Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17008 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17008 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Lucca il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 03/02/2023 COGNOMEa Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le richieste formulate dal P.M., nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del r udite le conclusioni formulate COGNOME‘AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, e letta la m depositata in data 22 gennaio 2024.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sente della Corte d’appello di Firenze che ha confermato la decisione con la quale, all’esito giudizio celebrato con il rito abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare di Lucca:
ha affermato la penale responsabilità dell’imputato, amministratore unico della “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita con sentenza del 14 settembre 2016, in ordine al delitto di ban preferenziale (capo A) – così riqualificata l’originaria imputazione di bancarotta fraudo patrimoniale distrattiva – per aver effettuato, nell’anno 2015, bonifici in favore dei soci di reso per finanziamento infruttifero dell’importo complessivo pari a euro 11.590, utilizzando denaro nella disponibilità della società;
ha assolto il COGNOME COGNOME‘imputazione di bancarotta semplice (capo B) perché il fatto sussiste, sul presupposto che lo stato di insolvenza della fallita non potesse risalire a anteriore all’approvazione del bilancio, avvenuta in data 05 agosto 2016, giorno in cu COGNOMECOGNOME a tanto, si era attivato immediatamente a formulare istanza di fallimento.
La difesa articola tre motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 597 cod. proc. pen. e per vi motivazione, lamenta che la corte territoriale ha confermato la penale responsabili dell’imputato in ordine al delitto di bancarotta preferenziale sul presupposto che lo sta insolvenza della fallita “RAGIONE_SOCIALE” dovesse farsi decorrere a epoca anteriore all’ 2015 – cui risalivano i bonifici in favore dei soci – e, pertanto, antecedente al 05 agosto giorno in cui, in occasione dell’approvazione del bilancio, era stato accertato e dichiar dissesto o comunque lo stato di insolvenza della società -, così fondando la propria decisio su argomentazioni non solo contraddittorie, ma anche differenti da quelle, altretta incoerenti, rese dal giudice dell’udienza preliminare il quale, per un verso, aveva esclus responsabilità del COGNOME in ordine al capo B) dell’imputazione, ritenendo l’insussistenza de stato di insolvenza in periodo antecedente all’approvazione del bilancio, e, per altro verso aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di bancarotta preferenziale presupposto che con i bonifici a favore dei soci – risalenti al 2015 – l’imputato a illecitamente preferito questi ad altri creditori.
Ad avviso della difesa, con la retrodatazione dello stato di insolvenza della fallita “RAGIONE_SOCIALE” a epoca antecedente all’anno 2015 e, dunque, all’approvazione del bilancio, avvenuta data 5 agosto 2016, la corte territoriale, in assenza di impugnazione sul punto, ave contraddetto il giudicato formatosi in merito alla individuazione dell’epoca cui far ris dissesto.
2.2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. p per violazione di legge in relazione all’art. 5 legge fall., lamenta che la corte territ ravvisato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di bancarotta preferen quale conseguenza della retrodatazione dello stato di insolvenza della fallita “RAGIONE_SOCIALE
a epoca antecedente all’anno 2015, senza considerare che il giudice dell’udienza preliminare aveva escluso la sussistenza di elementi dai quali desumere che, già prima del mese di giugno 2015, la situazione della fallita fosse divenuta irreversibile, così operando una non corr assimilazione tra la situazione di crisi in cui versava la società – che rappresenta s probabilità di un futuro dissesto, potenzialmente evitabile – e la condizione di insolvenza invece, attiene alla definitiva e irreversibile impossibilità della società di far f pendenze e proseguire l’attività -.
2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen vizio di motivazione, lamenta che, a fronte delle argomentazioni rese dal giudice di pri grado sulla base di quanto rilevato dal curatore, la corte territoriale aveva interpretato espressione di insolvenza e dissesto, dati probatori che, invece, erano sintomatici di una c transeunte e reversibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Infondato è il primo motivo di ricorso.
Il Giudice di primo grado, in linea con l’orientamento di legittimità secondo cui integ fattispecie di bancarotta preferenziale, e non quella di di bancarotta fraudolenta patrimon distrattiva, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a ti mutuo COGNOME (Sez. COGNOME 5, COGNOME n. COGNOME 14908 COGNOME del COGNOME 07/03/2008, COGNOME Frigerio, COGNOME Rv. COGNOME 239487; Sez. 5, n. 5186 del 02/10/2013, dep. 2014, Giamundo, Rv. 260196), ha riqualificato come bancarotta preferenziale la condotta ascritta all’imputato, consistita nell’aver effet nell’anno 2015, bonifici in favore dei soci a titolo di «reso per finanziamento infrut dell’importo complessivo di euro 11.590,00, utilizzando denaro nella disponibilità della socie così preferendoli, a fronte della «(incontroversa e documentata) compresenza di altre ragion di credito al momento della condotta», ad altri creditori.
