Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43696 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del TRIBUNALE del RIESAME DI SALERNO;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chies l’annullamento del provvedimento impugnato per carenza di motivazione sull’attualità esigenze cautelari.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno, sezione per il riesam rigettando l’appello proposto dal ricorrente, ha confermato la misura interdittiva del divi temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi RAGIONE_SOCIALE persone giuridi RAGIONE_SOCIALE imprese per la durata di anni uno. Tale misura era stata emessa dal GIP del Tribunale di Salerno in virtù RAGIONE_SOCIALE seguenti condotte, ascritte a NOME COGNOME, in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME, di cui ai capi 1) e 3) dell’imputazione provvisoria:
bancarotta per distrazione, per avere i predetti ceduto a prezzi di favore alle s RAGIONE_SOCIALE e GGA (riconducibili ai medesimi) i due rami d’azienda (rispettivamente, di produzione di batterie elettriche e di ristorazione) della fallita (capo 1);
bancarotta preferenziale, attuata mediante la corresponsione, senza titolo, da parte della fallita alla società collegata RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 240.000, somma che la GGA aveva a propria volta versato all’istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, credito chirografario della fallita, in danno degli altri creditori, anche privilegiati, della stessa.
Avverso il richiamato provvedimento ricorre per cassazione NOME COGNOME, mediante il difensore di fiducia prof. AVV_NOTAIO, articolando le proprie censure i sette motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti richiesti dall’art. 173, 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 29 comma 2, lett. c)-bis e comma 2-ter, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione in ordin alla mancata considerazione degli argomenti esposti dalla difesa nell’atto di gravame e nelle successive memorie.
La difesa dell’NOME evidenzia, a riguardo, che già in sede di emissione della misura il GIP aveva omesso di considerare la documentazione depositata, attestante la piena legittimità del conferimento del ramo d’azienda della fallita nella società RAGIONE_SOCIALE documentazione costituita, per un verso, dalla sentenza del Tribunale civile di rigetto dell domanda proposta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate di revoca del detto conferimento e, per un altro, dalla nota del AVV_NOTAIO dalla quale emergeva che i pagamenti in relazione ai quali era stata ipotizzata la bancarotta preferenziale, erano stati, invece, pienament legittimi, al punto che lo stesso Tribunale civile aveva rigettato l’azione revocatoria promos dal curatore.
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Lamenta che, nonostante le puntuali censure spiegate nell’appello al Tribunale del Riesame, anche questo aveva ignorato le relative doglianze, violando così il disposto dall’art 292, comma 2, lett. c) bis, cod. proc. pen., nella misura in cui si era limitato ad osserv nel provvedimento impugnato, che la revocatoria del conferimento era stata rigettata per ragioni che attenevano alla mancata prova dell’anteriorità RAGIONE_SOCIALE pretese dell’RAGIONE_SOCIALE rispett all’atto dispositivo di cui si era chiesta la revoca e che le osservazioni inerenti ai pagam preferenziali erano già state analizzate dal AVV_NOTAIO nell’ordinanza genetica.
2.2. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione di le difetto di motivazione in ordine al fumus dei fatti ascritti ai capi provvisori della rubrica.
In proposito, sottolinea che il delitto di bancarotta patrimoniale, contestato al capo deve ritenersi escluso nella sua stessa oggettività da quanto sopra rilevato e, in particolare fronte del rigetto RAGIONE_SOCIALE relative azioni revocatorie ad opera del Tribunale civile, po all’epoca del conferimento dei beni che ne costituivano l’oggetto la società non aveva alcun debito nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate. Rappresenta che, inoltre, a differenza quanto assunto dall’ordinanza impugnata, nel procedimento civile era emerso che la RAGIONE_SOCIALE era riconducibile ai medesimi soci della RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alla condotta ascritta al capo 3) dell’imputazione, l’COGNOME deduce che al più potrebbe trattarsi di una ipotesi di bancarotta preferenziale, rispetto alla quale non si tenuto conto RAGIONE_SOCIALE impugnazioni proposte rispetto alla pretesa erariale nel processo tributari Rileva, inoltre, che la somma era stata versata al Monte dei Paschi per evitare l’esecuzione immobiliare di quello che, al tempo, era l’unico creditore, atteso che era ancora pendente i giudizio tributario e la stessa Corte di cassazione aveva annullato, almeno parzialmente, la sentenza della Commissione regionale. Evidenzia, altresì, che sia esso ricorrente che gli alt indagati avevano versato al fallimento la somma di euro 230.000 a tacitazione RAGIONE_SOCIALE pretese civilistiche, fatto anch’esso non considerato dai giudici penali.
2.3. Mediante il sesto e il settimo motivo l’NOME assume violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza de esigenze cautelari.
Lamenta, in proposito, che il Tribunale del Riesame non ha considerato una serie di circostanze deponenti in senso contrario, ovvero che: si tratta di fatti risalenti nel t (essendo le due cessioni intervenute, rispettivamente, nel 2014 e nel 2019); gli RAGIONE_SOCIALE hanno transatto con il fallimento la causa di responsabilità civile che riguardava i medesim fatti contestati nei capi di imputazione provvisoria; la revocatoria fallimentare nei conf del Monte dei Paschi di Siena è stata rigettata dal Tribunale civile di Salerno.
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Inoltre, dalla documentazione risulta che essi non hanno sottratto alcun documento fiscale, consentendo la ricostruzione del patrimonio, e collaborando con gli organi fallimentar sin dall’anno 2021, così rendendo evidente l’assenza di qualsivoglia pericolo di reiterazione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e il secondo motivo, suscettibili di valutazione unitaria, non sono fondati.
Invero, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, il Tribunale del Riesame ha argomentato congruamente sulle doglianze difensive.
