Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5945 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 5945  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TOLENTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 24 gennaio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitt bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di amministratore unico della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dichiarata fallita in data 2 marzo 2016, distraendo dal patrimonio della allorché questa già versava in uno stato di dissesto, la somma complessiva di Euro 76.800,00: ossia, effettuando prelievi di cassa, a titolo di restituzione di un finanziamento infrut precedenza erogato alla società, per un importo di Euro 37.423,84, nonché incassando un assegno emesso a suo favore per Euro 39.454,22 a titolo di liquidazione del trattamento di fin rapporto.
L’impugnativa consta di due motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 17 att. cod. proc. pen..
Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen., 216 223 L.F. e 42 e 43 cod. pen. e il vizio di motivazione.
E’ dedotto che la Corte territoriale, in punto di prova dell’elemento soggettivo del r avrebbe reso una motivazione apparente, in quanto priva di un effettivo rapporto con l emergenze processuali (ad esempio, con quella che attestava come l’assegno incassato dal ricorrente afferiva a polizza assicurativa di cui egli era beneficiario, di modo che la ‘RAGIONE_SOCIALE‘giammai avrebbe avuto titolo per riscuotere e trattenere per sé la somma che ne costitui il premio), e comunque contradditoria rispetto ad esse, delle quali aveva platealmente travisa il senso intrinseco (tanto, con specifico riferimento alle dichiarazioni della curatrice falli e degli altri testi escussi, che avevano, tra l’altro, evidenziato come il ricorrente foss ammesso al passivo come creditore privilegiato e chirografario).
Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 216, comma 3, e 223 L.F. e vizio motivazione.
E’ dedotto, in punto di qualificazione giuridica del fatto, che nella sentenza censurata sarebbe stato spiegato se, nel caso concreto, vi fosse stata o meno violazione della par condicio creditorum; non si sarebbe tenuto conto della circostanza che le somme percepite dall’imputato per Euro 39.400, a titolo di trattamento di fine rapporto, derivavano da un credito jure proprio; sarebbe stato ignorato l’insegnamento impartito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo c distinte le somme erogate dal socio a titolo di finanziamento in conto capitale da quelle erog a titolo di mutuo, soltanto il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti opera soci in conto capitale integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, ment prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra fattispecie di bancarotta preferenziale; sarebbe stato commesso un errore di sussunzione riconducendo i prelievi operati dal COGNOME, a titolo di restituzione di somme mutuate alla so alla fattispecie della bancarotta preferenziale, che, in ogni caso, non sarebbe neppure integra in ipotesi di crediti postergati.
 Con requisitoria in data 9 ottobre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, i persona del Sostituto, Dottoressa NOME COGNOME, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissib
 Con memoria depositata in Cancelleria tramite EMAIL in data 19 ottobre 2023 il difensore del ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
 Coglie nel segno la censura difensiva con la quale si eccepisce il vizio di motivazio apparente della sentenza impugnata.
La stessa, infatti, è corredata da una motivazione astratta, che consta di una mer elencazione di principi di diritto in materia di distinzione tra la bancarotta fraudole distrazione e quella di bancarotta preferenziale in ipotesi di prelievi di risorse mon societarie effettuate dall’amministratore, a ridosso del fallimento, in adempimento di credi lui vantati verso la società, senza nessuna illustrazione delle ragioni per le quali gli dovessero ritenersi pertinenti al caso di specie. E ciò, nonostante che con i motivi di appel difesa dell’imputato avesse sollecitato un approfondimento sul tema della natura dei credi dell’amministratore, allo scopo di ricondurne il soddisfacimento, una volta verificata la derivazione da finanziamenti effettuati a titolo di mutuo, almeno alla fattispecie della banca preferenziale.
L’apoditticità della motivazione, poi, è eclatante laddove la Corte territoria totalmente omesso di confrontarsi con il rilievo difensivo secondo il quale la somma introit dall’imputato a titolo di trattamento di fine rapporto derivava dalla liquidazione di una p assicurativa stipulata dalla società a suo nome, di modo che si trattava di un credito iure proprio, comunque liquido ed esigibile, tanto essendo sufficiente per ricondurne l’apprensione all fattispecie di bancarotta preferenziale.
La necessità di emendare le lacune motivazionali indicate impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello d Perugia.
Così deciso il 25 ottobre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente