Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 891 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 891 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Gravina di Puglia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d’appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale.
L’imputat o propone ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il primo e il secondo, sviluppati unitariamente, denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza del dolo specifico previsto dall’art. 216, comma 3, l. fall. e correlato vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato contestato.
Lamenta, al riguardo, che egli, come ricostruito dal proprio consulente tecnico di parte, aveva prelevato le somme che aveva anticipato per la società, in totale buona fede, con strumenti tracciati e soltanto in virtù di uno stato di necessità, ossia per far fronte ad uno stato di bisogno della propria famiglia, confidando nella circostanza che, essendo già stato presentato il piano di risanamento di cui all’art. 182 l. fall. , non sarebbe intervenuto il dissesto, non potendosi prefigurare che il ceto bancario sarebbe venuto meno agli impegni assunti in precedenza.
2.2. Con il terzo motivo, denuncia erronea applicazione dell’art. 597 cod. proc. pen. e degli artt. 69 e 99 cod. pen. nonché conseguente illogicità della motivazione, laddove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter decidere sull ‘ esclusione della circostanza aggravante della recidiva poiché ciò non era stato chiesto.
Sottolinea che, in realtà, aveva richiesto al giudice del gravame, che non si era pronunciato sul punto, di ritenere sub-valente la predetta circostanza aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo e il secondo motivo di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono fondati, con valenza assorbente rispetto al terzo afferente il trattamento sanzionatorio.
Occorre premettere che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di bancarotta preferenziale, l’elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale (tra le altre, Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, COGNOME, Rv. 262904).
Come è stato evidenziato da lungo tempo, allora, il semplice fatto che siano stati soddisfatti alcuni creditori e siano in tal modo state pregiudicate le ragioni degli altri non è punibile a titolo di bancarotta fraudolenta, se l ‘i mprenditore non abbia altresì agito con il particolare scopo di favorire quei creditori a danno degli altri, nel senso che qualsiasi pagamento effettuato da un imprenditore in stato di dissesto prefallimentare non può equivalere al preciso intento di far conseguire al creditore soddisfatto un indebito vantaggio a danno della massa, occorrendo a tal fine uno specifico animus nocendi ( ex ceteris , Sez. 5, n. 1033 del 15/12/1971, dep. 1972, Piazza, Rv. 120211).
E se è vero che si è ritenuto che il fine di favorire taluno dei creditori non è escluso, automaticamente, dalla speranza di realizzare un accordo tra i creditori e di evitare il fallimento, è stato al contempo puntualizzato che deve essere all’uopo valutato se si tratti di una speranza che abbia una qualche fondatezza (Sez. 5, n. 23 del 27/09/1984, dep. 1985, Massarutto, Rv. 167256).
Venendo alla fattispecie in esame, di tale principio non è stata fatta corretta applicazione poiché la decisione censurata non ha fornito alcuna risposta alle puntuali doglianze dell’imputato sulla circostanza che, nel momento in cui ha effettuato prelievi, con mezzi tracciati, di somme che aveva in precedenza anticipato per la società, era stato già predisposto un accordo di ristrutturazione dei debiti rispetto al quale, in detto momento, non era prevedibile sarebbe stato inattuato per il venir meno dell’adesione del ceto bancario.
In sostanza, la Corte territoriale ha omesso di approfondire ed argomentare in ordine a tale dato, decisivo per la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, ossia se al momento dei prelievi da parte dell’imputato fosse effettivamente fondata, o meno, la prospettiva di risanamento aziendale attraverso l’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così è deciso, 16/12/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente NOME COGNOME