In particolare, la pronuncia impugnata ha sottolineato che la piattaforma probatoria del Tribunale civile, che ha disatteso l’azione revocatoria promossa dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’atto di conferimento alla G.E.P.A., era meno ampia di quella a disposizione del giudice penale, in quanto nel procedimento penale era emerso che, a seguito di alcune indagini della Guardia di finanza, l’RAGIONE_SOCIALE aveva emesso atti impositivi ne confronti della RAGIONE_SOCIALE per l’importo di oltre undici milioni di euro, tra gli anni 2011 e 201 pochi mesi dopo, erano seguite le cessioni in favore RAGIONE_SOCIALE altre due società riconducibili ag stessi fratelli COGNOME degli elementi attivi del patrimonio della fallita medesima.
Quanto alla nota tecnica del dottor COGNOME, il Tribunale del Riesame, ancora una volta con motivazione adeguata, ha sottolineato, come aveva già fatto il GIP, che essa si limitava a chiarire che le somme dissequestrate alla RAGIONE_SOCIALE erano state utilizzate per pagare la Banca Monte dei Paschi di Siena attraverso una transazione con la cessionaria del credito Siena NPL, formalizzata con l’intervento di CGA quale società adempiente. Documentazione che, congruamente, è stata considerata priva di rilievo difensivo dal provvedimento impugnato, poiché non giustifica la condotta di favorire il creditore che pure avrebbe altrimenti dato cor ad un’esecuzione forzata in danno di altri.
A fronte RAGIONE_SOCIALE ripercorse e non manifestamente illogiche argomentazioni sottese alla decisione di merito, alcun sindacato può essere compiuto in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01).
Anche il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso, da esaminarsi unitariament stante la loro connessione – a prescindere dal fatto che sono ai limiti dell’inammissibilità n misura in cui reiterano le doglianze difensive senza confrontarsi con le ampie motivazioni del provvedimento impugnato – non sono fondati.
In proposito, va ricordato che allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei
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gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relaz alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giu merito abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza dell motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logi e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie (Sez. U, 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01).
Quanto al capo 1), la decisione impugnata (pag. da 16 a 20) ha ampiamente argomentato circa la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente desun dalle seguenti circostanze: sin dalla data del 6 agosto 2013 l’RAGIONE_SOCIALE aveva presentato alla Procura della Repubblica una denuncia nei confronti della fallita poiché essa aveva un debito erariale di quasi sette milioni di euro rimasto insoluto nonostante la notifi della cartelle di pagamento e i piani di rientro concordati, cui non aveva dato seguito; i aprile 2014, pochi mesi dopo tale denuncia, la RAGIONE_SOCIALE, già destinataria di un accertamento tributario per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, per una serie di frodi carosello, come d processo verbale di constatazione del 2011 (integrato nel 2014), aveva ceduto alla RAGIONE_SOCIALE, avente la medesima compagine sociale, un ramo d’azienda del valore di oltre quattordici milioni di euro, secondo il valore di stima di euro 251.585,00; nella data del 16 dicembr 2019, la RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto alla RAGIONE_SOCIALE, che aveva la stessa compagine sociale della RAGIONE_SOCIALE, anche il ramo d’azienda con il quale esercitava attività di ristorazione, ancora una volta con conferimenti operati ad un valore inferiore a quello reale; tra il 2014 e il 2019, p fratelli COGNOME e NOME COGNOME avevano acquistato le quote della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, estromettendo la fallita, dal 2016 in liquidazione.
Da tali elementi, corroborati dalla consulenza disposta dal Pubblico Ministero, è emerso, secondo quanto evidenziato dal Tribunale del Riesame, un consapevole depauperamento della società per condurla alla decozione spogliandola degli assets patrimoniali in favore RAGIONE_SOCIALE altre due società.
Con riferimento al delitto contestato al capo 3), ancora una volta la pronuncia impugnata ha congruamente evidenziato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ritratti dall’effettuazione di un pagamento preferenziale alla Banca, ricostr non irragionevolmente, anche alla luce di quanto emerso in relazione al capo 1), come volto ad evitare il pagamento dei debiti erariali.
D’altra parte, è opportuno ricordare, su un piano generale, il consolidato principio per quale i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l’applicazione di una misura cautela personale, e la prova indiziaria, di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., operano su pia diversi, essendo sufficiente, nel primo caso, l’esistenza di una qualificata probabil di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita, e occorrendo, invece, nel secondo caso, la prova critica, logica e indiretta del fatto, contrapposta a quella dire
^acquisibile con i mezzi previsti dal codice di procedura penale (ex plurimis, Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299 – 02; Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019 – 01).
3. Il sesto e il settimo motivo non sono parimenti fondati.
È ben vero che in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta il tempo trascorso dall commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all’epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione d giudiziale di insolvenza, la quale, anche se determina il momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell’indagato, ai sensi dell’art. cod. proc. pen., collocandosi fuori della sua sfera volitiva (ex ceteris, Sez. 5, n. 50969 del 07/11/2019, Rolfo, Rv. 278046 – 01; Sez. 5, n. 9280 del 14/10/2014, dep. 2015, Cassina, Rv. 263586 – 01).
Tuttavia nel caso in esame l’ordinanza impugnata ha evidenziato in maniera congrua le ragioni per le quali permangono, rispetto alla misura inibitoria applicata, attuali esigenze cautela, osservando che gli NOME sono ancora titolari dei beni che secondo la prospettazione accusatoria sono stati distratti alla fallita attraverso le società RAGIONE_SOCIALE e GCA potrebbero, in vista della conclusione dei giudizi con l’RAGIONE_SOCIALE, reiterare condotte criminose ove gli stessi potessero esercitare un’attività commerciale o imprenditoriale.
Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore