Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2500 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2500 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato in Argentina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 27/03/2023 dalla Corte d’appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto RAGIONE_SOCIALE conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avvers sentenza della Corte d’appello di Messina che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Barcellona P.G. ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine delitto di cui all’art. 216, comma 2, legge fall., aggravato ai sensi dell’art. 219 legge f riqualificata l’originaria imputazione ex art. 216, comma 1, n. 1), legge fall.
La difesa articola sei motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. p pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoria affermato la penale responsabilità del fallito per avere lo stesso richiesto e ricevu finanziamento pari a euro 28.917,15, utilizzato per estinguere un pregresso finanziamento e altri debiti, senza condiderare che, a garanzia della somma finanziata, il ricorrente av ceduto il quinto della rata di pensione, voce quest’ultima rientrante, ai sensi dell’art. 4 fall., tra i beni non sottoposti alla procedura fallimentare.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. p pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoria affermato la penale responsabilità dell’imputato, senza considerare che l’estinzione d precedente finanziamento – anch’esso ottenuto mediante cessione del quinto della rata di pensione- non fosse andata a incidere sulla massa creditoria né, tantonneno, a favorire un creditore a danno di altri, trattandosi di un debito personale e non della fallita.
2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che, nonostante l’assenza di prova del notifica al ricorrente della sentenza dichiarativa di fallimento, la corte territoriale ha de consapevolezza dell’intervenuto fallimento da comportamenti, quali la chiusura del conto corrente, che il ricorrente, invece, mai avrebbe messo in atto qualora gli fosse stata not situazione in cui l’impresa versava. Invero, in questo caso, anziché chiedere un nuov finanziamento, avrebbe «aperto un varco alle pretese dei creditori della fallita».
2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello hanno ravvisato la sussistenza dolo del delitto senza considerare che la richiesta di finanziamento fosse finalizz esclusivamente a estinguere il finanziamento precedentemente ottenuto, nonché debiti personali.
2.5. Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ome di spiegare le ragioni per le quali non ha concesso all’imputato le circostanze attenua generiche.
2.6 Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che i giudici d’appello non ha
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motivato adeguatamente la mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 219, comma 3, legge fall.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamen RAGIONE_SOCIALE COGNOME rispettive COGNOME decisioni COGNOME (Sez. 2, COGNOME n. 37295 del 12/06/2019, COGNOME E., COGNOME Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
L’integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abb esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal pri giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giur della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado
Nel sindacato sui vizi della motivazione, compito del giudice di legittimità non è quel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabi se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni del parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo de argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altr
Tanto premesso, il ricorso è infondato in quanto le censure articolate riproducono reiterano argomenti già prospettati nell’atto di appello, ai quali la corte territoriale adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricor tuttavia, non ha in alcun modo considerato e di cui non ha tenuto conto, così omettendo di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato limitandosi a lamentare presunte violazioni di legge penale e processuale, nonché un’inesistente carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/201 Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608).
Manifestamente infondati sono il primo, il secondo e il quarto motivo che, tutti, involg la natura fraudolenta del finanziamento richiesto e ottenuto dal ricorrente, in quanto vol distrarre denaro in favore di taluni creditori a danno di altri.
Con motivazione completa e logica, i giudici di merito hanno ritenuto che lo COGNOME, titol impresa individuale fallita, con la stipula del contratto di finanziamento – acceso a personale e non nella veste di imprenditore – e con le successive operazioni di pagamento di debiti personali, abbia avvantaggiato taluni creditori, risparmiando loro la procedura
insinuazione al passivo fallimentare e consentendo agli stessi «di godere di immediata liquidità» a danno della massa creditoria.
Del resto, si osserva nelle sentenze di merito, la somma di denaro ricevuta con finanziamento – che, sebbene richiesta a titolo personale, non per questo era da ritener percepita a titolo di pensione – ben avrebbe potuto essere comunicata e trasferita a procedura fallimentare.
5. Privo di pregio è il terzo motivo.
La questione, sulla quale il ricorrente ha molto insistito, della mancata conoscenza de dichiarazione di fallimento è del tutto irrilevante.
Perché siano perseguibili tutte le condotte distrattive, in qualunque momento esse siano stat poste in essere, la dichiarazione di fallimento costituisce un necessario presupposto anche s non conosciuto dall’imputato. Invero, la struttura dei delitti di bancarotta postfallimenta è diversa da quelle dei reati di bancarotta prefallimentare per i quali la dichiarazi fallimento opera per il solo fatto del suo sopravvenire a condotte che altrimenti sarebbe lecite o potrebbero dar luogo ad altre e diverse figure di re (Sez. 5, n. 44884 del 18/10/2007, COGNOME, Rv. 237977).
Premesso, pertanto, che la legge non richiede tale conoscenza, nel caso di specie, i giudici merito, con argomentazioni logiche e articolate, hanno rimarcato la consapevolezza del ricorrente del dichiarato fallimento sia dall’invio da parte del curatore di be raccomandate, una RAGIONE_SOCIALE quali rifiutata dalla moglie dello COGNOMECOGNOME sia dalla convocaz inoltrata al ricorrente dal giudice delegato al fallimento, sia dalla chiusura del conto cor avvenuta su iniziativa del curatore, soltanto dopo che l’imputato ne aveva comunicato l’esistenza al giudice delegato.
Manifestamente infondato è il quinto motivo che involge la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
La corte territoriale ha evidenziato che l’incensuratezza invocata dal ricorrente non è elemen sufficiente ai fini della concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti attenuanti generiche, facendo buon governo del principio di diritto secondo cui «il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-b disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 200 n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più suffici solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986). In proposito, deve anche rimarcarsi come, in tema di concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, il giudice merito non sia tenuto a esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza riten ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 265826
4 COGNOME
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Manifestamente infondato è anche il sesto e ultimo motivo che censura la mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 219, comma 3, leg fa Il.
Invero, con la pronuncia in verifica, i giudici di appello hanno considerato non solo l’ammonta del passivo, pari a euro 250.000,00, e del saldo attivo, pari a euro 1.500,00, ma anche l’ent della cifra distratta e il danno arrecato alla massa dei creditori a seguito della prefe accordata a taluni di essi (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 277658; Sez. 5, n. 19981 del 01/04/2019, COGNOME, Rv. 277243).
Dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 24/11/2023.