Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25037 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME COGNOME.
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore
L’avvocato NOME COGNOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
E’ stata impugnata la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 6 giugno 2023, che previa riduzione della pena principale e delle pene accessorie fallimentari – ha confermat
l’affermazione di responsabilità, statuita in primo grado, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione ai delitti di cui agli artt. 216 comma 1 e 223 del r.d. n. 267/42 a) – 216 comma 3 e 223 del r.d. n. 267/42 – capo b) – e 217 comma 1 n. 4) e 224 del r.d. n 267/42 – capo c) – commessi in qualità di amministratore unico prima e liquidatore poi del RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 7 febbraio 2017.
Il ricorso per cassazione, tramite difensore abilitato, è affidato a tre motivi, di sintetizzati a norma dell’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Il primo motivo ha denunciato i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) proc. pen. con riferimento all’affermazione di reità dell’imputato per il delitto di banc preferenziale di cui al capo b), con disattendimento della regola dell’oltre ogni ragionev dubbio. Nel giudizio di appello è stato acquisito, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., l cessione di partecipazione intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, che ha previsto modalità di elargizione del prezzo pattuito; la sentenza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con il documento prodotto dalla difesa, che dimostra che la dazione de corrispettivo pattuito in euro 500.000 prevedeva – a parte l’importo di euro 50.000, già paga alla data di sottoscrizione dell’atto, 20 settembre 2014 – il versamento di 56 rate mensili se interessi a partire dal 31 ottobre 2017; tale evidenza cartacea si porrebbe dunque in contrast con la fondatezza della peraltro generica contestazione – ovvero priva dell’indicazione di cif tempistiche, modalità, numero e nome del fornitore favorito – secondo cui le risors provenienti da tale cessione sono state utilizzate negli anni 2014-2015 per pagare talun creditori chirografari, con conseguente pregiudizio per quelli privilegiati.
2.2. Il secondo motivo ha dedotto i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) proc. pen., per la violazione della legge processuale penale e per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazio responsabilità dell’imputato per il delitto di bancarotta preferenziale di cui al citato capo sentenza impugnata, senza alcun rigore metodologico, avrebbe optato per la colpevolezza dell’imputato su base meramente indiziaria e parcellizzata, senza tener conto della prova costituita dall’atto di cessione di partecipazione sopraindicato; avrebbe valorizzato la manca insinuazione al fallimento di fornitori e il significato di alcuni dati contabili per inferir illogico e con travisamento probatorio, l’esecuzione dei pagamenti preferenziali.
2.3. Il terzo motivo si è soffermato sull’erronea applicazione della legge penale e sul carenza di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze ed al mancat riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante dell’art. 21 comma 2 n. 1 L.F.; in presenza di una esplicita richiesta della difesa, la Corte territo avrebbe dovuto esprimersi in modo particolareggiato nel rispetto dei parametri dell’art. 13 cod. pen., mentre non avrebbe tenuto in alcun conto il comportamento processuale del ricorrente, che ha stipulato un accordo transattivo con il curatore ed ha mantenuto un contegno collaborativo ed esemplare.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perché attinenti alla medesima tematica, circoscritta ai profili di censura riguardanti la statuizione di respons dell’imputato per il delitto di bancarotta preferenziale; essi sono del tutto fuori fuoc consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati.
Ed a fronte di tali articolati, piani, persuasivi e certo non intrinsecamente illogici enun i due motivi di ricorso, che non vi si confrontano compiutamente, offrono una ricostruzione della vicenda per un verso inconcludente – perché ben si enuclea l’irrilevanza del contenuto delle clausole del contratto di vendita di partecipazione del 20 settembre 2014, come detto mero artificio contabile funzionale ad operazioni di dissimulazione – e, per altro verso, finalizza una (peraltro contrastante con le emergenze processuali) rivisitazione interpretativa de compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, in quanto esula dai poteri del Corte di RAGIONE_SOCIALEzione la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integra vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeg
apprezzamento delle risultanze del processo (cfr. sez. U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Il terzo motivo è manifestamente infondato ed è sufficiente richiamare, in proposito, principio più volte espresso da questa Corte, secondo cui in tema di concorso di circostanze, l statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragion illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione adottata (Sez. 5, 5579 del 26/09/2013, Rv. 25887 41).
Nel caso di specie, invero, non appare inficiata da alcuna illogicità la valutazione della C d’appello, che ha ritenuto l’imputato non meritevole del giudizio di prevalenza delle circosta attenuanti generiche sull’aggravante contestata e, in particolare, ha richiamato argomentazioni del primo giudice che, a sua volta, aveva messo in risalto la significativa ent della distrazione di risorse – non contestata dal ricorso per cassazione – e la ragguardev entità del passivo della procedura concorsuale, solo marginalmente lambita dalle pattuizioni della transazione intervenuta con la curatela del fallimento (pag. 7 sentenza di primo grad pag. 12 decisione d’appello).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17/04/2024
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