiustificata del patrimonio o la elisione d sua consistenza costituisce, invero, un vulnus alle aspettative dei creditori e integra, pertanto, l’evento giuridico presidiato dalla fattispecie della bancarotta fraudolenta. Non può, allo ragionevolmente dubitarsi della natura distrattiva dell’operazione, che ha messo in serio pericolo la garanzia dei creditori, le cui prerogative sono rimaste integre solo in virtù dell’azione inte dal curatore fallimentare della RAGIONE_SOCIALE, che ha portato alla declaratoria di simulazione del contrat e alla retrocessione dei beni alla fallita.
2.2.2. Quanto alla questione della notevole distanza temporale tra le condotte distrattiv contestate e la data del fallimento, il ricorrente ha mostrato di non conoscere i principi espre dalla sentenza delle Sezioni unite ‘ Passarelli’, nella quale è stato chiarito che, al fine sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’age abbia cagioNOME il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività; in motivazione è stato, inoltre, precisato che i fatti di distrazione, u intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stat commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza. (Sez. U, sentenza n. 22474 de/ 31/03/2016 ud. (dep. 27/05/2016) rv. 266804) non assumendo rilievo, pertanto, la lontananza nel tempo degli eventi che, a seguito della dichiarazione di fallimento, assumono valenza di distrazione penalmente rilevante. Le condotte del debitore, di per sé offensive degli interessi dei creditori, poiché espongono a perico la garanzia di soddisfacimento delle loro ragioni, assumono carattere penalmente rilevante, ai sensi delle norme incriminatrici speciali di riferimento, nel caso in cui ad esse segua dichiarazione di fallimento. ( conf. Sez. 5 – , n. 25773 del 20/02/2019, Rv. 277577)
2.3. Anche il terzo motivo risulta infondato, stante la genericità della Coglianza che omette considerare gli argomenti spesi sul punto dal primo giudice ( cfr. pg . 10 ss della sentenza di primo grado, richiamata per relationem da quella conforme di secondo grado) nello scrutinio dell’elemento soggettivo della bancarotta distrattiva, con motivazione conforme all’insegnamento di questa Corte secondo cui l’elemento psicologico di tale fattispecie di reato costituito dal dolo generico; pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in esser concorre nell’attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni ch compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); si è precisato,
altresì, che oggetto del reato, in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la s prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce pe la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditor ( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367). Sul dolo non incide, quindi, né la finalit perseguita in via contingente dall’agente, che è elemento estraneo alla struttura della fattispeci né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azio esperibili; la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offen comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, che costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione. Sottrazione che si perfeziona nel momento del distacco dei beni dal patrimonio societario anche se il reato viene a esistere giuridicamente con la dichiarazione di fallimento. Coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficien consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie, e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto ; ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio, di subire una perita altamente probabile, se non certa ( Sez 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542).
2.3.1. Le deduzioni difensive si limitano a dolersi del mancata replica della Corte di appello motivo di gravame incentrato, appunto, sull’elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale, senza però formulare una critica decisiva alla tenuta complessiva della motivazione, la cui tenuta logica va valutata congiuntamente al quella del primo Giudice, in presenza di doppia conformità ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), piuttosto riducendosi, in realtà, ad invocar una riconsiderazione alternativa del compendio probatorio per inferirne l’assenza del dolo, ma, come affermato già da Sez. U. n. 41476 del 25/10/2005, COGNOME e da Sez. U. n. 6402/1997 , COGNOME, Rv. 207944, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, senza che possa integrare il vizio di legitt la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dell risultanze processuali, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merit Sez. U. n. 930 del 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428).
2.4. E’, invece, fondato, in modo assorbente il quarto motivo.
2.4.1. I giudici di merito hanno escluso la bancarotta riparata sul rilievo che la retrocessione beni non era dipesa da una scelta degli amministratori’ ma imposta da una sentenza del Giudice civile, e che “gli immobili non erano mai stati messi a reddito con un conseguente mancato introito da parte della società e un correlativo danno derivante da un probabile deprezzamento”. L’argomentazione non è conducente. In primo luogo, non coglie nel segno l’osservazione che la retrocessione sia stata imposta da un pronunciamento giudiziario, giacche ciò che rileva, i coerenza con la natura di reato di pericolo della bancarotta in tutte le sue forme, è l’imprenditore realizzi un comportamento di segno contrario a quelli potenzialmente illeci
originariamente posti in essere, in grado di reintegrare il patrimonio dell’imprenditore prima de soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento; secondo la giurisprudenza che ha enucleato la figura in questione, nell’ipotesi di bancarotta riparata viene escluso che gli inter patrimoniali tutelati dalla norma incriminatrice vengano anche solo esposti a quel pericolo d lesione sufficiente alla sussistenza del reato, e, secondo i più recenti approdi giurisprudenzia l’attenzione viene spostata dall’offensività alla tipicità del fatto, escludendo che in tali casi ritenersi integrato anche solo l’elemento materiale del reato ( Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, COGNOME, Rv. 261347), purchè l’attività di segno contrario che annulli la sottrazione deve reinteg il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento, evitando che il pericolo pe garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza (Sez.5, n. Sez. 5, n. 50289 de 07/07/2015, COGNOME, Rv. 265903). Invero, come si è detto, ai fini della configurabilità de bancarotta “riparata” non è necessaria la restituzione del singolo bene sottratto, ma un’attivi di integrale reintegrazione del patrimonio anteriore alla declaratoria di fallimento (Sez n.34290 del 02/10/2020, COGNOME, non mass.). Ciò che si richiede è che venga reintegrato, nella sua effettività ed integralità, il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione dello di insolvenza e che venga annullato il pregiudizio per i creditori (Sez. 5 n. 13382 del 03/11/2020 (dep. 2021) Rv. 281031; Sez. 5 n. 14932 del 28/02/2023, Rv. 284383).
