Bancarotta Preferenziale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in Cassazione in materia di bancarotta preferenziale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore condannato per aver favorito sé stesso a danno degli altri creditori, chiarendo la natura dell’elemento soggettivo del reato e le regole procedurali che governano il giudizio di legittimità.
I fatti del caso: la condanna per bancarotta preferenziale
Il caso riguarda l’amministratore unico e poi liquidatore di una società a responsabilità limitata. Inizialmente accusato del più grave reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, la sua posizione è stata riqualificata dalla Corte di Appello. I giudici di secondo grado lo hanno ritenuto responsabile del meno grave delitto di bancarotta preferenziale.
In sostanza, l’imputato era stato accusato di aver effettuato pagamenti in proprio favore, violando la par condicio creditorum, ovvero il principio secondo cui tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore.
I motivi del ricorso: dolo specifico e tenuità del fatto
L’amministratore ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Violazione di legge e illogicità della motivazione: Si contestava la sussistenza del dolo specifico, elemento psicologico necessario per integrare il reato di bancarotta preferenziale.
2. Vizio di motivazione: Si criticava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove a suo carico.
3. Mancata applicazione della causa di non punibilità: Si lamentava la non applicazione dell’art. 131-bis c.p., che prevede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione della Cassazione sulla bancarotta preferenziale
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha analizzato distintamente ciascun motivo, fornendo chiarimenti cruciali. I primi due motivi, relativi al dolo e alla valutazione delle prove, sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha specificato che tali censure non denunciavano un reale vizio logico o giuridico nella sentenza impugnata, ma si traducevano in “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, il ricorrente cercava di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove, un’operazione che è preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre ribadito un principio consolidato: per la bancarotta preferenziale, il dolo specifico consiste nella volontà di avvantaggiare un creditore (in questo caso, sé stesso), accettando l’eventualità di danneggiare gli altri (dolo eventuale).
Il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, è stato dichiarato inammissibile perché “inedito”. La Corte ha rilevato che questa specifica richiesta non era stata avanzata nel giudizio di appello. La legge processuale (art. 606, comma 3, c.p.p.) impedisce di presentare per la prima volta in Cassazione motivi che non sono stati sottoposti al giudice del grado precedente.
Le conclusioni
Questa pronuncia rafforza due principi fondamentali del diritto processuale penale. In primo luogo, il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti; il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Le censure che mirano a una diversa lettura del quadro probatorio sono destinate all’inammissibilità. In secondo luogo, emerge l’importanza di una strategia difensiva completa fin dai primi gradi di giudizio. Tutte le eccezioni, le richieste e le argomentazioni devono essere sollevate davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello, poiché non sarà possibile introdurle per la prima volta davanti alla Suprema Corte.
Qual è l’elemento soggettivo richiesto per il reato di bancarotta preferenziale?
Per la configurazione del reato di bancarotta preferenziale è necessario il dolo specifico, che consiste nella volontà di recare un vantaggio a un creditore specifico, con l’accettazione del rischio che ciò possa causare un danno agli altri creditori (dolo eventuale).
Perché la Corte di Cassazione non riesamina le prove del processo?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Tentare di ottenere una riconsiderazione delle prove porta all’inammissibilità del ricorso.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in appello?
No. Secondo l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile presentare in Cassazione motivi non sollevati in appello. Tali motivi sono considerati ‘inediti’ e, di conseguenza, inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30850 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appel di Brescia che, rideterminando il trattamento sanzioNOMErio, ha parzialme riformato la pronunzia di primo grado ritenendo il ricorrente, n. amministratore unico e poi liquidatore della “RAGIONE_SOCIALE in liquidaz responsabile del meno grave delitto di delitto di bancarotta preferenziale anz di quello di bancarotta fraudolenta per distrazione;
considerato che ir primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge e l’illogicità della motivazione in o sussistenza del dolo specifico del delitto di bancarotta preferenziale ed il se motivo di ricorso, con cui censura il vizio motivazionale in ordine alla valutaz del panorama probatorio, oltre a non essere consentiti dalla legge in sed legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché ten ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criter valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il qual motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni convincimento, sono altresì manifestamente infondati poiché il vizio censurabi a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime d esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento e motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun viz riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. pen. atteso che in tema di bancarotta preferenziale, l’elemento soggettivo reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di rec vantaggio al creditore soddisfatto (nella specie, il ricorrente stesso l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema dolo eventuale» (Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188 -01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorr denunzia il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione della causa non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis co come si evince dalla sentenza di appello, non contestata in parte qua, è inedito e, quindi, inammissibile a norma di quanto disposto dall’art. 606, comma 3, co proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Con liere stensore
Il Presidente