Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47078 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47078 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
SUI ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PORDENONE il DATA_NASCITA
DELLA COGNOME NOME nato a PORDENONE il DATA_NASCITA..971
avverso la sentenza del 1.9/01/2.023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati NOME COGNOME ed NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone di condanna per il reato di bancarotta preferenziale;
Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, – che lamentano, rispettivamente, violazione di legge quanto ai reati ex art. 216, 219 e 223 rd 16/03/1942 n. 267 e violazion delle norme «sul processo penale riguardanti il capo di imputazione» sono fatti di proposizioni disorganiche, versate in fatto e portatrici di una propria ricostruzione del quad probatorio che non può trovare sede nel giudizio di legittimità; riguardo all’approccio nel valutazione del ricorso, il Collegio accede all’esegesi – fatta propria anche dalle Sezioni Unit – secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giLdizio di fatto che no compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” d elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiv riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultan processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2023.