In coerenza con la natura riconosciuta al reato in questione, si afferma che la bancarotta “riparata” costituisca una manifestazione del giudizio di pericolo concreto che determina l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, a seguito dell’attività restitutoria po essere dall’imprenditore o dall’amministratore della società (prima della soglia cronologica dell dichiarazione di fallimento), volta a ricostituire il patrimonio dell’impresa, nella sua effet integralità, precedentemente pregiudicato dagli indebiti prelievi, a nulla rilevando restituz parziali, inidonee a elidere totalmente le conseguenze pregiudizievoli per la massa creditoria, n versamenti fatti dall’amministratore ad altro titolo. Non può, infatti, integrare fatto punibile bancarotta per distrazione un comportamento, pure doloso o assertivamente fraudolento, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un’attività di segno i capace di reintegrare il patrimonio della fallita, prima della soglia cronologica costi dall’apertura della procedura, impedendo l’insorgenza di alcun effettivo pregiudizio per i credit (Sez. 5, n. 3622 del 19/12/2006, COGNOME, Rv. 236051; Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, COGNOME, Rv. 249721). È proprio al permanere o meno di tale pregiudizio per la massa creditoria, costituente sotto tale profilo l’offesa tipica dei reati di bancarotta, che deve riferita la valutazione sulla sussistenza di un’azione restitutoria idonea a rimuovere gli e distrattivi della precedente condotta. La “riparazione”, dunque, deve essere integrale e in favo dell’intera massa creditoria: solo se presenta tali requisiti, risulta idonea ad annullare la p pregiudizievole della precedente condotta distrattiva. Appare, infatti, evidente che, di nor un’effettiva e integrale reintegrazione – rispetto all’intera massa creditoria – possa avvenire attraverso un atto che rimetta a disposizione della società le risorse distratte, da utili
secondo i criteri di buona amministrazione e nel rispetto delle norme di legge e della graduazione dei crediti.( cfr. sez. 5 n. 798 del 24/11/2023, dep. 2024).
2.4.2. In secondo luogo, la sentenza impugnata afferma, con argomentazione del tutto congetturale, che i beni avevano perso valore nel tempo, in assenza di un’attività di ‘messa a reddito’ degli immobili, senza svolgere alcun accertamento sul punto; a fronte di una sentenza del Giudice civile che aveva dichiarato la nullità del contratto di costituzione della società RAGIONE_SOCIALE verso cui erano stati drenati gli immobili della fallita, e che aveva disposto la retrocess di tutti i beni ben due anni prima del fallimento, non risulta che la Corte di appello abbia sv un concreto accertamento finalizzato alla verifica che il provvedimento giurisdizionale avesse avuto un seguito con l’effettivo rientro dei beni nel patrimonio della società fallita e che reintegra possa considerarsi integrale rispetto alle pregresse distrazioni.
2.4.3.Invero, come è noto, è onere dell’amministratore, resosi responsabile di atti di distrazio e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l’esatt corrispondenza tra le reintegrazioni e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5 57759 del 24/11/2017, Rv. 271922), poiché solo la prova della integrale restituzione consente di far venir meno l’elemento materiale della distrazione, e permette di invocare la bancarotta riparata.
2.4.4. Nel caso in esame, tale onere è stato assolto compiutamente dal ricorrente, attraverso i richiamo alla sentenza del Giudice civile che ha deciso della retrocessione, mentre la sentenza impugnata, e anche quella di primo grado, hanno del tutto congetturalmente affermato che la reintegra non fosse stata integrale, senza svolgere alcun accertamento sul punto, anche per quanto attiene all’aspetto del deprezzamento che i beni avrebbero, suppostamente, subìto dal mancato ricorso a forme di redditività degii immobili.