Così riqualificato il delitto, il ricorrente lamenta che la corte territoriale – as erroneamente la situazione di crisi della società a quella di insolvenza, aveva fatto risalir grave crisi economica» in cui versava la società «a molto prima del 2015», così retrodatando a quella data lo stato di dissesto, senza considerare che sia il curatore fallimentare, sia il g dell’udienza preliminare avevano individuato solo nel mese di giugno 2015 – e, dunque, successivamente alle operazioni di bonifico – il momento in cui la situazione della fallit divenuta irreversibile.
Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni puntuali, logiche e corrette resa giudici d’appello che hanno individuato le ragioni a sostegno della decisione assunta propr nelle conclusioni formulate del curatore fallimentare, secondo il quale:
l’analisi dell’aspetto patrimoniale della società dava riscontro di una crisi di liquidità all’anno 2012 che, «unita all’ulteriore perdita di mercato registrata nell’anno 2015», a determinato una perdita di esercizio «tale da erodere integralmente il patrimonio netto»;
l’analisi economica evidenziava «una situazione di crisi sin COGNOME‘anno 2014, con visto accentuazione nell’anno 2015»;
anche la «leva finanziaria» subiva il medesimo trend negativo.
Ad avviso dei giudici d’appello, le conclusioni rese dal curatore a fronte dell’analisi de quali risultanti COGNOMEa documentazione economica, contabile e finanziaria della fal riscontravano, indiscutibilmente, la grave crisi economica in cui versava la società «mo prima del 2015».
Ciò posto, la corte territoriale ha ritenuto che l’imputato fosse pienamente coscient consapevole della «grave, radicata pregressa criticità-difficoltà economica della società, ins in epoca ben precedente al 2015» – della quale si era anche cercato di dissimulare gli effe attraverso artifici contabili, tutti puntualmente evidenziati nella sentenza in verif ragione sia dell’incarico formale di amministratore unico rivestito all’interno della comp sociale, sia della posizione concretamente rivestita all’interno della “RAGIONE_SOCIALE” valutando come puramente formale, totalmente inconferente e, comunque, smentito COGNOME‘approfondita analisi del curatore, la indicazione dell’epoca di approvazione del bila risalente al giorno 05 agosto 2016, come il primo momento di «conoscenza effettiva in capo all’imputato della reale situazione di criticità della società».
Stando così le cose, ad avviso della corte territoriale, l’operazione di «reso finanziamento infruttifero», realizzata in favore dei soci attraverso bonifici dell’ complessivo di euro 11.590,00 con l’utilizzo di denaro nella disponibilità della società, anda inserirsi in un contesto di grave crisi, evidente già da anni prima e, dunque, sicuramente i lasso temporale antecedente alla data di approvazione del bilancio.
Il ricorrente, limitandosi a sottolineare come la corte territoriale, erroneamente, av interpretato lo stato di crisi in cui versava la “RAGIONE_SOCIALE” come vera e propria sit di insolvenza e, dunque, come definitiva e irreversibile impossibilità della società di far alle pendenze e proseguire l’attività, anziché come condizione di mera probabilità di un futu dissesto, tuttavia potenzialmente evitabile, ha omesso di confrontarsi con le logiche, concre ed esaustive argomentazioni rese nella sentenza impugnata.
Dalle suesposte argomentazioni consegue l’infondatezza anche del secondo motivo, in quanto il percorso motivazionale della sentenza in verifica consente di comprendere le ragion per le quali la corte territoriale, pur giungendo alla medesima decisione assunta dal giudice primo grado, ha ritenuto che lo stato di insolvenza della fallita “RAGIONE_SOCIALE” dovesse risalire a epoca antecedente all’anno 2015 e, dunque, precedente all’approvazione del bilancio avvenuta in data 5 agosto 2016.
Risulta infondato anche l’assunto difensivo articolato nel terzo motivo, avendo la co territoriale compiutamente argomentato in merito alla situazione di crisi, tutt’altr transeunte e reversibile, in cui versava la “RAGIONE_SOCIALE“.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 01/02/2024.