2.5. Il quinto motivo – che ha riguardo alla bancarotta documentale, in relazione alla quale ritiene non provata la volontà dell’imputato di sottrarsi alla consegna delle scritture al n amministratore, al quale il ricorrente consegnava comunque tutta la documentazione successiva al 2013 – è inammissibile per genericità, giacchè omette di confrontarsi, anche in questo caso, la motivazione resa dal primo giudice ( cfr. pg .12), che ha evidenziato, quale criterio di inferenza del dolo, le reiterate omissioni perpetrate dal 2007, sottolineando come l’ultimo bilanc depositato risalga al 2006, e come l’imputato abbia omesso di consegnare la documentazione contabile antecedente al 2013, cioè quella relativa al periodo in cui era stato presidente d C.d.A. della società fallita. D’altro canto, il tribunale si era anche confrontato con la tesi dif 2.6. Il sesto motivo avente a oggetto il trattamento sanzioNOMErio risulta assorbito dal quart
3.Ricorso NOME COGNOME.
3.1. E’ fondato, in modo assorbente, il secondo motivo.
3.1.1. La responsabilità degli amministratori privi di deleghe operative – quale era NOME COGNOME – non può discendere da una generica condotta di omessa vigilanza – che darebbe luogo ad una responsabilità sostanzialmente oggettiva – ma deve necessariamente ricollegarsi
a comprovati COGNOME inadempimenti COGNOME degli COGNOME obblighi COGNOME su COGNOME di COGNOME essi COGNOME gravanti. COGNOME La responsabilità penale dell’amministratore privo di deleghe può emergere, quindi, oltre che nei casi di un concorso attivo nella commissione del reato, anche ove egli abbia avuto piena ed effettiva conoscenza del reato commesso dagli altri, reato che l’amministratore avrebbe dovuto impedire (ai sensi degli artt. 2392, secondo comma, c.c. e 40, secondo comma, c.p.).
Si afferma, infatti, che, in tema di reati societari, la previsione di cui all’art. 2381 co introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003 che ha modificato l’art. 2392 cod. civ. – riduce gli on le responsabilità degli amministratori privi di delega, essendo stato rimosso il generale “obblig di vigilanza sul generale andamento della gestione” (già contemplato dall’art. 2392 c.c., comma
2), COGNOME sostituendolo COGNOME con COGNOME l’onere COGNOME di COGNOME “agire COGNOME informato”, COGNOME atteso COGNOME il potere (ma, che si qualifica come doveroso nell’ottica dell’indicazione normativa sulla modalità di gestione informata) di richiedere informazioni (senza che ciò assegni anche un autonomo potestà di indagine).
Tuttavia, l’amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., per la commissione dell’evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire. (Sez. 5, n. 21581 del 28/04/2009, Rv. 243889). Ai fini della affermazione della responsabilità penale degli amministratori senza delega è, quindi, necessaria la prova c:he gli stessi siano stat debitamente informati oppure che vi sia stata la presenza di segnali peculiari in relazion all’evento illecito, nonché l’accertamento del grado di anormalità di questi sintomi, giacché so la prova della conoscenza del fatto illecito o della concreta conoscibilità dello stesso mediant l’attivazione del potere informativo in presenza di segnali inequivocabili comporta l’obblig giuridico degli amministratori non operativi e dei sindaci di intervenire per impedire il verifi dell’evento illecito mentre la mancata attivazione di detti soggetti in presenza di tali circost determina l’affermazione della penale responsabilità avendo la loro cimissione cagioNOME, o contribuito a cagionare, l’evento di danno (Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009 Ud. (dep. 22/09/2009 ) Rv. 245138 – 01).
In sintesi, l’amministratore senza deleghe non può considerarsi responsabile della bancarotta fraudolenta commessa dagli altri componenti del consiglio di amministrazione per il solo mancato esercizio dei generici doveri di intervento che attengono alla sua posizione. È, invece, necessaria la prova della effettiva conoscenza delle condotte mendaci o distrattive degli amministrator dotati di deleghe e della volontà di avallarle con la propria inerzia.
3.1.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata fonda la affermazione di responsabilità di NOME COGNOME sul presupposto che egli fosse da considerare gravato dell’onere della tenuta delle scritture contabile, senza confrontarsi con la circostanza pacifica che, invece, egli ave assunto, nel contesto societario, la qualità di mero consigliere e amministratore privo di deleg cosicchè, non era affatto assoggettato a tale obbligo, né i giudici di merito forniscono indicazi in merito alla consapevolezza che il ricorrente avrebbe acquisito circa la condotta illecita ascri al Presidente del CDA, NOME COGNOME, ovvero in merito allo stato delle scritture, e
alla illecita tenuta delle stesse da parte del fratello, ancor più ove si consideri che NOME COGNOME è stato assolto, fin dal giudizio di primo grado, dalla bancarotta patrimoniale.
L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sia con riguardo al tema della bancarotta riparata ( posizione d NOME COGNOME) sia in merito alla responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale di NOME COGNOME quale amministratore senza delega. Nel resto, il ricorso di NOME COGNOME risulta inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano; annulla la medesima sentenza nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano; dichia inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Così deciso in Roma, addì, 07 marzo 2024
Il Cgnsigliere estensore